Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18981 del 27/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 27/09/2016, (ud. 10/05/2016, dep. 27/09/2016), n.18981

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19176/2013 proposto da: Ud. 10/05/2016

SIRIO 2000 DI B.G. & C SAS, in persona del legale

rappresentante pro tempore, considerata domiciliata ex lege in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIOVANNI INGRASCI’ giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

TRANSPORT LOGISTICA GMBH SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2/2013 del TRIBUNALE DI BOLZANO – SEDE

DISTACCATA di BRESSANONE, depositata il 11/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Transport Logistica S.r.l. conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Vipiteno, la Sirio 2000 di B.G. s.a.s. e, sostenendo che quest’ultima non aveva pagato il corrispettivo di alcuni trasporti di arance effettuati dall’attrice, chiedeva la condanna della società convenuta al pagamento di Euro 3.950,00, oltre interessi e spese.

La Sirio 2000 di B.G. s.a.s. non si costituiva.

Il Giudice adito, con sentenza n. 9/2011 accoglieva la domanda. Avverso tale decisione la pane soccombente proponeva impugnazione, cui resisteva l’appellata.

Il Tribunale di Bolzano – Sezione distaccata di Bressanone, con sentenza depositata in data 11 gennaio 2013, rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese.

Avverso la sentenza di secondo grado la Sirio 2000 di B.G. s.a.s. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

La società intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, deducendo “falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, la ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto inammissibile “il motivo di appello relativo alla questione della effettiva obbligazione di parte appellante di pagare il corrispettivo del trasporto…, in quanto integrante un’eccezione dedotta per la prima volta in appello”.

Deduce la Sirio 2000 di B.G. s.a.s. che controparte ha posto a fondamento della proposta domanda e ha prodotto in primo grado tre fatture di vendita e i relativi C.M.R., in cui sono richiamate le fatture di vendita dei prodotti trasportati e indicate le società destinatarie acquirenti delle merci, sicchè, a suo avviso, costituirebbe circostanza “pacifica tra le parti e certa” che i trasporti in questione erano correlati alla vendita delle arance ai destinatari del trasporto e rappresenta, altresì, di aver, in sede di appello, sulla scorta di tali dati fattuali, indicati e allegati dalla controparte, eccepito che nella specie, in applicazione di quanto previsto dagli artt. 1692 e 1510 c.c., tenuti al pagamento delle spese di trasporto erano i consegnatari delle merci trasportate e che “la deduzione volta a sollecitare il Giudice d’appello a sussumere la fattispecie” – come descritta dall’appellata in primo grado e come risultante dalla documentazione da quest’ultima invocata e allegata a fondamento della causa petendi – “nella disciplina legale pertinente”, non introdurrebbe nel processo un tema di indagine estraneo a quanto dedotto in primo grado dalla stessa attrice ma una questione strettamente connessa con i dati fattuali già acquisiti al processo e con le stesse deduzioni e allegazioni della controparte.

1.1. Il motivo va accolto.

1.1.1. La Corte di merito ha affermato che, invocando l’inammissibilità della domanda avanzata in primo grado, l’appellante non ha dedotto una questione di legittimazione passiva, rilevabile anche d’ufficio, ma una questione di merito, non rilevabile d’ufficio e, quindi, inammissibile in appello ex art. 345 c.p.c., dovendo ritenersi tale quella relativa alla titolarità del rapporto dedotto in giudizio (“se tenuto al pagamento sia il mittente o il destinatario”).

1.1.2. Osserva il Collegio che le Sezioni Unite di questa Corte, con la recente sentenza n. 2951 del 16 febbraio 2016, risolvendo il contrasto della giurisprudenza di legittimità sul punto, hanno affermato che la tic carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (v. Rv. 638373) e hanno pure precisato che “la titolarità, costituendo un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè con una presa di posizione negativa, che contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex art. 167 c.p.c., comma 2. E’ vero che del medesimo art. 167, comma 1, chiede al convenuto di proporre nella comparsa di risposta tutte le difese prendendo posizione sui fatti posti dall’attore fondamento della domanda, ma tale disposizione, contrariamente a quanto sancito nel comma successivo, non prevede decadenza….Pertanto, la questione che non si risolva in un’eccezione in senso stretto può essere posta dal convenuto anche oltre quel termine e può essere sollevata d’ufficio dal giudice. Essa può anche essere oggetto di motivo di appello, perchè l’art. 345 c.p.c., comma 2, prevede il divieto di “nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d’ufficiò (v. in motivazione).

1.1.3. Alla luce di quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la richiamata recente sentenza e sopra riportato, il mezzo in scrutinio risulta del tutto fondato.

2. L’esame del secondo motivo, con il quale si lamenta “violazione dell’art. 113, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”, resta assorbito dall’accoglimento del primo mezzo.

3. In conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso, va dichiarato assorbito il secondo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Bolzano – Sezione distaccata di Bressanone, in persona di diverso magistrato.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Bolzano – Sezione distaccata di Bressanone,in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA