Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18981 del 16/09/2011

Cassazione civile sez. I, 16/09/2011, (ud. 06/06/2011, dep. 16/09/2011), n.18981

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.A. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA ARRIGO BOITO 73, presso l’avvocato PARENTE LUIGI,

rappresentato e difeso dall’avvocato INGRALDO MANLIO, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.R.A. (C.F. (OMISSIS)) elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 36, presso l’avvocato

TALLADIRA ANTONIO, rappresentata e difesa dall’avvocato D’ANDREA

GIROLAMO, giusta procura a margine del controricorso;

– controrlcorrente –

avverso la sentenza n. 362/2007 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 04/04/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/06/2011 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo,

rigetto degli altri motivi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 23.02.2005, il Tribunale di Marsala, riunito al giudizio di separazione introdotto da B.R.A. (ricorso del 7.06.2002) quello proposto dal marito G.A., dichiarava la separazione personale delle parti, sposatesi il (OMISSIS), respingeva le reciproche domande di addebito, affidava alla madre i due figli della coppia, G., nato il (OMISSIS), ed E., nata il (OMISSIS), ed imponeva al G. di corrispondere alla moglie l’importo mensile di complessivi Euro 660,00, per il mantenimento della stessa (Euro 300,00) e dei figli (Euro 360,00), compensando le spese processuali. Con sentenza del 23.03-4.04.2007, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, impugnata in via principale dalla B. (ricorso del 18.04.2005) ed in via incidentale dal G.:

1) affidava ad entrambi i genitori i due figli, con collocazione prevalente dei medesimi presso la madre e disciplina dei rapporti padre-figli come da parte motiva, avuto anche riguardo al fatto che il G. svolgeva in mare, per circa 20 giorni al mese, la sua attività di pesca;

2) assegnava alla B. la casa coniugale, sita in (OMISSIS);

3) elevava a complessivi Euro 500,00 mensili (Euro 250,00 per ciascuno), il contributo dovuto dal G. per i figli, avuto riguardo alle esigenze degli stessi ed ai dati tratti dalle prodotte denunce fiscali, delle quali l’ultima relativa al 2003, recava un reddito annuo del medesimo G. di complessivi Euro 22.411,00;

4) compensava integralmente le spese del gravame. La Corte territoriale osservava e riteneva:

che dovesse essere disposto l’affidamento condiviso dei figli, ai sensi dell’art. 155 cod. civ., comma 2 (nella formulazione introdotta dalla L. n. 54 del 2006, art. 1), in accoglimento della domanda formulata dal G. nel corso del gravame che alla B., convivente con i figli, dovesse essere assegnata la casa coniugale, essendo stato l’immobile, di proprietà del padre del G., da costui concesso in comodato a tempo indeterminato, per destinarlo a residenza familiare ed essendo mancata la prova della sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno del comodante di riacquisire il bene che non potesse essere accolto il motivo del ricorso incidentale del G., inerente all’eliminazione dell’assegno di mantenimento attribuito alla B., giacchè la stessa risultava attualmente disoccupata e non era stato dimostrato un rapporto di stabile convivenza more uxorio di lei con altro uomo.

Avverso questa sentenza notificatagli il 18.05.2007, il G. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi, notificato il 22.06.2007 alla B., che ha resistito con controricorso notificato il 1.08.2007.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso il G. denunzia:

1. “Violazione e falsa applicazione dell’art 155 quater c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa ed insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio” formulando conclusivamente il seguente quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis: se requisito e presupposto indispensabile per l’attribuzione della casa coniugale al coniuge affidatario richiedente sia l’attualità della qualità di casa familiare dell’immobile de quo e se l’onere della prova di detto presupposto incomba al coniuge richiedente.

Censura l’assegnazione alla moglie affidataria dei due figli, della casa sita in (OMISSIS), di proprietà di entrambi i suoi genitori(e non solo di suo padre, sostenendo:

– che era venuto meno il presupposto indefettibile dell’attualità della casa coniugale, che era stata da lui restituita ai genitori dopo l’udienza presidenziale del 22.10.2002, all’esito della quale l’immobile non era stato assegnato alla moglie, la quale successivamente, nel corso del primo grado del giudizio, non aveva nemmeno instato per l’assegnazione provvisoria a sè dell’immobile che il Tribunale, nella sentenza conclusiva, aveva negato l’assegnazione della casa alla B. in ragione dell’intervenuta restituzione dell’immobile al comodante, circostanza mai contestata dalla controparte, che non aveva nemmeno articolato prove contrarie che la B. aveva cessato di occupare l’immobile, essendosi trasferita con i figli e il compagno in un’altra abitazione in sua disponibilità, sita in contrada (OMISSIS) – che in ogni caso, dopo l’udienza presidenziale del 29.10.2002, essendosi la B. trasferita altrove, non aveva più diritto all’assegnazione della casa anche ex art. 155 quater c.c., comma 1.

che la B. non aveva dato prova dell’attualità dell’occupazione nè dell’originaria destinazione a casa coniugale dell’immobile assegnatole.

2. “Violazione e falsa applicazione dell’art 156 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè dell’art. 343 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 per omessa ed insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio”.

Censura sia la mancata revoca dell’assegno impostogli per il mantenimento della moglie che l’elevazione del contributo da lui dovuto per i figli, sostenendo:

che, quanto al primo profilo, la Corte di merito ha omesso di statuire sul suo motivo di appello incidentale;

che dalla sua busta paga risultava semplice marittimo/marinaio e non comandante e/o armatore di pescherecci;

che è sopravvenuta la riduzione del suo reddito, come dimostrato dalla prodotta busta paga relativa al periodo 26.03-2.08.2005, per cui non poteva fare fronte ai due assegni. Il primo motivo del ricorso è fondato.

I giudici d’appello, una volta accertato che la famiglia fruiva della casa coniugale in virtù di comodato gratuito a tempo indeterminato, che nel pregresso grado non era stata adottata alcuna statuizione di assegnazione di tale immobile in favore della B. ed ancora che quest’ultima aveva anche dedotto di vivere separata dal marito per essersi allontanata sin dal gennaio del 2002, dalla residenza familiare (cfr pag. 1 dello svolgimento in fatto contenuto nell’impugnata sentenza), non avrebbe potuto disporre ex novo l’assegnazione del bene alla medesima B.. Era, infatti, da tempo cessata, a seguito del risalente, volontario allontanamento della moglie con i figli, la coabitazione del nucleo familiare e, dunque, la funzione di habitat domestico svolta dall’immobile.

Pertanto, erano venute meno le note ragioni a tutela della prole, le quali presiedono all’adozione del provvedimento di assegnazione della casa familiare (art. 155 quater cod. civ.), sicchè il bene avrebbe pure potuto legittimamente essere restituito al comodante (o ai comodanti), non ostandovi nemmeno pregresse, contrarie statuizioni giudiziali, provvisorie o definitive. L’accoglimento del primo motivo del ricorso e la conseguente cassazione della statuizione contenuta nell’impugnata sentenza, di assegnazione alla B. della casa familiare, si riverbera anche sulle statuizioni economiche adottate dalla Corte distrettuale in merito all’entità del mantenimento della stessa e dei figli, che con la prima interferiscono, e delle quali, quindi, s’impone la ridefinizione, conclusione che pure preclude l’esame del secondo motivo del ricorso.

Conclusivamente il primo motivo del ricorso deve essere accolto, con conseguente rinvio alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, cui si demanda anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa in parte qua la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2011

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