Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18981 del 05/07/2021

Cassazione civile sez. I, 05/07/2021, (ud. 09/06/2021, dep. 05/07/2021), n.18981

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 22968/2020 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso

la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Paolo Righini, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3470/2019 della Corte d’appello di Bologna

depositata il 6/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

9/6/2021 dal Cons. Dott. Alberto Pazzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Bologna, con ordinanza ex art. 702-bis c.p.c., del 24 luglio 2017, rigettava il ricorso proposto da M.F., cittadino del Senegal, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale.

2. La Corte d’appello di Bologna, a seguito dell’impugnazione del richiedente asilo (il quale aveva raccontato di essere fuggito dal paese di origine dopo aver colposamente investito e ucciso una bambina perchè preoccupato delle conseguenti ripercussioni legali, in termini di carcerazione, e delle possibili vendette della famiglia della vittima), condivideva tanto la valutazione di non credibilità già compiuta dal giudice di primo grado “con riferimento alle minacce di morte provenienti dai familiari della bambina uccisa”, quanto la considerazione secondo cui si doveva escludere che i diritti del richiedente asilo potessero essere violati in sede processuale ed, eventualmente, nel corso dell’esecuzione di un’eventuale pena.

Rilevava, inoltre, che il migrante non aveva allegato specifiche situazioni di vulnerabilità tali da giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria, non potendosi a questo fine tenere in considerazione le nuove deduzioni contenute nella comparsa conclusionale.

3. Per la cassazione della sentenza di rigetto dell’appello, pubblicata in data 6 dicembre 2019, M.F. ha proposto ricorso prospettando quattro motivi di doglianza.

Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c., al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Occorre preliminarmente rilevare l’inammissibilità dei documenti prodotti in questa sede dal ricorrente, riguardanti la sua attuale condizione lavorativa (che potrà eventualmente essere posta a base di una nuova domanda di protezione umanitaria), stante il divieto previsto dall’art. 372 c.p.c..

5. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3: la Corte di merito ha fondato la propria decisione sulla mancanza di credibilità del racconto del migrante, in ragione della sua genericità con riferimento alle minacce ricevute da parte dei familiari della bambina rimasta uccisa.

La Corte, essendo chiamata a decidere sulla base non della propria mera opinione ma all’esito di una valutazione da compiere secondo una precisa procedimentalizzazione legale, doveva effettuare un esame completo, rigoroso e approfondito della domanda, cooperando con l’istante: era quindi tenuta a disporre una nuova audizione prima di emettere il giudizio di non veridicità, così come doveva considerare il turbamento emotivo vissuto dal migrante nell’ammettere di aver commesso un reato.

Oltre a ciò, una corretta attivazione dei poteri istruttori d’ufficio avrebbe consentito alla Corte d’appello di accertare che in Senegal, ancora oggi, si assiste a una grave violazione dei diritti umani nell’accertamento delle responsabilità penali e nell’esecuzione della pena.

6. Il motivo è inammissibile.

6.1 La Corte di merito ha sottolineato (a pag. 8) che “l’appellante, per contrastare il giudizio di parziale non credibilità del suo racconto,…, non ha dedotto la violazione, da parte del Tribunale, dei parametri di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3”.

La questione della violazione dei criteri di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, è stata posta, quindi, per la prima volta in questa sede e risulta, di conseguenza, inammissibile.

I motivi del ricorso per cassazione devono infatti investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito nè rilevabili d’ufficio (Cass. 1377/2003).

6.2 La Corte d’appello poi, prima di ribadire che si doveva escludere che i diritti del richiedente asilo potessero essere violati “sia nella fase del procedimento penale che nel corso della esecuzione della pena eventualmente comminatagli”, ha osservato che il M. non aveva neppure allegato che fosse stato avviato in Senegal un procedimento penale a suo carico (pag. 9).

Si tratta di una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata.

La mancata contestazione del primo ordine di motivi rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alla seconda ratio decidendi, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l’annullamento della sentenza (Cass. 9752/2017).

7. Il secondo motivo di ricorso prospetta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, in conseguenza della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3, in quanto la Corte d’appello avrebbe erroneamente verificato le condizioni di detenzione esistenti in Senegal al fine di escludere il rischio del migrante di subire trattamenti inumani o degradanti in caso di carcerazione.

Allo stesso modo la Corte di merito avrebbe mal valutato la situazione di conflitto esistente in Casamance, che in realtà sarebbe ancora attuale.

8. Il motivo risulta, nel suo complesso, inammissibile.

8.1 Rispetto alle condizioni di detenzione in Senegal è sufficiente fare rinvio a quanto appena detto in merito alla mancanza di un interesse a porre in contestazione l’accertamento sulla situazione esistente all’interno delle carceri, in mancanza dell’allegazione dell’avvio di un procedimento penale a carico dell’odierno ricorrente.

8.2 Ai fini poi del riconoscimento della protezione sussidiaria, in particolare ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile a una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base di un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass. 17075/2018).

La Corte territoriale si è ispirata a simili criteri, prendendo in esame informazioni aggiornate sulla situazione in Senegal e nella regione del Casamance risalenti al marzo 2019.

La critica in realtà, sotto le spoglie dell’asserita violazione di legge, cerca di sovvertire l’esito dell’esame dei rapporti internazionali apprezzati dalla Corte di merito, malgrado l’accertamento del verificarsi di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, rilevante a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), costituisca un apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass. 32064/2018).

9. Il terzo mezzo lamenta la violazione dell’art. 5, comma 6, T.U.I.: la Corte di merito, chiamata a mettere a confronto la storia personale e la situazione del paese di origine con l’integrazione sociale sul suolo italiano allo scopo di verificare la possibilità di riconoscere la protezione umanitaria, non ha in alcun modo apprezzato – in tesi di parte ricorrente – da una parte la condizione lavorativa del M., dall’altra la critica situazione economica della famiglia del migrante e il diffuso stato di indigenza in cui versa la maggior parte della popolazione senegalese.

Allo stesso modo non sono stati presi in alcuna considerazione il periodo trascorso in Libia e la sottoposizione a percosse durante quel periodo.

10. Il motivo è inammissibile.

Il mezzo non contesta specificamente gli argomenti offerti dalla Corte d’appello in merito all’inammissibilità di allegazioni e produzioni effettuate in sede di comparsa conclusionale, sia perchè inconciliabili con la funzione dell’atto, volto a illustrare le difese in precedenza svolte, sia perchè contrastanti con il principio del contraddittorio.

Sgomberato così il campo da ogni elemento addotto soltanto con tale atto difensivo, occorre ricordare come la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale, ivi compresa la protezione umanitaria, non si sottragga all’applicazione del principio dispositivo.

Di conseguenza il ricorrente, al fine di superare il rilievo della Corte di merito secondo cui non erano state allegate “specifiche situazioni di vulnerabilità”, avrebbe dovuto indicare puntualmente, con la necessaria autosufficienza, dove e come ciò era avvenuto.

In mancanza di una simile indicazione difensiva, non rimane che constatare come il mezzo si dolga della mancata valorizzazione di circostanze che non risultano neppure essere state addotte in fatto al fine di rappresentare una condizione di vulnerabilità idonea a giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria.

Nessun rilievo assume, infine, la permanenza in Libia, in mancanza dell’allegazione del verificarsi in quel contesto di situazioni potenzialmente idonee, quali eventi in grado di ingenerare un forte grado di traumaticità, ad incidere sulla condizione di vulnerabilità della persona (Cass. 13565/2020).

11. Il quarto motivo sostiene che il giudizio di merito si sia svolto senza che la Corte di merito si preoccupasse di dare seguito al proprio dovere di cooperazione e indagine, tralasciando elementi di non poca importanza.

Questo deficit istruttorio avrebbe ingenerato una decisione sommaria fondata su una motivazione di carattere apparente, dato che il collegio di appello ha trascurato di acquisire agli atti e ponderare elementi decisivi ai fini di valutare nel merito la domanda del richiedente asilo.

12. Il motivo non è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte la motivazione assume carattere solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo, quando, benchè graficamente esistente, non rende, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U., 22232/2016).

Nel caso di specie la corte territoriale ha fornito una chiara ed inequivoca spiegazione delle ragioni poste a base della propria decisione, tenendo conto delle sole allegazioni dell’appellante, dato che non poteva introdurre d’ufficio i fatti costitutivi del diritto azionato, e indicando con puntualità – nei termini in precedenza riportati – i motivi per cui le varie forme di protezione non potevano essere riconosciute.

La doglianza, quindi, non può che essere rigettata, dato che nella sentenza impugnata una motivazione esiste ed è ben comprensibile.

13. In forza delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere rigettato.

La costituzione dell’amministrazione intimata al di fuori dei termini previsti dall’art. 370 c.p.c., ed al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2021

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