Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18980 del 31/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. un., 31/07/2017, (ud. 21/02/2017, dep.31/07/2017),  n. 18980

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. DIDONE Antonio – Presidente di sez. –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Presidente di sez. –

Dott. PETITTI Stefano – Presidente di sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10208-2016 proposto da:

AUTOTRASPORTI G. S.A.S. DI G.A. & C., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA POLLIA 29, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO SASSI,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA NORD S.P.A. – DIREZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA;

– intimata –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

5331/2014 del TRIBUNALE di MILANO;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/02/2017 dal Presidente Dott. CAMILLA DI IASI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Matera Marcello, che ha concluso

affinchè le Sezioni Unite della Corte di cassazione dichiarino

l’inammissibilità del ricorso, con le determinazioni di legge.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che:

Autotrasporti Gatto s.a.s. di G.A. & C. ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al procedimento promosso dalla medesima società dinanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Milano nei confronti di Equitalia Nord s.p.a.;

che la stessa società ricorrente nel presente ricorso ha affermato che all’udienza di discussione del 14.03.2016 era stato fatto presente al giudice del lavoro che era stato proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, “pendente all’Unep in Corte d’Appello in fase di notifica”, ed ha precisato che il suddetto ricorso non era stato ancora iscritto a ruolo nè depositato presso la cancelleria del giudice perchè il giorno 14.03.2016 fu notificato ad uno solo dei destinatari, essendosi completata la notificazione a tutti i destinatari solo nei giorni successivi.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, in conformità con le richieste del P.G., deve essere dichiarato inammissibile alla stregua della giurisprudenza di queste sezioni unite le quali hanno affermato con orientamento costante che il momento preclusivo della proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione deve individuarsi in quello nel quale l’attività processuale delle parti in primo grado si esaurisce ed inizia il momento decisorio della causa, sicchè, ove sia prevista l’udienza di discussione di quest’ultima, esso coincide con la sua chiusura (v. da ultimo s.u. n. 15539 del 2016 e in precedenza s.u. n. 5747 del 2015 e n. 25256 del 2009), considerato che, per stessa ammissione della ricorrente, al momento della discussione della causa era ancora in corso il procedimento notificarlo del ricorso e quest’ultimo non era stato ancora iscritto a ruolo nè depositato presso la cancelleria del giudice procedente.

Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità non avendo le parti svolto attività difensiva.

PQM

 

La Corte a Sezioni Unite dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA