Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18980 del 27/09/2016


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Cassazione civile sez. III, 27/09/2016, (ud. 06/05/2016, dep. 27/09/2016), n.18980

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24586/2013 proposto da:

M.S., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

NUOVO TEMPIO 101, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO

MORICHI, rappresentato e difeso dall’avvocato COSTABILE COMUNALE

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3048/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 09/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/05/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.S. convenne davanti al tribunale di Napoli C.A. chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della somma di Euro 29.614,81 quale differenza tra il canone di locazione pagato e il minor canone legalmente dovuto per il periodo in cui il contratto ebbe esecuzione.

Il tribunale, in parziale accoglimento della domanda, condannò C.A. al pagamento della somma di Euro 2.168,51.

La corte di Napoli, decidendo sulle impugnative delle parti, in parziale accoglimento dell’appello incidentale di C.A. ridusse l’importo da quest’ultima dovuto ad Euro 834,59.

Ricorre per Cassazione M.S. affidandosi a quattro motivi esposti in memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso può essere così sintetizzato.

Si deduce, in modo generico: “violazione e falsa applicazione di norme di diritto” svolgendosi una critica analitica sugli importi dovuti per come accertati dal tribunale; nonchè, a tal riguardo, “errata valutazione delle prove per mancanza di prudente apprezzamento”; inoltre “vizi di motivazione” con riguardo sempre all’accertamento delle somme oggetto del giudizio e infine “violazione del principio di compensazione delle spese” lamentando come, pur essendo il ricorrente risultato vittorioso in entrambi i gradi di giudizio, la corte territoriale abbia deciso per l’integrale compensazione delle spese tra le parti.

2. Il ricorso, nella sua genericità, si mostra inammissibile.

E’ premessa una lacunosa ricostruzione del fatto processuale a cui seguono le doglianze ad illustrazione delle insufficienti rubriche sopra testualmente trascritte.

Inoltre, il ricorso mira ad una ulteriore valutazione dei fatti di causa rispetto alla ricostruzione accolta dalla corte di appello; per di più richiamando lacunosamente un notevole numero di documenti di cui, per lo più, non risultano nè il contenuto (non essendovi trascrizione nel ricorso) nè l’eventuale luogo di deposito.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa corte, l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto; tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purchè nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento; c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all’ammissibilità del ricorso (art. 372 p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso.

Peraltro, come già anticipato, quando anche volesse prescindersi da tale rilievo, dovrebbe rilevarsi come la critica svolta nel ricorso mira ad un riesame del fatto per come è accertato nel giudizio di merito, inammissibile in sede di legittimità.

Ne discende l’inammissibilità del ricorso.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente a rifondere a controparte le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.500,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2016

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