Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1898 del 29/01/2014


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 1898 Anno 2014
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: CECCHERINI ALDO

SENTENZA

sul ricorso 18450-2010 proposto da:
ENTE MINERARIO SICILIANO IN LIQUIDAZIONE (c.f.
00307710822), in persona del Commissario
Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato

Data pubblicazione: 29/01/2014

in ROMA, VIA DELLA CARROZZE, 16, presso l’avvocato
VENTURI DANIELE, rappresentato e difeso
2013
1821

dall’avvocato SANGIORGI GAETANO, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente contro

1

COTTONE ALFONSA;
– intimata –

Nonché da:
CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA SOCIETA’ TERMALE
ABANO SCIACCA

(SITAS)

IN LIQUIDAZIONE

S.P.A.

avv. COTTONE ALFONSA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA VICENZA 26, presso l’avvocato FABIO
GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato COA
GIOVANNI BATTISTA, giusta procura in calce al
controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

ENTE MINERARIO SICILIANO IN LIQUIDAZIONE;
– intimato –

avverso il decreto n. 3129/2010 del TRIBUNALE di
PALERMO, depositato il 18/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 27/11/2013 dal Consigliere

(c.f./p.i. 00289070823), in persona del Curatore

Dott. ALDO CECCHERINI;
udito,

per il ricorrente,

l’Avvocato GAETANO

SANGIORGI che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
principale, rigetto dell’incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso

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per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’Ente Minerario Siciliano in liquidazione si op-

quale il suo credito di C 243.799.821,41 era stato ammesso in via chirografaria e con postergazione ex art. 2467
c.c.
2. Con decreto 18 giugno 2010, il Tribunale di Palermo ha respinto l’opposizione. Premesso che il finanziamento in questione era anteriore all’entrata in vigore
del nuovo testo dell’art. 2467 c.c., in forza della novella n. 6 del 2003, il tribunale ha ritenuto che la nuova disciplina sia applicabile a tutti i finanziamenti non
ancora rimborsati, fatti dal socio anche in data anteriore al giorno l gennaio 2004, e ciò perché la norma incide
esclusivamente sugli effetti del rapporto giuridico ancora pendente. Il tribunale ha poi ritenuto provato che,
all’epoca dei finanziamenti, fosse palese l’eccessivo
squilibrio tra l’indebitamento della società e il patrimonio netto. Infine il tribunale ha ritenuto che, anche
nell’ipotesi di esclusione dell’efficacia retroattiva
dell’art. 2467 c.c., nuovo testo, la postergazione sarebbe giustificata: anche ad ammettere che in tutti i casi
il finanziamento costituisse oggetto di un mutuo – ipote-

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pose allo stato passivo del Fallimento SITAS s.p.a., nel

si peraltro da escludere per il finanziamento di cui alla
1.r. n. 23/1991 concesso in conto di futuri aumenti di
capitale per £ 43.003.893.473 – assumeva rilievo la circostanza che a seguito della deliberazione EMS n.

feri, al pari dei conferimenti dei soci.
3. Per la cassazione del decreto, notificato il 28
giugno 2010, ricorre l’ente con atto notificato in data 8
luglio 2010, per quattro motivi, illustrati con memoria.
Il fallimento resiste con controricorso e ricorso incidentale per un motivo – sulla compensazione delle spese
dell’opposizione – notificato il 17 settembre 2010.
MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo del ricorso principale, l’ente
denuncia la violazione dell’art. 11 disp. Sulla legge in
generale e la falsa applicazione dell’art. 2467 c.c., per
la ritenuta applicabilità della norma introdotta dalla
novella n. 6 del 2003 ai finanziamenti dei soci effettuati in data anteriore e non ancora rimborsati.
4.1.

Il motivo è fondato. Questa corte, infatti, ha

già avuto occasione di affermare il principio per il quale gli artt. 2467 e 2497 quinquies cod. civ., nel testo
introdotto dalla riforma societaria di cui al d.lgs. 17
gennaio 2003, n. 6, postergando in casi determinati il
4

Il con% Je1. est.
dr. Aldd Qeccherini

129/2000 i crediti in questione erano divenuti infrutti-

credito di rimborso dei soci, hanno introdotto una nuova
disciplina di diritto sostanziale, non avente natura interpretativa, né processuale, e applicabile in sede di
liquidazione della società, incidendo in modo diretto su-

la conseguenza che, in mancanza di una diversa disciplina
sull’efficacia nel tempo in deroga all’art. 11 disp.
prel. cod. civ., le predette norme non si applicano ai
crediti dei soci nei confronti della società sorti per
effetto di finanziamenti anteriori al loigennaio 2004, data di entrata in vigore della riforma (Cass. 13 luglio
2012 n. 12003). Né nella sentenza impugnata né nelle difese della curatela resistente sono mosse, a questo insegnamento, delle critiche che ne giustifichino il riesame,
sicché il principio deve trovare applicazione anche nel
presente giudizio.
5. Resta in tal modo assorbito il secondo motivo, con
il quale, denunciando la falsa applicazione degli artt.
2427, 2467 e 2497 quinquies, l’ente censura l’affermazione contenuta nell’impugnata sentenza, secondo la quale la
norma introdotta con il nuovo testo dell’art. 2467 sarebbe applicabile anche alle società per azioni.
6. Con il terzo motivo si censura l’applicazione
dell’art. 2467 c.c. con riferimento alla natura pubblica

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gli effetti giuridici del negozio di finanziamento; con

del credito. Si trattava in gran parte di integrazione
dei mutui autorizzati e da autorizzare ai sensi della
1.r. n. 32/1972 per la prima parte del programma SITAS, e
per la concessione di prefinanziamenti a tasso agevolato;

autorizzava l’ente di volta in volta a eseguire i pagamenti. Solo successivamente, con la legge regionale n.
41/1995, i fondi a gestione separata, istituiti a quella
data presso l’ente, sono stati portati a incremento del
fondo ordinario di dotazione dell’ente medesimo, e l’ente
è divenuto bensì creditore, ma per successione dal creditore non socio.
Con il quarto motivo si denuncia il vizio di motivazione sulla assimilazione del finanziamento al conferimento ex art. 2467 c.c. Si sostiene che in base alla legislazione regionale i finanziamenti erogati sono mutui
di scopo. Si censura l’assunto che i mutui potessero essere postergati solo per la mancanza di un piano di rientro o perché da un certo momento gli interessi maturati
furono cristallizzati.
6.1. I due motivi sono fondati. La corte territoriale

ha motivato il suo convincimento, circa la natura di conferimento in conto capitale dei versamenti eseguiti nel
tempo dall’E.M.S. a favore della SITAS s.p.a., osservando

6

Il coi el. est.
dr. A1V eccherini

la disponibilità giuridica era in capo alla regione che

che, anche ammettendo che in tutti i casi il finanziamento costituisse oggetto di un mutuo – ipotesi che la corte
ha tuttavia escluso per il finanziamento di cui alla 1.r.
n. 23/1991, concesso in conto di futuri aumenti di capi-

stanza che a seguito della deliberazione EMS n. 129/2000
i crediti in questione erano divenuti infruttiferi, al
pari dei conferimenti dei soci. Si tratta di ragionamento
che non tiene conto della legislazione regionale nella
materia specifica, e che per il resto è intrinsecamente
illogico.
6.2. Occorre muovere dalla considerazione che a norma

dell’art. 5, della legge della Regione Siciliana 4 giugno
1980 n. 54, era stato istituito presso l’ente minerario
siciliano un fondo a gestione separata per le iniziative
dirette alla utilizzazione industriale delle acque termali del bacino di Sciacca, da destinare a integrazione dei
“mutui autorizzati o da autorizzare” ai sensi della legge
regionale l luglio 1972, n. 32, per la prima parte del
programma della SITAS s.p.a., e per la concessione di
pre-finanziamenti a tasso agevolato. La finalizzazione di
questo fondo a integrazione dei mutui autorizzati o da
autorizzare in base ad altra disposizione, e alla concessione di prefinanziamenti a tasso agevolato (e dunque a

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tale per £ 43.003.893.473 – assumerebbe rilievo la circo-

operazioni di credito oneroso non riconducibili a operazioni sul capitale) alle società operative, quali la SITAS s.p.a., disposta con una norma di legge, e dunque di
rango primario, sottraeva all’autonomia negoziale delle

lo strumento del conferimento in conto capitale: si trattava dunque certamente di mutui, o di operazioni di credito oneroso. Di tali finanziamenti, peraltro, era parte
la stessa regione, posto che la gestione separata dei
fondi era intesa proprio a evitare la confusione di essi
con il patrimonio dell’Ente Minerario Siciliano al quale
era affidata la gestione, e che conseguentemente operava
quale mandatario dell’ente locale. Nessun mutamento di
rilievo, quanto alla natura del finanziamento, fu introdotto dalla legge regionale 5 agosto 1982 n. 104, il cui
art. l disponeva un incremento del “fondo a gestione separata, istituito presso l’ente minerario siciliano a
norma degli articoli 5 e 6 della legge 4 giugno 1980, n.
54, per mutui integrativi e prefinanziamenti alla collegata SITAS s.p.a.”.
In questo quadro normativo, è ingiustificato l’assunto che il (solo) finanziamento per £ 43.003.893.473 sarebbe da considerare un conferimento in conto capitale
per il fatto che era stato concesso in base alla legge

8

Il cons
dr. Aldo

est.
herini

parti la facoltà di procedere a finanziamento attraverso

regionale 15 maggio 1991 n. 23. L’art. 5 della citata
legge, nel disporre l’incremento del fondo di dotazione
dell’ente minerario siciliano di somme “da destinare ad
interventi diretti alla salvaguardia ed allo sviluppo

s.p.a., se escludeva che nelle successive erogazioni dei
finanziamenti la regione conservasse ancora il ruolo di
titolare sostanziale del rapporto gestito attraverso
l’ente mandatario, non per questo modificava il modulo
dell’intervento finanziario, che rimaneva tipicamente ancorato a specifiche finalità concrete, nelle materie (iniziative termali e alberghiere) di riconosciuto interesse pubblico per l’ente territoriale, non compatibili con
la mera ricapitalizzazione della società deputata alla
loro attuazione. Il meccanismo di controllo previsto dal
comma successivo della stessa disposizione di legge (per
cui “le deliberazioni dell’EMS concernenti l’utilizzazione delle somme di cui al comma primo sono soggette
all’approvazione dello assessore regionale per l’industria, sentita la giunta regionale, previo parere della
commissione legislativa permanente per le attività produttive dell’assemblea regionale siciliana”), inteso manifestamente a rafforzare il vincolo di scopo del finanziamento previsto nel comma precedente, sarebbe infatti

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delle iniziative termali ed alberghiere” della SITAS

completamente svuotato di significato, e la norma medesima interpretata in modo sostanzialmente elusivo, se l’utilizzazione potesse avvenire attraverso una ricapitalizzazione della società diretta a ripianare passività accu-

un aumento di capitale che avrebbe lasciato alla società
medesima il potere di disporre successivamente della nuova liquidità, in piena autonomia.
La successiva devoluzione dei fondi a gestione separata istituiti presso l’EMS a incremento dei fondi di dotazione dei tre enti (art. 10 legge regionale 18 maggio
1995, n. 41) non poteva avere altro effetto, che quello
di far succedere l’EMS nel credito vantato dalla regione
nei confronti della SITAS s.p.a.; vicenda successoria inidonea per sua natura a modificare la natura del rapporto. L’interpretazione degli atti non poteva essere dunque
compiuta prescindendo dai vincoli di legge che regolavano
la materia, come invece è stato fatto.
Non

è

poi

logicamente

congruente

con

l’interpretazione del giudice di merito il fatto che, ad
un certo momento, l’EMS abbia deliberato di sospendere il
corso degli interessi. Che fino a quel momento fossero
maturati degli interessi è in contrasto, infatti, con il
supposto conferimento in conto capitale; e la nuova deci-

10

Il c s. rel. est.
Ceccherini
dr.

mulate (con esclusione dunque di nuove “iniziative”), o a

sione, sopravvenuta in corso di rapporto e attinente al
profilo funzionale di esso, non poteva di per sé operare
una modificazione del titolo originario, trasformando retrospettivamente in capitale di rischio le somme versate

6.3. Il motivo è dunque da accogliere in applicazione

del seguente principio di diritto:
in tema di utilizzazione dei fondi erogati dalla Regione Siciliana attraverso l’Ente Minerario Siciliano alla SITAS s.p.a., a norma della legislazione regionale
(art. 5 1. 4 giugno 1980 n. 54; art. 1 l. 5 agosto 1982
n. 104; art. 5 1. 15 maggio 1991 n. 23), i finanziamenti
diretti a promuovere iniziative per l’utilizzazione industriale delle acque termali del bacino di Sciacca, e successivamente diretti alla salvaguardia ed allo sviluppo
delle iniziative termali ed alberghiere, eseguiti a favore della SITAS s.p.a. in epoca anteriore alla riforma del
diritto societario attuata con d.lgs. 17 gennaio 2003 n.
5, avevano natura di mutuo o di credito oneroso, e non di
finanziamento in conto capitale, e non erano pertanto
soggetti a postergazione in sede di liquidazione della
società.
7.

In conclusione l’impugnata sentenza deve essere

cassata, e la causa decisa anche nel merito, non richie-

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a titolo di credito.

dendosi a tal fine ulteriori accertamenti in fatto, con
l’ammissione del credito della ricorrente al chirografo,
senza postergazione.
La mancanza di specifici precedenti di questa corte

compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P. q. m.

La corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ammette il credito in chirografo senza postergazione. Compensa le spese dell’intero giudizio tra le parti.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della
prima sezione della Corte suprema di cassazione, il giorno 27 novembre 2013.

al tempo della proposizione del ricorso giustifica la

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