Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1898 del 28/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/01/2020, (ud. 25/09/2019, dep. 28/01/2020), n.1898

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29595-2018 proposto da:

D.C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO PETRETTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ADAMO DE RINALDIS;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE 13756881002, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente

avverso la sentenza n. 1596/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 12/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 12 marzo 2018 la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto dall’Agente della Riscossione avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva annullato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa da Equitalia Sud S.p.A., sul rilievo della mancata prova della notifica della prodromica cartella di pagamento. Riteneva la CTR, sulla base della documentazione prodotta in appello dall’Agente della Riscossione, che la cartella di pagamento fosse stata ritualmente notificata al contribuente a mezzo del servizio postale.

Avverso la suddetta sentenza, con atto dell’8 ottobre 2018, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico mezzo il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e dell’art. 140 c.p.c. Censura la sentenza impugnata per non aver tenuto conto delle gravi anomalie ed evidenti irregolarità riscontrabili nella documentazione prodotta in appello, tali da renderla inidonea a dimostrare l’avvenuta notifica della prodromica cartella di pagamento, in quanto il procedimento notificatorio era stato solo tentato e mai completato.

Il ricorso – correttamente inquadrabile nel vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ed ammissibile in quanto concerne un fatto controverso del giudizio senza tuttavia involgere un apprezzamento in fatto riservato al giudice di merito – è fondato.

La CTR, accogliendo l’appello dell’Agente della Riscossione, si è limitata a richiamare la giurisprudenza di legittimità secondo cui la notifica della cartella di pagamento può essere eseguita mediante invio diretto, da parte dell’Agente della Riscossione, di raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di redigere apposita relata di notifica, omettendo tuttavia di valutare la regolarità della notifica della cartella, alla stregua delle deduzioni e contestazioni formulate dal contribuente. Segnatamente i giudici di appello hanno omesso di rilevare il patente contrasto emergente dalla documentazione in atti: mentre la data di avvenuto deposito presso la casa comunale risulta essere quella del 18 novembre 2015, la comunicazione di avvenuto deposito (CAD) reca la data del 25 novembre 2013 e risulta ricevuta il 16 novembre 2015, in data quindi antecedente al deposito del piego. Di tali incongruenze non vi è cenno nella sentenza impugnata, pur trattandosi di circostanze la cui esistenza risulta dagli atti processuali, che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti e di carattere decisivo per il giudizio.

Il ricorso, diversamente dalla proposta del relatore, va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2020

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