Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1898 del 25/01/2017


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Cassazione civile, sez. II, 25/01/2017, (ud. 02/12/2016, dep.25/01/2017),  n. 1898

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20511/2012 proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE

FLAMINIO 60, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO MATTIELLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO MILANO;

– ricorrente –

contro

D.S.D.C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA

CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato NICOLA MANCINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 116/2011 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 09/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2016 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato MILANO Fabio, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del 1^ motivo,

assorbiti i restanti motivi del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il GP di Campobasso, decidendo sull’opposizione a d.i. proposta da D.S.D.C.C. contro il condominio (OMISSIS), rigettava l’opposizione e dichiarava l’incompetenza a decidere sulla riconvenzionale di nullità delle delibere assembleari rimettendo al Tribunale che rigettava la domanda con condanna alle spese.

La Corte di appello, con sentenza 9.7.2014, accoglieva invece l’impugnazione, dichiarava la nullità delle delibere condominiali di cui al paragrafo 2.1 della sentenza e non dovuto il pagamento preteso dal Condominio, richiamando la giurisprudenza di questa Corte in tema di nullità delle delibere assembleari (S.U. n. 4806/2005) e sottolineando che non si era proceduto alla ripartizione in concreto delle spese relative agli oneri straordinari ma introdotto un autonomo criterio di liquidazione (parti uguali per 18 posti auto) in deroga ai criteri di ripartizione di cui all’art. 1123 c.c., comma 1 e delle tabelle.

Ricorre il condominio con tre motivi, resiste D.S.D.C..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si deducono violazione di legge e vizi di motivazione in relazione agli artt. 1123, 1135, 1137, 63 e 68 disp. att. c.c. e art. 113 c.p.c. perchè la spesa è stata ripartita tra i proprietari interessati ed in ogni caso trattavasi di delibera annullabile da impugnare entro trenta giorni.

Col secondo motivo si lamentano violazione degli artt. 1123 e 1135 e vizi di motivazione trattandosi di spese per la realizzazione di un servizio.

Col terzo motivo si denunziano violazione degli artt. 1123, 1135, 1136 e 1137 c.c. e vizi di motivazione.

Ciò premesso, si osserva:

Come dedotto, la sentenza ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte in tema di nullità delle delibere assembleari (S.U. n. 4806/2005) sottolineando che non si era proceduto alla ripartizione in concreto delle spese relative agli oneri straordinari ma introdotto un autonomo criterio di liquidazione (parti uguali per 18 posti auto) in deroga ai criteri di ripartizione di cui all’art. 1123 c.c., comma 1 e delle tabelle.

L’art. 1123 c.c. prevede la regola generale della ripartizione in misura proporzionale al valore della proprietà, salvo diversa pattuizione, e, se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione all’uso che ciascuno può farne.

Il ricorso deduce che va applicato il comma 2 e non il comma 1 dell’art. 1123 c.c. perchè trattasi di opere destinate a servire i condomini in misura diversa e che il posto auto interessa solo i condomini proprietari di automobili e nella premessa in fatto riconosce che il d.i. riguardava una esposizione debitoria di Euro 1.201,99 e che tra queste somme vi era anche la quota parte per lavori straordinari di realizzazione di posti auto (asfalto nel piazzale e recinzione dell’area).

E’ pacifico che è nulla, anche se addirittura assunta all’unanimità, la delibera che modifichi il criterio legale di ripartizione delle spese (Cass. 23.3.2016 n. 5814) e che costituisce innovazione vietata ai sensi dell’art. 1120 c.c., comma 2 l’assegnazione in via esclusiva e per un tempo indefinito, di posti auto all’interno di un’area condominiale, in quanto determina una limitazione all’uso ed al godimento che gli altri condomini hanno diritto di esercitare sul bene comune (Cass. 27.5.2016 n. 11034) ma proprio la sentenza delle S.U. richiamata in sentenza consente di distinguere tra delibere nulle ed annullabili.

Non sui tratta, nella fattispecie, di modifica dei criteri legali ma di ripartizione delle spese per posti auto tra i beneficiari, donde l’annullabilità e l’accoglimento del primo motivo, con cassazione della sentenza e decisione nel merito.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Condanna il resistente alle spese del giudizio di legittimità in Euro 2200 di cui 2000 per compensi, oltre accessori e compensa quelle di appello.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017

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