Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1898 del 03/02/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 1898 Anno 2015
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

SENTENZA

sul ricorso 6981-2008 proposto da:
LA ROCCA FRANCESCO LRCFNC49L11G273X, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA COL DI LANA 28, presso lo
studio dell’avvocato FRAZZITTA ORIETTA, rappresentato
e difeso dall’avvocato GRECO FRANCESCO;
– ricorrente contro

2014
1368

CONDOMINIO VIA COLONNELLO MISSORI n. 20 PALERMO c.f.
80045520824,

in

persona

dell’Amministratore

pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI

RE DI ROMA 57, presso lo studio dell’avvocato CAPPUCCI

Data pubblicazione: 03/02/2015

, DOMENICO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato LA ROSA GIACOMO;
– controricorren te-

avverso la sentenza n. 1090/2007 della CORTE D’APPELLO
di PALERMO, depositata il 29/11/2007;

udienza del 30/05/2014 dal Consigliere Dott. MARIA
ROSARIA SAN GIORGIO;
udito l’Avvocato GIANCARLO GRECO, con delega orale
dell’Avvocato

FRANCESCO

GRECO

difensore

del

ricorrente, che si e’ riportato agli atti depositati;
udito l’Avvocato CAPPUCCI DOMENICO difensore del
resistente che si e’ riportato agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per l’inammissibilità o per la manifesta infondatezza
del ricorso e per la condanna alle spese ex art. 385,
IV co., c.p.c..

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Svolgimento del processo
1.- Con ricorso depositato il 21 luglio 1995 il Condominio dell’edificio
di Via Colonnello Missori n. 20 di Palermo, in persona del suo
amministratore espose che uno dei condomini, Francesco La Rocca, aveva

condominiali, che avevano comportato la modifica dell’impianto di
riscaldamento e interferito sui servizi comuni. Deducendo che tali
interventi avevano riguardato la canna fumaria e la chiusura di
un’intercapedine, il ricorrente chiese al Pretore di Palermo che fosse
disposta la riduzione in pristino.
Il La Rocca si costituì in giudizio chiedendo il rigetto della domanda,
facendo preliminarmente presente che nell’assemblea condominiale del 29
ottobre 1995, successiva a quella con la quale era stato dato incarico
all’amministratore di procedere nei suoi confronti, era stato deliberato
che l’azione giudiziaria non avrebbe dovuto essere iniziata ed inoltre
proprio il resistente era stato nominato quale nuovo amministratore.
Con sentenza depositata il 27 novembre 1999 il Tribunale accolse la
domanda del condominio.
2. – Avverso detta sentenza propose gravame il La Rocca.
La Corte d’appello di Palermo, con sentenza depositata il 29 novembre
2007, rigettò il gravame. Osservò che la delibera del 29 ottobre 1995,
alla quale si riferiva l’appellante, era priva di effetti, in quanto
dichiarata nulla con sentenza del Tribunale di Palermo del 6 ottobre
1997.
Rilevò poi la Corte che, a fronte delle specifiche doglianze mosse

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arbitrariamente eseguito una serie di interventi, per buona parte su aree

dall’appellante avverso le ri8ultanze tecniche delle consulenze di primo
grado, a lui sfavorevoli, essa aveva disposto una nuova consulenza
tecnica di ufficio. Il c.t.u. aveva constatato che le modifiche
all’impianto termico erano state eseguite in assenza non solo di delega

soprattutto non avevano consentito l’uso dell’impianto secondo le norme
vigenti per la prevenzione incendi, in quanto avevano determinato la
chiusura della preesistente intercapedine, con la conseguente
comunicazione diretta fra il locale centrale termica e il locale
destinato a sala contatori ENEL, costringendo il Condominio alla
sospensione del servizio di riscaldamento.
Quanto alla lamentata inerzia del Condominio, l’appellante non aveva
assolto il suo onere probatorio relativo alla avvenuta segnalazione nel
corso delle assemblee condominiali – ovvero anche solo informalmente
all’amministratore – gli inconvenienti che si sarebbero manifestati nel
suo appartamento. La Corte di merito osservò che ogni eventuale
trascuratezza nella manutenzione non poteva giustificare gli interventi
di tipo innovativo attuati, tanto più che l’appellante, nel caso in cui
avesse davvero subito gli inconvenienti lamentati, avrebbe potuto
comunque rivolgersi al Comando dei Vigili del Fuoco per costringere il
Condominio a sospendere il funzionamento dell’impianto.
3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre il La Rocca sulla base di
quattro motivi. Resiste con controricorso il Condominio di Via Colonnello
Missori n. 20 di Palermo.
Motivi della decisione

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condominiale, ma anche senza l’intervento delle autorità competenti, e

1. – Deve, preliminarmente, esaminarsi la memoria depositata dal
ricorrente, con la quale è stata depositata documentazione dalla quale si
desumerebbe che la delibera assembleare autorizzativa del condominio
resistente sia nulla o annullabile, chiedendosi la sospensione del

di annullamento o nullità, nonché il difetto di legittimazione passiva
del ricorrente, che all’epoca della realizzazione delle opere non era né
proprietario né autore delle opere stesse, compiute dal sig. Giacomo La
Rocca.
2.- I rilievi risultano infondati.
Quanto alla richiesta di sospensione, essa non può essere accolta avuto
riguardo alla esecutività della delibera di cui si tratta.
In ordine, poi, al difetto di legittimazione passiva del ricorrente, la
relativa eccezione è preclusa.
3. – Passando al primo motivo del ricorso, con esso si deduce violazione
e falsa applicazione dell’art. 1102 cod.civ. Le modifiche apportate
all’impianto termico centralizzato – peraltro affrontate a spese del
ricorrente senza alcuna pretesa di rimborso da parte del Condominio sarebbero state solo quelle necessarie per migliorare il godimento
dell’impianto, in considerazione del suo cattivo funzionamento. Né i
lavori avrebbero determinato alcun mutamento di destinazione della cosa
comune, conformemente alla invocata norma codicistica, e nemmeno
sarebbero stati in alcun modo la causa del non uso dell’impianto
riscaldamento da parte degli altri condomini. Nel ricorso si sottolinea
la differenza tra la nozione di innovazioni, cui fa riferimento l’art.

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giudizio ai sensi dell’art. 295 cod.proc.civ., in attesa della pronuncia

1120 cod.civ. – che richiede una delibera approvata con un numero di voti
che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio, e che fa
divieto di effettuare innovazioni che possano recare pregiudizio alla
stabilità o sicurezza del fabbricato, che alterino il decoro

al godimento anche di un solo condomino e quella di semplici
modificazioni, di cui all’art. 1102 cod.civ., che presuppongono un
intervento sulla cosa comune che non intacchi in modo notevole la sua
entità sostanziale né la sua destinazione originaria, e che rientrano
nel potere spettante ad ogni condomino, che se ne sobbarchi la relativa
spesa. Nella specie, dunque, il ricorrente avrebbe operato
legittimamente, nell’ambito delle facoltà concesse dal citato art. 1102
cod.civ. e non avrebbe avuto alcuna necessità del previo scrutinio
favorevole né di ratifica dell’assemblea.
4. – La censura è infondata.
Come risulta con evidenza dal tenore letterale della norma richiamata, la
disciplina dell’art. 1102 cod.civ. trova applicazione nelle ipotesi di
comproprietà del bene comune: in particolare, affinché possa operare il
c.d. diritto di condominio, è necessario che sussista una relazione di
accessorietà fra i beni, gli impianti o i servizi comuni e l’edificio in
comunione, nonché un collegamento funzionale fra primi e le unità
immobiliari di proprietà esclusiva (v. Cass., sent. n. 9093 del 2007).
Nella specie, risulta che l’attuale ricorrente non fosse comproprietario
dell’impianto centralizzato di riscaldamento.
5.

– Con il secondo motivo si denuncia insufficiente motivazione

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architettonico, o che rendano talune parti comuni inservibili all’uso o

relativamente a un fatto controverso fra le parti e decisivo per il
giudizio, consistente nel preteso mutamento di destinazione della cosa
comune concretizzatosi nella chiusura dell’intercapedine, che avrebbe
costretto il condominio a dismettere l’impianto termico e sospendere il

di

secondo grado non avrebbe

chiarito le ragioni di tale affermazione.
6. – Il motivo è privo di fondamento.
La Corte di merito ha esaustivamente ricostruito nella sentenza il
percorso logico-giuridico che la ha indotta a ritenere che la copertura
della intercapedine antincendio abbia determinato un’alterazione della
destinazione di tale spazio, con creazione di una comunicazione diretta
fra il locale caldaia e il locale destinato a sala contatori ENEL,
facendo, in particolare, richiamo ai rilievi del c.t.u. nonché alla
segnalazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, che avevano
sottolineato come detta comunicazione diretta fosse di ostacolo all’uso
dell’impianto termico condominiale secondo le norme per la prevenzione
degli incendi.
7. – Le suesposte argomentazioni danno conto, altresì, della infondatezza
del terzo motivo, con il quale si deduce violazione dell’art. 1102
cod.civ., rilevandosi la inesattezza della affermazione secondo la quale
l’abolizione

dell’intercapedine

era

stata

di

ostacolo

all’uso

dell’impianto termico, nonché del quarto, con il quale si lamenta
contraddittoria motivazione sul medesimo punto,

sostenendosi,

in

particolare, che lo stato dei luoghi avrebbe sempre visto un diretto
collegamento fra il vano caldaia e il vano contatori ENEL.

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servizio di riscaldamento. Il giudice

In realtà, risulta evidente che il ricorrente tende a contrapporre alla
ricostruzione operata dal giudice di secondo grado sulla base delle
risultanze peritali, una diversa individuazione dello stato dei luoghi.
8. – Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. In applicazione

vengono liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico del
ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 2500,00, di
cui euro 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione
civile, il 30 maggio 2014.

del principio della soccombenza le spese del presente giudizio, che

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