Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18979 del 31/07/2017

Cassazione civile, sez. un., 31/07/2017, (ud. 21/02/2017, dep.31/07/2017),  n. 18979

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. DIDONE Antonio – Presidente di sez. –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Presidente di sez. –

Dott. PETITTI Stefano – Presidente di sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7710-2016 per regolamento di giurisdizione proposto

d’ufficio dalla:

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA, con ordinanza n.

209/01/2016 depositata in data 15/02/2016 nel giudizio vertente tra:

C.T. nella qualità di tutore di C.C.;

– ricorrente –

contro

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.;

– resistente –

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/02/2017 dal Presidente Dott. CAMILLA DI IASI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Finocchi Ghersi Renato, che ha

concluso affinchè la Corte di cassazione, a Sezioni Unite, accolga

il ricorso e dichiari la giurisdizione dell’AGO, con i conseguenti

provvedimenti di legge.

Fatto

FATTI RILEVANTI

In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di cartelle di pagamento relative a spese processuali e somme dovute alla cassa per le ammende, il giudice di pace di Gela ha declinato la giurisdizione in favore del giudice Tributario. La C.T.P. di Caltanisetta successivamente adita ha sollevato conflitto negativo rilevando che il credito recato dalla cartella opposta non ha natura tributaria e pertanto la relativa controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario, in conformità con le conclusioni del P.G. e con la giurisprudenza di queste sezioni unite, la quale in fattispecie analoghe ha affermato con orientamento costante che la giurisdizione si ripartisce tra giudice ordinario e tributario a seconda della natura del credito azionato, con la conseguenza che quando l’impugnativa -come nella specie- non attiene ad un credito tributario, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario (v. S.U. n. 3008 del 2008 -secondo la quale non rientrano nella giurisdizione del giudice tributario ma in quella de giudice ordinario i ricorsi avverso gli atti con i quali l’Amministrazione chiede il pagamento delle spese di giustizia anticipate dall’erario – nonchè numeri 17844 e 10147 del 2012 relative a impugnazione di fermo amministrativo e, più recentemente, n. 13380 del 2016 relativa a impugnazione di iscrizione ipotecaria).

Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità non avendo le parti svolto attività difensiva.

PQM

 

La Corte a Sezioni Unite dichiara che la giurisdizione spetta al giudice ordinario e per l’effetto cassa l’ordinanza emessa dal giudice di pace di Gela in data 12.01.2012

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017

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