Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18979 del 16/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/07/2019, (ud. 04/04/2019, dep. 16/07/2019), n.18979

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29444-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.A.M. HOSPITAL SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI

17, presso lo studio dell’avvocato ORESTE CANTILLO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUGLIELMO CANTILLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4185/5/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata

il 10/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIA

MARIA CASTORINA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 4185/5/2016, depositata il 10.5.2017, non notificata, la CTR della Campania accoglieva l’appello di Cam Hospital s.r.l. avvero la sentenza della CTP di Salerno che aveva respinto il ricorso avverso il diniego di rimborso della maggiore Ires versata nel 2006, sul presupposto che nella specie si applicasse il termine decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, e non il termine residuale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21.

Avverso la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo.

Il contribuente resiste con controricorso, illustrato con memoria.

1. Con il motivo di ricorso l’ufficio deduce violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che la istanza di rimborso, proposta in data 7.8.2012, avrebbe dovuto presentarsi entro due anni dal verificarsi del presupposto per la restituzione coincidente con la data di perfezionamento dell’accertamento con adesione avvenuto il data 18.5.2010.

La censura è fondata.

1.1. La disciplina del rimborso d’imposta di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, riporta l’ipotesi in cui il relativo versamento non sia dovuto “ab origine”, mentre quando il diritto alla restituzione sia sorto solo in data posteriore a quella del pagamento della stessa trova applicazione il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, avente carattere residuale e di chiusura del sistema, secondo il quale l’istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione (Cass. 82/2014; Cass. 13980/2016; Cass. 11652/2017).

Nella specie il diritto al rimborso deriva dall’accertamento con adesione avvenuto in data 18.5.2010 che legittimava l’immediato esercizio del diritto al rimborso, non ostandovi preclusione alcuna.

La circostanza affermata dal contribuente in base alla quale il rimborso avrebbe origine non dal procedimento di adesione definitosi per altro anno di imposta, ma da una somma indebitamente pagata all’amministrazione finanziaria e la cui non debenza era emersa, nel contraddittorio, all’esito del procedimento con adesione, è meramente affermata e di essa non si rinviene nella sentenza impugnata.

Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e la sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto, essendo incontestate le date dell’accertamento con adesione e dell’istanza di rimborso, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda del contribuente. Condanna CAM Hospital al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.300,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019

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