Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18978 del 31/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 31/08/2010, (ud. 30/06/2010, dep. 31/08/2010), n.18978

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

IPOST ISTITUTO POSTELEGRAFONICI – GESTIONE COMMISSARIALE FONDO

BUONUSCITA POSTE ITALIANE S.P.A., elettivamente domiciliato in Roma,

via Pasubio n. 15, presso l’avv. Bozzelli Dario, che lo rappresenta e

difende per procura rilasciata a margine del ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

B.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1005/2008 della Corte d’appello di Torino,

depositata il 28/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30.06.2010 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

PATRONE Ignazio.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso al giudice del lavoro di Torino, B.P., premesso di essere stato dipendente di Poste Italiane s.p.a. sino al 31.12.01, conveniva in giudizio PIPOST – Istituto Postelegrafonici — Gestione commissariale Fondo buonuscita Poste Italiane s.p.a. per ottenere la riliquidazione dell’indennita’ di buonuscita sulla base dell’ultima retribuzione percepita al momento della cessazione del rapporto, anziche’ al momento della trasformazione dell’Ente Poste Italiane in societa’ per azioni ((OMISSIS)), con condanna dell’Istituto convenuto al pagamento della differenza tra il dovuto e quanto gia’ corrisposto. In subordine chiedeva che fosse dichiarato il suo diritto a percepire interessi e rivalutazione monetaria ex art. 2120 c.c. sull’indennita’ di buonuscita dal (OMISSIS) alla data dell’effettivo saldo.

Respinta la domanda, proponeva appello il B., La Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 1005/08 depositata il 20.10.08, accoglieva l’impugnazione ritenendo che — in base al tenore letterale delle disposizioni legislative in materia ed in ottemperanza a principi di equita’ – l’indennita’ di buonuscita del dipendente postale vada liquidata sulla base del trattamento economico finale percepito dal lavoratore all’atto del pensionamento.

Ritenuto, inoltre, non applicabile nella specie il termine dilatorio di cui al D.L. n. 79 del 1977, conv. dalla L. n. 140 del 1997, per il pagamento del trattamento di fine rapporto, la Corte di merito condannava IPOST al pagamento di Euro 4.166,63, oltre rivalutazione ed interessi sull’importo dovuto a titolo di indennita’ di buonuscita.

Avverso questa decisione l’IPOST — Gestione commissariale Fondo buonuscita Poste Italiane s.p.a. ricorreva con due motivi.

B. non svolgeva attivita’ difensiva.

Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. che e’ stata comunicata al Procuratore generale ed e’ stata notificata al difensore costituito.

L’IPOST ha depositato memoria.

Il ricorso e’ fondato.

Con il primo motivo l’IPOST sostiene che il testo delle norme di legge applicabili in materia (L. n. 449 del 1997, art. 53, comma 6 e del D.P.R. n. 1032 del 1973, art. 3) impone di ritenere che la buonuscita del dipendente postale, da calcolarsi alla data di trasformazione dell’Ente Poste Italiane in societa’ per azioni ((OMISSIS)), deve avere come base di computo il trattamento retributivo in godimento a tale data e non quello finale percepito al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Il motivo e’ fondato alla stregua della recente sentenza di questa Corte n. 28281/08, nella quale — anche sulla scorta dei principi enunziati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 366 del 2006, il cui contenuto e’ stato confermato dalla successiva ordinanza n. 444 del 2007 — e’ stato esaminato ogni aspetto della questione, pervenendosi alla conclusione che la data alla quale occorre fare riferimento per il calcolo della buonuscita e’ quella del (OMISSIS), momento a partire dal quale il dipendente postale matura non piu’ detta indennita’, ma il trattamento di fine rapporto.

Anche il secondo motivo, con il quale si lamenta la condanna al pagamento di rivalutazione monetaria ed interessi, che assume pronunziata in violazione del termine dilatorio di cui al D.L. 28 marzo 1997, n. 79, art. 3 conv. dalla L. 28 maggio 1997, n. 140, e’ fondato.

La giurisprudenza di questa Corte, infatti, ritiene che per i dipendenti postali cessati dal servizio dopo il 28 febbraio 1998, il pagamento dell’indennita’ di buonuscita e’ soggetto al termine dilatorio di mesi tre e quindici giorni previsto dal D.L. n. 79 del 1997, art. 3, convertito con modificazioni, nella L. n. 140 del 1998, dovendosi ritenere — in relazione alla natura pubblica dell’IPOST, preposto per legge al pagamento della quota di trattamento di fine rapporto, costituita dall’indennita’ di buonuscita maturata alla data del 28 febbraio 1998, in esito ad un formale procedimento di liquidazione (nella specie, trasmissione della documentazione da parte del datore di lavoro e verifica dei legittimati a ricevere il pagamento) — sussistenti i presupposti previsti dalla normativa per la sua applicazione, senza che siano fondati i dubbi di legittimita’ rispetto all’art. 3 Cost, tenuto conto della peculiarita’ della vicenda del rapporto di lavoro dei dipendenti postali, il cui datore di lavoro si e’ trasformato da amministrazione statale ad ente pubblico autonomo fino ad assumere la forma di societa’ per azioni, e della persistenza, sia pure pro quota, del precedente sistema della buonuscita in ragione della pregressa natura pubblica del datore (Cass. 6.8.09 n. 17987).

In conclusione il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito con il rigetto della domanda di ricalcolo dell’indennita’ di buonuscita.

Le spese dei giudizi di merito e del giudizio di cassazione, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE cosi’ provvede:

– accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda;

– condanna B.P. alle spese dei giudizi di merito e di legittimita’, liquidate: per il primo grado in complessivi Euro 648,00 (seicentoquarantotto/00), di cui Euro 420,00 per onorari ed Euro 208,00 per diritti; per il secondo grado in complessivi Euro 863,00 (ottocentosessantatre/00), di cui Euro 635,00 per onorari ed Euro 208,00 per diritti; per il giudizio di legittimita’ in complessivi Euro 435,00 (quattrocentottentacinque/00) di cui Euro 30,00 per esborsi ed Euro 405,00 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa per ciascuno dei tre giudizi.

Cosi’ deciso in Roma, il 30 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2010

 

 

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