Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18978 del 31/07/2017
Cassazione civile, sez. un., 31/07/2017, (ud. 21/02/2017, dep.31/07/2017), n. 18978
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –
Dott. DIDONE Antonio – Presidente di sez. –
Dott. DI IASI Camilla – rel. Presidente di sez. –
Dott. PETITTI Stefano – Presidente di sez. –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27136-2015 proposto da:
COMUNE DI CELLATICA, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 40, presso lo studio
dell’avvocato GIUSEPPE MERLINO, che lo rappresenta e difende
unitamente agli avvocati FABIO CORRADI e MASSIMILIANO GIONCADA;
– ricorrente –
contro
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA, in persona del
Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell’avvocato GUIDO ROMANELLI, che
la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
REGIONE LOMBARDIA, FO.B.A.P. FONDAZIONE BRESCIANA ASSISTENZA
PSICODISABILI ONLUS, ASSEMBLEA DEI SINDACI o AZIENDA SPECIALE
CONSORTILE OVEST SOLIDALE, COMUNE DI CASTEGNATO, COMUNE DI CASTEL
MELLA, COMUNE DI GUSSAGO, COMUNE DI OME, COMUNE DI OSPITALETTO,
COMUNE DI RODENGO SAIANO, COMUNE DI RONCADELLE, COMUNE DI
TRAVAGLIATO;
– intimati –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.
524/2014 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di MILANO;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/02/2017 dal Presidente Dott. CAMILLA DI IASI;
uditi gli Avvocati Fabio Corradi e Chiara Romanelli per delega
dell’Avvocato Guido Romanelli;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Lucio Capasso che ha concluso
chiedendo dichiararsi la giurisdizione del Giudice Ordinario, con le
conseguenze di legge.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Il Comune di Cellatica ha adito il Tar della Lombardia chiedendo l’annullamento delle note con le quali la ASL di Brescia aveva respinto la richiesta di pagamento delle somme che il Comune deduceva di aver impropriamente pagato in quanto relative alla cd. “quota sanitaria” e delle comunicazioni regionali di pari tenore, ritenute illegittime perchè contrastanti col D.P.C.M. 29 novembre 2011 e violative dei criteri di ripartizione delle quote socio-santarie relative ai servizi assistenziali nonchè la condanna della ASL e della Regione al rimborso delle quote pagate in eccesso nel periodo 2002/2012 maggiorate di interessi e rivalutazione. La Asl costituendosi ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito e il Comune ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario, in conformità con le conclusioni del P.G. e con la giurisprudenza di queste sezioni unite, la quale proprio in fattispecie analoghe ha affermato che nelle controversie patrimoniali tra Comuni ed enti erogatori di prestazioni assistenziali relative al ricovero di “soggetti deboli” – anche alla luce di quanto affermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, che ha dichiarato l’illegittimità del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33 come sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, lett. a), nella misura in cui attribuisce al giudice amministrativo l’intera materia dei pubblici servizi, a prescindere dalla natura delle situazioni soggettive coinvolte – deve negarsi l’esistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, posto che le controversie in questione non afferiscono a rapporti costituiti o modificati da provvedimenti amministrativi, in quanto i presupposti delle obbligazioni poste a carico dei Comuni sono stabiliti direttamente dalla legge e le relative prestazioni assistenziali sono configurate quali diritti delle persone che si trovino in stato di bisogno (v. s.u. n. 12923 del 2014 e v. anche tra le altre s.u. n. 15377 del 2009).
PQM
La Corte a Sezioni Unite dichiara che la giurisdizione spetta al giudice ordinario dianzi al quale rimette le parti anche per le spese del presente regolamento.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017