Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18978 del 27/09/2016
Cassazione civile sez. III, 27/09/2016, (ud. 06/05/2016, dep. 27/09/2016), n.18978
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Fabrizio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21205/2013 proposto da:
SOVIGEST SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante Avv.
M.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCULLO 3,
presso lo studio dell’avvocato NICOLA ADRAGNA, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato PAOLO CANTINELLI giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Z.S.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 905/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
depositata il 11/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
06/05/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;
udito l’Avvocato NICOLA ADRAGNA;
è comparso l’Avv. DUCCIO BERTINI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso,
in subordine rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Inpdai convenne davanti al tribunale di Firenze Z.S. chiedendo la condanna al rilascio dell’immobile dalla stessa occupato asserendo l’insussistenza di un valido contratto di locazione.
Il tribunale respinse la domanda, osservando come tra le parti era intercorsa transazione in definizione dei pregressi rapporti controversi, sul quale contratto era giustificata la permanenza della convenuta nell’immobile. La corte di appello, adita da Inpdai, confermò la decisione di primo grado. Sovigest s.p.a., rappresentante nel presente giudizio di Inpdai, ha presentato ricorso affidandosi ad un unico motivo ulteriormente esposto nella memoria depositata in data 21.4.2016.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, violazione degli artt. 1325 e 1418 c.c., nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio: argomentando la nullità del contratto di transazione intercorso tra le parti giacchè privo di data e carente nell’oggetto, non potendo peraltro lo stesso svolgere funzione locativa non risultando nel predetto contratto l’entità del corrispettivo.
2. Il contratto su cui si fonda l’argomentazione svolta nel ricorso non è trascritto nello stesso nè è indicato come presente nel fascicolo (essendo per conseguenza omessa ogni notizia su tale eventuale ubicazione escluso l’insufficiente riferimento a pag. 6 del ricorso a “documenti 2/a e 2/b”). Secondo la consolidata giurisprudenza di questa corte, l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto; tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purchè nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento; c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all’ammissibilità del ricorso (art. 372 p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso.
Ne discende l’inammissibilità del ricorso.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente a rifondere a controparte le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2016