Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18978 del 16/09/2011

Cassazione civile sez. I, 16/09/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 16/09/2011), n.18978

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.W., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA

38, presso l’avvocato PANARITI BENITO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato DE GUELMI LORENZO, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DEL DEMANIO, PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 340/2005 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 02/08/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con ricorso dell’11 novembre 2005, G.W. ha proposto ricorso per cassazione – deducendo due motivi di censura -, nei confronti della Provincia autonoma di Trento e della Agenzia del Demanio, avverso la sentenza n. 340/2005 del 2 agosto 2005 della Corte d’Appello di Trento, con la quale la Corte, disposta ed espletata consulenza tecnica d’ufficio, pronunciando sull’opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione (per la realizzazione di una galleria sulla S.S. (OMISSIS)) promossa dall’odierno ricorrente, ha respinto l’opposizione;

che la Provincia autonoma di Trento e la Agenzia del Demanio, benchè ritualmente intimate, non si sono costituite nè hanno svolto attività difensiva che detta opposizione alla stima è stata proposta avverso il decreto di determinazione dell’indennità relativa alla espropriazione di un’area di proprietà del G. che questi affermava essere utilizzata come parcheggio delle auto dei clienti del “Pub” (OMISSIS), pure di sua proprietà ed insistente su area antistante a quella espropriata;

che il G. – sulla premessa che l’area espropriata, per collocazione, destinazione ed utilizzazione, avrebbe dovuto essere qualificata come pertinenza dell’azienda e che, di conseguenza, non poteva ritenersi sufficiente l’indennità, perchè determinata alla stregua della qualificazione come “incolto improduttivo” -ha chiesto la giusta indennità: a) per l’esproprio dell’area pertinenziale di sua proprietà; b) per il minor valore del residuo immobile per l’esproprio parziale; c) infine per la perdita dell’accesso e recesso alla e dalla strada con conseguente estinzione della servitù da sempre esistente;

che la Corte adita ha respinto l’opposizione, osservando: A) Innanzitutto, per quanto concerne l’accesso, non vi è dubbio che il primo progetto dell’opera pubblica avrebbe avuto ripercussioni penalizzanti sul pubblico esercizio, sennonchè tale progetto non è stato attuato, anzi ha subito modifiche e il nuovo progetto realizzato ha sostanzialmente migliorato la situazione tanto che la nuova strada, quando saranno ultimati i lavori, sarà raggiungibile attraverso la rotatoria seguendo il tracciato di cui allegato 5 della c.t.u. e tale via d’accesso non può dirsi che alteri in maniera significativa e giuridicamente apprezzabile la situazione del pubblico esercizio sempre comodamente raggiungibile. Quindi, sotto tale aspetto, l’esproprio non può dirsi che abbia avuto ripercussioni negative sulla proprietà dell’opponente nè può sostenere la parte opponente che, nel caso di specie, la Corte non dovrebbe tener conto del nuovo progetto in quanto ad essa non notificato. Se il G. avesse avuto ragioni da opporre contro la procedura espropriativa avrebbe dovuto attivarsi in altra sede. Dato che in questa sede deve giudicarsi sulla congruità dell’indennità, la Corte deve aver riguardo alla situazione concreta scaturita dall’opera pubblica come effettivamente realizzata; B) … per quanto concerne, poi, il criterio di valutazione dell’indennità, nonostante il c. t. u., condividendo i rilievi della parte, abbia ipotizzato il caso dell’espropriazione parziale, la Corte è di contrario parere poichè tra la p.f. 541/2 area espropriata utilizzata come parcheggio dei clienti del “Pub” e la p. ed 120 area non espropriata sulla quale insiste il “Pub” non appare ipotizzabile il caso di un’unica unità economico-funzionale. Sotto l’aspetto materiale la p.f. 541/2 non è adiacente alla p. ed. 120 trovandosi addirittura dall’altra parte della strada. Inoltre sotto l’aspetto urbanistico, indipendentemente dall’uso di fatto che prima dell’esproprio si potesse effettuare sull’area ablata, la stessa veniva abusivamente utilizzata a parcheggio sia perchè sprovvista dell’autorizzazione comunale sia perchè sprovvista dei requisiti per poter essere considerata tale con specifico riguardo alla distanza dalla strada statale e dal (OMISSIS). Pertanto, ad avviso della Corte, non può assumersi una situazione contra legem per sostenere un danno indennizzabile sulla proprietà residua.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo (con cui deduce: Carenza di motivazione e comunque contraddittorietà della stessa su un punto decisivo della sentenza : erroneità nei presupposti di fatto – modifica definitiva dell’opera progettata per l’esproprio; violazione del diritto al contraddittorio ed alla difesa in merito all’ingresso in causa di nuove fattispecie rispetto alla originaria materia del contendere ovvero alla revisione dell’originaria stima; violazione del disposto di cui alla L.P. n. 6 del 1993, art. 13; vizio di ultrapetizione in riferimento alla rivalutazione dell’indennità di stima originaria in riferimento a procedure non facenti parte della causa di opposizione;

carenza di motivazione su un punto decisivo ovvero su quello relativo alle conseguenze dell’allontanamento della strada e dell’accesso dall’immobile e infine mancata decisione sulla domanda di indennità per la perdita dell’accesso. Infine violazione del disposto della L.P. n. 6 del 1993, art. 16), il ricorrente – sulla premessa che nel corso del procedimento di espropriazione de quo è stata approvata una variante al progetto esecutivo originario dell’opera pubblica da realizzare (una galleria sulla S.S. (OMISSIS)) – critica la sentenza impugnata, anche sotto il profilo della sua motivazione, sostenendo che i Giudici a quibus: a) hanno negato il diritto del ricorrente alla giusta indennità, legittimando un criterio temporale riferito – in contrasto con la L.P. Trento 19 febbraio 1993, n. 6, art. 4 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità) – non alla approvazione del progetto esecutivo dell’opera pubblica, bensì alle successive eventuali varianti fino alla definitiva realizzazione di tale opera, ciò tanto più che essi stessi hanno affermato che il nuovo progetto dell’opera medesima doveva essere ancora completamente realizzato; b) non hanno risposto puntualmente e con motivazione adeguata alla domanda volta ad ottenere la giusta indennità per la perdita dell’accesso diretto al “pub” dalla strada statale; e) hanno omesso di considerare che – pacifico essendo l’esercizio pluriennale di detto accesso diretto – la citata L.P. n. 6 del 1993, art. 16 prevede un indennizzo per il caso di “estinzione della servitù”;

che, con il secondo motivo (con cui deduce: Contraddittorietà ed assenza di motivazione nel non riconoscere quanto emerso in giudizio e comunque ammesso dall’ente pubblico nella realtà documentale agli atti; assenza di motivazione sul punto decisivo della questione attinente l’esistenza di una unità economico-funzionale del complesso immobiliare; violazione e falsa applicazione della L.P. n. 6 del 1993, artt. 12 e 15-bis in relazione alla qualifica del bene espropriato e di quello rimasto come un unico bene o comunque pertinenziale uno dell’altro e comunque contraddittoria motivazione sul punto; mancata decisione sulle domande di cui ai punti nn. a e b dell’opposizione e contraddittorietà della motivazione nel momento in cui conferma validità alla determinazione impugnata ma ne nega il fondamento logico e fattuale – violazione art. 112 c.p.c.; ancora violazione del disposto degli artt. 115 e 116 c.p.c. per non aver ammesso le prove offerte), il ricorrente – sulla premessa che il decreto di determinazione dell’indennità di espropriazione, pur negando all’are espropriata la qualifica di pertinenza” del “pub”, aveva riconosciuto a tale area la destinazione a parcheggio dell’esercizio pubblico ed aveva qualificato la fattispecie espropriativa come espropriazione parziale, ai sensi della stessa L.P. n. 6 del 1993, art. 15 bis (aggiunto dalla L.P. 11 settembre 1998, n. 10, art. 41) – critica ancora la sentenza impugnata, anche sotto il profilo della sua motivazione, sostenendo che i Giudici a quibus: a) hanno erroneamente ignorato tale “ammissione” dello stesso ente espropriante ai fini della determinazione della giusta indennità di esproprio secondo il criterio previsto dal citato art. 15-bis, negando la medesima qualificazione; b) hanno conseguentemente violato tale disposizione legislativa, la quale dispone:

Espropriazioni parziali.

1. Nel caso di espropriazioni parziali l’indennità è commisurata alla differenza tra il valore dell’immobile prima dell’espropriazione e il valore della parte residua dell’immobile medesimo, stabiliti ai sensi del presente capo;

che il ricorso è inammissibile;

che il primo motivo del ricorso è inammissibile per genericità e mancanza di autosufficienza;

che il ricorrente, con l’atto introduttivo del presente giudizio di opposizione alla stima ha chiesto, tra l’altro, la giusta indennità:… c) infine per la perdita dell’accesso e recesso alla e dalla strada con conseguente estinzione della servitù da sempre esistente;

che la Corte di Trento ha respinto l’opposizione, osservando che, anche se il primo progetto dell’opera pubblica avrebbe avuto ripercussioni negative sull’accesso al pubblico esercizio, tuttavia tale progetto non è stato attuato ed ha subito modifiche tali che la nuova via d’accesso non può dirsi che alteri in maniera significativa e giuridicamente apprezzabile la situazione del pubblico esercizio sempre comodamente raggiungibile, ed inoltre che la denunciata omessa notificazione del nuovo progetto avrebbe dovuto esser fatta valere in altra sede, dal momento che nella sede giurisdizionale della opposizione alla stima la Corte deve aver riguardo alla situazione concreta scaturita dall’opera pubblica come effettivamente realizzata;

che, a fronte di tale motivazione, una prima ragione di inammissibilità del motivo sta nel rilievo che il ricorrente non da conto delle varie fasi del procedimento espropriativo che ha interessato l’area di sua proprietà, quale delineato dalla L.P. Autonoma di Trento 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità), il cui art. 4 prevede fasi in contraddittorio con i proprietari espropriandi e, soprattutto, non deduce specificamente in quale di tali fasi non è stato messo in grado di interloquire;

che, inoltre, una seconda autonoma ragione di inammissibilità sta nel rilevo che il ricorrente non formula alcuna specifica censura avverso l’affermazione dei Giudici a quibus, secondo cui, in ogni caso, con l’approvazione del nuovo progetto, il pubblico esercizio è sempre comodamente raggiungibile;

che infine, quanto alle critiche per il mancato riconoscimento dell’indennità per l’estinzione della servitù di passaggio, di cui alla menzionata L.P. n. 6 del 1993, art. 16 il ricorrente non specifica se, dove e quando, nel giudizio di merito, ha formulato specifica domanda per ottenere tale indennità, della quale la Corte trentina non fa cenno alcuno;

che anche il secondo motivo è inammissibile, per omessa impugnazione di una delle due autonome rationes decidendi in cui si articola, sul punto, la sentenza;

che, infatti, la Corte di Trento ha negato che la fattispecie sia giuridicamente qualificabile come “espropriazione parziale” ai sensi della stessa L.P. n. 6 del 1993, art. 5 bis (aggiunto dalla L.P. 11 settembre 1998, n. 10, art. 41), sia perchè tra la p.f. 541/2 area espropriata utilizzata come parcheggio dei clienti del “”Pub” e la p. ed 120 area non espropriata sulla quale insiste il “Pub” non appare ipotizzabile il caso di un’unica unità economico-funzionale, in quanto Sotto l’aspetto materiale la p.f. 541/2 non è adiacente alla p. ed. 120 trovandosi addirittura dall’altra parte della strada, sia perchè, sotto l’aspetto urbanistico, indipendentemente dall’uso di fatto che prima dell’esproprio si potesse effettuare sull’area ablata, la stessa veniva abusivamente utilizzata a parcheggio sia perchè sprovvista dell’autorizzazione comunale sia perchè sprovvista dei requisiti per poter essere considerata tale con specifico riguardo alla distanza dalla strada statale e dal (OMISSIS), con la conseguenza che non può assumersi una situazione contra legem per sostenere un danno indennizzabile sulla proprietà residua;

che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, dal momento che il ricorso per cassazione non introduce una terza istanza di giudizio con la quale si può far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi invece come un rimedio impugnatorio a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l’omessa impugnazione di tutte le rationes decidendi rende inammissibili le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand’anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre non impugnate, all’annullamento della decisione stessa (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 389 e 13070 del 2007);

che il ricorrente non censura in alcun modo la ratio decidendi che nega la qualificazione di espropriazione parziale alla fattispecie, in ragione dell’utilizzazione urbanisticamente abusiva dell’area espropriata adibita a parcheggio, sicchè, ove anche le altre critiche risultassero per mera ipotesi fondate, la sentenza impugnata resterebbe ferma sulla base della ratio non censurata;

che non sussistono i presupposti per pronunciare sulle spese del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2011

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