Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18978 del 16/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/07/2019, (ud. 04/04/2019, dep. 16/07/2019), n.18978

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24468-2017 proposto da:

G.G.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ARNO 38, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA MONCADA,

rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE LO GIUDICE;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CANICATTI’;

– intimato –

avverso la sentenza n. 770/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO, depositata il 06/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIA

MARIA CASTORINA.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 770/3/2017, depositata il 6.3.2017, non notificata, la CTR della Sicilia accoglieva l’appello del Comune di Canicattì nei confronti di G.G. sul presupposto della regolare notifica di avvisi di accertamento per Tarsu-Tia.

Avverso la sentenza della CTR il contribuente, non costituito in sede di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo.

Il Comune di Canicattì non ha spiegato difese.

1. Con il motivo il contribuente censura la sentenza di appello per avere la CTR erroneamente ritenuta valida la notifica dell’atto di appello nonostante l’avviso di ricevimento della relazione di notifica, restituito al mittente per compiuta giacenza, non fosse stato scritturato dall’agente postale in nessuna parte e fosse sprovvisto dalla sottoscrizione di quest’ultimo e del timbro postale.

Nella memoria ex art. 378 c.p.c., il ricorrente introduce un inammissibile nuovo motivo che sostanzialmente ribadisce la censura di inammissibilità dell’appello lamentando l’omesso deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata postale in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 22 e 53.

La censura di cui al ricorso è fondata.

In tema di notifica, nei casi di “irreperibilità cd. relativa” del destinatario, all’esito della sentenza della Corte Cost. n. 258 del 22 novembre 2012 relativa al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 3, (ora comma 3), va applicato l’art. 140 c.p.c., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, u.c., e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, alinea, sicchè è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (Cass. n. 25079 del 2014), o comunque che siano decorsi dieci giorni dalla spedizione di detta lettera informativa (Corte Cost. n. 3 del 2010 e n. 258 del 2012; Cassazione 2017 n. 8433). Dall’avviso di ricevimento della raccomandata deve risultare compiutamente l’attività svolta dall’ufficiale giudiziario o dal pubblico ufficiale, vale a dire il tentativo di consegna, i motivi dell’omessa consegna e, indi, la compiuta giacenza. Al riguardo questa Corte ha affermato che in tema di notificazioni a mezzo posta, il notificante deve provare il perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario mediante la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata, unico documento idoneo ad attestare la consegna del plico e la data di questa, mentre, ove sia il destinatario a dover provare la data della notificazione, è sufficiente la produzione della busta che contiene il plico, in sè idonea ad attestare che prima della data risultante 0(/ dal timbro postale apposto non poteva essere avvenuta la consegna (Cass. 2015 n. 4891; Cass.2009 n. 16184; Cass. 6315/2018).

Nella specie l’avviso di spedizione della raccomandata non risulta essere stato compilato dall’agente postale in nessuna parte ed è sprovvisto dalla sottoscrizione di quest’ultimo e del timbro postale.

Ne consegue la nullità della notifica dell’atto di appello.

Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e la sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto la causa può essere decisa nel merito con la dichiarazione di inammissibilità dell’atto di appello.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito dichiara inammissibile l’atto di appello. Condanna il Comune di Canicattì al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 1000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019

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