Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18978 del 11/09/2020

Cassazione civile sez. I, 11/09/2020, (ud. 26/06/2020, dep. 11/09/2020), n.18978

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9211/2019 proposto da:

D.S., elettivamente domiciliato in Roma Via Paolo Mercuri, 8

presso lo studio dell’avvocato Ludovici Luigi, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro-tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

04/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/06/2020 dal Consigliere Dott. Paola Vella.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Venezia ha respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero della protezione sussidiaria o umanitaria, proposta dal cittadino (OMISSIS) D.S., nato a (OMISSIS) il (OMISSIS), il quale ha “dedotto di aver lasciato il proprio Paese a causa dei maltrattamenti subiti dallo zio con il quale viveva e teme in caso di ritorno nel proprio paese di essere avvelenato dal familiare”.

2. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui il Ministero intimato ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo si deduce la nullità del decreto per violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto il tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sui denunziati vizi di nullità ed eccesso di potere del provvedimento di diniego della Commissione territoriale di Verona, sezione di Vicenza.

3.1. La censura è infondata, avendo il tribunale espressamente affermato l’irrilevanza delle doglianze di carattere formale sollevate dal richiedente, poichè “il giudizio avverso la decisione della Commissione non è un giudizio “sull’atto”, ossia sulla legittimità formale del provvedimento, ma “sul rapporto”, ossia sulla sussistenza dei presupposti al ricorrere dei quali la legge riconosce il diritto a permanere all’interno del territorio nazionale”; ciò in linea con l’orientamento di questa Corte per cui, in materia di protezione internazionale, oggetto della controversia dinanzi al tribunale non è il provvedimento negativo della commissione territoriale, bensì il diritto soggettivo alla protezione invocata, sulla quale il giudice deve statuire senza che rilevi, in sè, l’eventuale nullità del provvedimento, ma solo le sue possibili conseguenze sul pieno dispiegarsi del diritto di difesa (Cass. 27337/2018, 7385/2017).

4. Il secondo mezzo prospetta la nullità del decreto per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in quanto la motivazione sulla non credibilità del ricorrente violerebbe il “minimo costituzionale” ex art. 111 Cost., comma 6, stante la sua apparenza e manifesta illogicità o apoditticità.

4.1. La censura presenta profili di inammissibilità e infondatezza.

4.2. Occorre premettere che, dopo la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (ad opera del D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012), il sindacato di legittimità sulla motivazione deve intendersi ridotto – alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi – al “minimo costituzionale”, nel senso che “l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce – con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza” – nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”” (Cass. Sez. U, 8053/2014; cfr. Cass. Sez. U, 33017/2018).

4.3. Nel caso di specie, la motivazione del decreto impugnato supera il livello minimo costituzionale di cui sopra, mentre le doglianze sono rivolte ad apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, sicchè il ricorrente finisce per contrapporre le proprie valutazioni al giudizio di non credibilità formulato dal tribunale, in termini di sommarietà, genericità e inverosimiglianza delle dichiarazioni rese, anche all’esito della ulteriore audizione in sede giudiziale (v. pag. 9 del decreto); ebbene, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, si tratta di valutazioni di merito non sindacabili in questa sede (ex multis, Cass. 5114/2020, 21142/2019, 3340/2019, 32064/2018, 30105/2018, 27503/2018, 16925/2018), anche perchè “l’intrinseca inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 attiene al giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità, ed osta al compimento di approfondimenti istruttori officiosi, cui il giudice di merito sarebbe tenuto in forza del dovere di cooperazione istruttoria, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass. 33858/2019).

4.4. D’altro canto, lo stesso tribunale motiva espressamente sulla insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, anche “a prescindere dalla credibilità del ricorrente”, in quanto, per un verso, “dalla narrazione dei fatti svolta dallo stesso non emerge l’esistenza di alcuna persecuzione rilevante”, nè la “prospettazione da parte del richiedente del rischio di subire la condanna a morte, o all’esecuzione della pena di morte” ovvero “la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradate nel suo Paese di origine”; per altro verso, “non sono poi emersi fondati elementi dai quali si desuma l’impossibilità per il ricorrente di avvalersi, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 6 della protezione delle autorità competenti in quanto, in merito a tale aspetto, il ricorrente ha dichiarato di non essere andato dalla polizia perchè non aveva prove contro lo zio”.

5. Con il terzo motivo ci si duole della violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonchè della nullità del decreto ex art. 132 c.p.c., n. 4, per avere i tribunale trascurato la documentazione prodotta dal ricorrente sulla “esistenza in Senegal di una situazione socio-politica fonte di una sistematica e grave violazione dei diritti umani fondamentali”, negando la protezione umanitaria in forza della non credibilità del racconto.

5.1. La censura è infondata, poichè il tribunale ha basato il diniego della protezione umanitaria non solo sulla non credibilità e genericità del racconto del ricorrente, ma anche sulla mancata allegazione di specifici profili individuali di vulnerabilità, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte che, ai fini della protezione umanitaria – astrattamente riconoscibile ratione temporis (Cass. Sez. U, 29459/2019) – richiede “il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale” (Cass. 23778/2019, 1040/2020), escludendo il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari solo “in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza” (Cass. Sez. U, nn. 29459, 29460, 29461 del 2019; Cass. 4455/2018, 630/2020).

6. Segue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo.

7. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019 e 4315/2020), se dovuto.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate e prenotande a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2020

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