Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18978 del 05/07/2021

Cassazione civile sez. I, 05/07/2021, (ud. 09/06/2021, dep. 05/07/2021), n.18978

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 27387/2020 proposto da:

M.T., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour,

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’Avvocato Paolo Righini, giusta procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 526/2020 della Corte d’appello di Bologna

depositata il 5/2/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

9/6/2021 dal Cons. Dott. Alberto Pazzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Bologna, con ordinanza ex art. 702-bis c.p.c., del 28 marzo 2018, rigettava il ricorso proposto da M.T., cittadino del Pakistan, avverso il provvedimento emesso dalla locale Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale.

2. La Corte d’appello di Bologna, a seguito dell’impugnazione del richiedente asilo (il quale aveva raccontato di essere fuggito dal Pakistan per complesse vicende familiari e problemi causati da un cugino, spacciatore di droga, che intendeva intromettersi nella vita della sua famiglia e a cui non intendeva sottomettersi), riteneva che dal racconto del migrante non emergesse il ricorrere dei presupposti per il riconoscimento tanto dello status di rifugiato, quanto della protezione sussidiaria, dato che l’appellante non correva effettivamente il rischio di subire un danno grave e tenuto conto che il Pakistan “non vive un periodo di conflitto armato particolarmente caldo”.

Disattendeva, infine, la richiesta di protezione umanitaria, poichè non emergevano ragioni riconducibili al disposto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e art. 5, comma 6, T.U.I., nè risultava provato alcun pericolo di danno grave in caso di rientro nel paese di provenienza, “non essendo soddisfatte neppure le condizioni di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5”.

3. Per la cassazione della sentenza di rigetto dell’appello, pubblicata in data 5 febbraio 2020, M.T. ha proposto ricorso, prospettando quattro motivi di doglianza.

Il Ministero dell’Interno si è costituito al di fuori dei termini di cui all’art. 370 c.p.c., al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3, 4 e 5 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3: la Corte d’appello – assume il ricorrente -, pur avendo indicato a sostegno della propria decisione di rigetto non la scarsa credibilità del migrante, bensì l’assenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione richiesta, poichè era stata addotta una vicenda sostanzialmente privata, ha omesso di indagare in merito alla tutela offerta dal paese di provenienza rispetto al pericolo prospettato e di esaminare la documentazione offerta con riferimento alla situazione esistente in Pakistan.

5. Il motivo è inammissibile.

La Corte di merito ha inteso condividere le valutazioni della congerie istruttoria già compiute dal Tribunale e in questa prospettiva dapprima ha confermato che “non emerge la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale” (pag. 2), quindi ha aggiunto che non sono “soddisfatte neppure le condizioni di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5”.

Ne rimane confermata la decisione già assunta dal primo giudice in merito alla non verosimiglianza delle dichiarazioni resa dal migrante a suffragio della propria richiesta di protezione.

Nessuna indagine doveva perciò essere fatta sulla condizione del Pakistan, perchè il giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni del migrante esimeva il giudice di merito dall’assumere informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel paese di origine, in mancanza di una storia individuale rispetto alla quale valutare la coerenza esterna, la plausibilità ed il livello di rischio.

In vero, una volta esclusa la credibilità intrinseca della narrazione offerta dal richiedente asilo alla luce di riscontrate contraddizioni, lacune e incongruenze, non deve procedersi al controllo della credibilità estrinseca – che attiene alla concordanza delle dichiarazioni con il quadro culturale, sociale, religioso e politico del paese di provenienza, desumibile dalla consultazione di fonti internazionali meritevoli di credito -, poichè un simile controllo assolverebbe alla funzione meramente teorica di accreditare la possibilità astratta di eventi non provati riferiti in modo assolutamente non convincente dal richiedente (v. Cass. 24575/2020, Cass. 6738/2021).

Peraltro, il migrante non ha neppure allegato la presentazione di una richiesta di intervento all’autorità statuale, in funzione dell’applicazione il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, di modo che nessuna indagine doveva essere compiuta su una circostanza rimasta estranea ai fatti posti a base della domanda di asilo.

6. Il secondo motivo di ricorso prospetta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, quale conseguenza della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3, 4 e 5 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3, poichè la Corte distrettuale non ha specificato quali fonti internazionali erano state consultate per escludere la protezione sussidiaria, nè ha tenuto conto che nel luogo di provenienza di M. era in atto una contesa con l’India per il controllo territoriale del Kashmir.

7. Il motivo è fondato.

Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, in particolare ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile a una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base di un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass. 17075/2018).

Il riferimento operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, alle “fonti informative privilegiate” deve perciò essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. 13449/2019).

A fronte del dovere del richiedente asilo di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni della regione di provenienza del medesimo doveva quindi avvenire, anche mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si disponeva pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione; la Corte di merito non poteva invece limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui venivano tratte le conclusioni assunte (Cass. 13897/2019).

La Corte distrettuale non si è ispirata a simili criteri quando ha escluso il ricorrere dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria sulla base della constatazione che “il Pakistan non vive un periodo di conflitto particolarmente caldo”, in quanto una simile valutazione, di tenore del tutto generico, è stata compiuta in maniera apodittica, senza la citazione di alcuna fonte internazionale di riferimento, onde consentire alle parti di controllare il loro specifico contenuto e la loro effettiva attualità.

8. Il terzo motivo di ricorso lamenta la violazione dell’art. 5, comma 6, T.U.I.: la Corte di merito, sebbene fosse chiamata a mettere a confronto la storia personale e la situazione del paese di origine con l’integrazione sociale sul suolo italiano, al fine di verificare la possibilità di riconoscere la protezione umanitaria, non ha in alcun modo apprezzato – sostiene il ricorrente – il percorso integrativo del M. in Italia, che risultava dimostrato dal contratto di lavoro e dalle buste paga versate in atti.

I giudici distrettuali, allo stesso modo, non si sono curati di esaminare i certificati medici prodotti, che attestavano come il M. fosse affetto da una serie di patologie per le quali non potrebbe ricevere cure adeguate in patria.

9. Il motivo è fondato.

La doglianza in esame rappresenta (alle pagg. 14 e 15) che erano stati sottoposti all’attenzione della Corte territoriale una serie di documenti, attestanti le condizioni lavorative e sanitarie del richiedente asilo.

I giudici distrettuali non hanno dimostrato di aver in alcun modo considerato questa documentazione.

Ora, il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 – applicabile, ratione temporis, al procedimento in esame – al suo comma 9 stabilisce che il Tribunale decide “sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione”, consentendo così la valorizzazione anche di circostanze nuove emerse nel corso del giudizio ad ampliamento del quadro fattuale in origine addotto.

Una simile disciplina, volta ad ancorare il giudizio sulla richiesta di protezione internazionale non ad elementi preesistenti ed eventualmente non più corrispondenti alla situazione attuale del migrante ma alla condizione contingente di quest’ultimo al momento della decisione, deve intendersi estesa anche al procedimento di appello, non essendovi ragione per ritenere che tale grado di giudizio rimanga svincolato da una simile preoccupazione.

Nei procedimenti regolati dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, risultano perciò deducibili, fino alla precisazione delle conclusioni, fatti costitutivi sopravvenuti rispetto alla domanda di protezione originariamente introdotta la cui tardiva allegazione non sia imputabile alle parti.

La Corte di merito doveva quindi prendere in considerazione la condizione di occupazione e le ragioni sanitarie addotte dall’appellante e i documenti all’uopo depositati, valutando in particolare se le condizioni patologiche integrassero un requisito di vulnerabilità capace di mettere a rischio il suo diritto alla salute in caso di rientro nel paese di origine, in ragione sia del grado di sviluppo del sistema sanitario ivi esistente, sia dell’effettive possibilità di accesso alle cure (Cass. 13765/2020, Cass. 15322/2020).

10. Il quarto motivo sostiene che il giudizio di merito si sia svolto senza che il giudice di preoccupasse di dare compiutamente seguito al proprio dovere di cooperazione e indagine.

Questo deficit istruttorio avrebbe ingenerato una decisione sommaria fondata su una motivazione di carattere apparente, dato che il collegio di appello ha trascurato di accertare i fatti rilevanti ai fini del decidere e di reperire fonti oggettive e aggiornate al momento della decisione.

11. Il motivo è fondato.

La mancata indicazione delle fonti consultate al fine di verificare l’esistenza di una situazione di violenza generalizzata nella regione d’origine e l’omesso esame delle condizioni di occupazione e salute addotte a giustificazione della protezione umanitaria, oltre a comportare le violazioni di legge in precedenza ravvisate, fanno sì che la motivazione offerta dalla Corte sia nell’un caso inidonea ad offrire una compiuta rappresentazione, ancorata ai paradigmi normativi in materia, dell’iter logico-intellettivo seguito dal giudice per arrivare alla decisione, nell’altro addirittura mancante.

Una simile motivazione non consente alcun controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6.

12. La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio della causa alla corte distrettuale, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il secondo il terzo e il quarto motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, dichiara inammissibile il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2021

 

 

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