Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18977 del 31/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. un., 31/07/2017, (ud. 24/01/2017, dep.31/07/2017),  n. 18977

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente aggiunto –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente di sez. –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di sez. –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente di sez. –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al R.G. 18307-2015 proposto da:

M.A., rappresentato e difeso, per procura speciale a

margine del ricorso, dagli Avvocati Carlo Braga e Paola Chirulli,

elettivamente domiciliato presso lo studio della seconda in Roma,

via Emilia 88;

– ricorrente –

contro

AUTORITA’ DI BACINO LACUALE DEI LAGHI D’ISEO, ENDINE E MORO, in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e

difeso, per procura in calce al controricorso, dagli Avvocati Vito

Salvatori, Alberto Salvatori e Gabriele Pafundi, elettivamente

domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale Giulio

Cesare n. 14;

– controricorrente –

nonchè nei confronti di:

NAUTICA P.A., in persona del titolare e legale

rappresentante P.A.;

COMUNE D’ISEO, in persona del Sindaco pro tempore;

MINISTERO PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI, in persona del

Ministro pro tempore;

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI DI BRESCIA,

CREMONA E MANTOVA, in persona del legale rappresentante pro tempore;

REGIONE LOMBARDIA, in persona del legale rappresentante pro tempore;

PROVINCIA DI BRESCIA, in persona del legale rappresentante pro

tempore;

T.C.;

– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio iscritto al

RG n. 137/2015, pendente presso il Tribunale superiore delle acque

pubbliche e al giudizio iscritto al R.G. n. 1348/2015, pendente

dinnanzi al TAR Lombardia, sezione di Brescia;

Uditi, per il ricorrente, l’Avvocato Macchia per delega dell’Avvocato

Chirulli, e, per l’Autorità di bacino, l’Avvocato Pafundi;

sentita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24 gennaio 2017 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Salvato Luigi, il quale ha chiesto dichiararsi la

giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – Con determinazione n. 56/18 del 7 aprile 2015, l’Autorità di bacino lacuale dei laghi d’Iseo, Moro e Endine concedeva alla Nautica P.A. l’utilizzo dell’area demaniale richiesta per la realizzazione dell’ampliamento di una struttura portuale esistente nel Comune di Iseo, così autorizzando l’ampliamento delle strutture portuali già concesse da realizzarsi mediante la installazione di due moduli frangionde che fuoriescono dall’acqua di circa 50/60 centimetri e di un pontile galleggiante frangiflutti, ancorato all’esistente diga foranea.

Avverso questo provvedimento M.A. ha proposto ricorso sia al Tribunale superiore delle acque pubbliche, come indicato nella stessa Delib. impugnata, sia al TAR per la Lombardia, sezione di Brescia, chiedendone l’annullamento.

Una volta instaurati i due giudizi, il M. ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo a questa Corte di dichiarare la giurisdizione del giudice amministrativo.

Si è costituita nel presente giudizio l’Autorità di bacino lacuale dei laghi d’Iseo, Moro e Endine, chiedendo che venga dichiarata la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

Non hanno svolto attività difensiva gli intimati NAUTICA P.A.; COMUNE D’ISEO; MINISTERO PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI; SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI DI BRESCIA, CREMONA E MANTOVA; REGIONE LOMBARDIA; PROVINCIA DI BRESCIA; T.C., quest’ultimo evocato dal M. unicamente nel giudizio instaurato dinnanzi al TAR.

La Procura generale preso questa Corte ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo che sia affermata la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il regolamento proposto da M. è, innanzi tutto, ammissibile, pur se proposto in riferimento a due giudizi dal medesimo introdotti dinnanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche e al TAR per la Lombardia – Sezione di Brescia, per ottenere l’annullamento del provvedimento dell’Autorità di bacino lacuale dei laghi d’Iseo, Moro e Endine del 7 aprile 2015, n. 56/18.

Invero, il principio per cui il regolamento preventivo di giurisdizione è inammissibile ove proposto con un unico atto con riguardo a processi formalmente e sostanzialmente distinti, tali da non consentire di individuare il procedimento per il quale deve statuirsi sulla giurisdizione, non trova applicazione ove i due giudizi di cui si tratta siano assolutamente identici per soggetti, petitum e causa petendi (Cass., S.U. n. 1511 del 2003; Cass., S.U., n. 2521 del 2002).

Orbene, nel caso di specie, si è già rilevato che il petitum e la causa petendi delle domande proposte dal M. dinnanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche e al TAR per la Lombardia – Sezione di Brescia coincidono pienamente. Del resto il secondo ricorso è stato proposto a distanza di due giorni dal primo e costituisce la pedissequa trascrizione del primo, al quale, peraltro, viene fatto esplicito riferimento. D’altra parte, il M., nel rilevare che il ricorso al Tribunale superiore delle acque pubbliche è stato proposto perchè questa era l’autorità indicata come quella competente dinnanzi alla quale ricorrere avverso il provvedimento dell’Autorità di bacino, ha altresì affermato che a suo giudizio la giurisdizione in ordine alla domanda di annullamento del citato provvedimento avrebbe dovuto radicarsi dinnanzi al TAR per la Lombardia in considerazione della natura dei prospettati profili di illegittimità di quel provvedimento.

L’unica differenza riguarda la circostanza che il ricorso dinnanzi al giudice amministrativo è stato proposto anche nei confronti di T.C., quale soggetto che aveva proposto osservazioni non accolte dall’Autorità di bacino e per questo menzionato nel provvedimento autorizzatorio oggetto specifico di impugnazione. Si tratta, tuttavia, di elemento differenziale inidoneo ad escludere la sostanziale identità delle questioni sottoposte alla cognizione di due giudici diversi, tenuto conto della esigenza che la questione di giurisdizione venga risolta, da queste Sezioni Unite, nel merito e in tempi ragionevoli.

Nè può costituire ostacolo alla proponibilità del presente regolamento il rilievo che nel ricorso non viene specificata dal ricorrente la fase nella quale si trovano i due giudizi in relazione ai quali deve essere regolata la giurisdizione. Invero, ove si considerino i tempi di proposizione dei due giudizi (il primo, dinnanzi al Tribunale superiore, iniziato con ricorso spedito per la notificazione il 6 giugno 2015; il secondo, dinnanzi al TAR, iniziato con ricorso spedito per la notificazione in data 8 giugno 2015) nonchè i tempi di proposizione del regolamento, introdotto con ricorso avviato alla notifica il 22 luglio 2015, e di deposito della istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio ai sensi dell’art. 369 cod. proc, civ. (7 settembre per il giudizio dinnanzi al TAR; 10 settembre 2015 per quello pendente dinnanzi al Tribunale superiore), deve ritenersi che i due giudizi siano allo stato pendenti e che quindi sussista la condizione di cui all’art. 41 c.p.c., comma 1.

2. Il ricorso, peraltro, è infondato, dovendosi affermare la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

Il ricorrente, con i due ricorsi, ha chiesto che sia annullata la determinazione dell’Autorità di bacino lacuale dei laghi d’Iseo, Moro e Endine del 7 aprile 2015, con cui è stato concesso alla Ditta A.P. l’utilizzo dell’acqua del lago di Iseo ed è stato autorizzato l’ampliamento delle strutture portuali già concesse, mediante l’installazione di due moduli galleggianti frangionde e di un pontile galleggiante, ancorato alla diga foranea già esistente. A sostegno della domanda di annullamento, il M. ha eccepito l’incompetenza dell’Autorità di bacino e, in via gradata, molteplici violazioni di legge che vizierebbero l’atto impugnato per vizi suoi propri e per vizi attinenti al procedimento finalizzato all’autorizzazione.

Orbene, costituisce orientamento consolidato nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite quello in virtù del quale, in base al principio desumibile dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 143, comma 1, lett. a), – che attribuisce alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche i ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge avverso i provvedimenti presi dall’amministrazione “in materia di acque pubbliche” – devono ritenersi devoluti alla cognizione di tale Tribunale tutti i ricorsi avverso i provvedimenti che, per effetto della loro incidenza sulla realizzazione, sospensione o eliminazione di un’opera idraulica riguardante un’acqua pubblica, concorrono, in concreto, a disciplinare le modalità di utilizzazione di quell’acqua, onde in tale ambito vanno ricompresi anche i ricorsi avverso i provvedimenti che, pur costituendo esercizio di un potere non strettamente attinente alla materia delle acque e inerendo a interessi più generali e diversi ed eventualmente connessi rispetto agli interessi specifici relativi alla demanialità delle acque o ai rapporti concessori di beni del demanio idrico, riguardino comunque l’utilizzazione di detto demanio, così incidendo in maniera diretta ed immediata sul regime delle acque; per converso, sono escluse dalla giurisdizione di detto Tribunale le controversie aventi ad oggetto atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque, le quali non richiedono le competenze giuridiche e tecniche, ritenute dal legislatore necessarie – attraverso la configurazione di uno speciale organo giurisdizionale, nella particolare composizione richiesta – per la soluzione dei problemi posti dalla gestione delle acque pubbliche (così, Cass., S.U., n. 21593 del 2013). In senso conforme, vedi anche Cass., S.U., n. 14095 del 2005; Cass., S.U., n. 23070 del 2006; Cass., S.U., n. 8509 del 2009; Cass., S.U., n. 24154 del 2013.

Appartengono, quindi, alla giurisdizione del complesso TAR Consiglio di Stato le controversie concernenti atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque pubbliche, in cui rileva esclusivamente l’interesse al rispetto delle norme di legge nelle procedure amministrative volte all’affidamento di concessioni o di appalti di opere relative a tali acque (Cass., S.U., n. 21593 del 2013, cit.; Cass., S.U., n. 9149 del 2009; Cass., S.U., n. 10845 del 2009).

In particolare, Cass., S.U., n. 13293 del 2005 ha specificato che ai fini dell’incidenza del provvedimento amministrativo sul regime delle acque pubbliche, che radica la giurisdizione di legittimità del Tribunale superiore delle acque pubbliche, non è sufficiente che gli atti provengano da organo amministrativo preposto alla cura di pubblici interessi nella materia ed esprimano i poteri attribuiti a tale organo per vigilare o disporre in ordine agli usi delle acque, ma è chiesto che incidano immediatamente anche sull’uso delle acque pubbliche, interferendo con provvedimenti riguardanti tale uso, autorizzando, impedendo o modificando i lavori relativi; e, in applicazione di tale principio ha dichiarato la giurisdizione del Tribunale superiore in un giudizio avente ad oggetto la revoca della concessione per l’occupazione di un’area demaniale e degli spazi d’acqua antistanti, per l’esercizio di attività sportiva.

3. In conclusione, poichè i giudizi in relazione ai quali è chiesto il regolamento della giurisdizione hanno ad oggetto la legittimità di una determinazione dell’Autorità di bacino concernente l’allocazione di pontili galleggianti nello specchio d’acqua del lago d’Iseo, la relativa unica controversia deve essere ricondotta nella giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, che viene qui dichiarata.

In considerazione della finalità perseguita con la proposizione del presente regolamento, stante la pendenza di due giudizi aventi identità sostanziale, le spese possono essere compensate tra il ricorrente e l’Autorità di bacino, mentre non vi è luogo a provvedere nei confronti delle altre parti, non avendo le stesse svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

 

La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche; compensa tra il ricorrente e l’Autorità di bacino controricorrente le spese del regolamento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte suprema di cassazione, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA