Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18977 del 27/09/2016


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Cassazione civile sez. III, 27/09/2016, (ud. 06/05/2016, dep. 27/09/2016), n.18977

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20128/2013 proposto da:

D.M.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE MAZZINI 88, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO DE BONIS,

che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS, successore ex lege del soppresso Inpdap, in proprio e quale

procuratore speciale di SCIP – Società di CARTOLARIZZAZIONE DEGLI

IMMOBILI PUBBLICI SRL, in persona del Presidente e legale

rappresentante pro tempore Dott. M.A., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29 C/O INPS, presso lo

studio dell’avvocato ROSARIA FRANCESCA SATTA, che lo rappresenta e

difende giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3452/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/05/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;

udito l’Avvocato MASSIMO DE BONIS;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.M.C. convenne in giudizio S.C.I.P. s.r.l. chiedendo che il tribunale di Roma condannasse la società alla restituzione di Euro 5.521,70 in quanto tale somma sarebbe stata indebitamente corrisposta a titolo di integrazione di canoni locatizi e deposito cauzionale relativi ad un contratto stipulato nel mentre era in vigore altro e precedente contratto sullo stesso immobile.

Il tribunale, ritenendo integrata una fattispecie di occupazione senza titolo dell’immobile per il periodo coperto dalle integrazioni di canone, respinse la domanda.

D.M.C. propose appello contestando di avere occupato l’immobile sine titulo vigendo in regime di rinnovo un precedente contratto di locazione; sicchè quello successivamente stipulato sarebbe stato privo di causa oltre che nullo perchè retrodatato a disciplinare fatti (l’asserita occupazione sine titulo) precedenti nel tempo alla stessa costituzione di S.C.I.P. s.r.l..

La corte di appello rigettò l’impugnativa.

D.M.C. ha presentato ricorso affidato a quattro motivi esposti in memoria.

INPS, in proprio e quale procuratore speciale di S.C.I.P. s.r.l., ha depositato controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso può essere così sintetizzato.

Si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, violazione della L. 27 luglio 1978, n. 392; L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2, comma 6; art. 1597 c.c., art. 1418 c.c., comma 2, art. 2033 c.c., affermandosi che, in considerazione della documentazione depositata in atti, la corte di appello avrebbe dovuto ricostruire la vicenda contrattuale accertando la perdurante sussistenza di un iniziale rapporto locatizio tacitamente rinnovatosi negli anni, di modo che il successivo contratto oggetto del presente giudizio sarebbe nullo per mancanza di causa, con conseguente diritto di ripetizione di quanto dalla ricorrente pagato.

Si deduce, inoltre, violazione degli artt. 1346, 1418, 1599 e 1602 c.c., L. 23 novembre 2001, n. 410, art. 3; genericamente del D.M. 21 novembre 2002; art. 112 c.p.c., osservandosi come, essendo stato il contratto di locazione stipulato con S.C.I.P. “ora per allora” e con effetto retroattivo alla stessa costituzione della società stipulante, ne sarebbe derivata la nullità dell’atto per impossibilità giuridica dell’oggetto, non potendo S.C.I.P. disporre degli effetti giuridici di atti realizzatisi in data precedente alla sua stessa esistenza, a ciò ostando anche la norma dell’art. 1602 c.c., sul subingresso dell’acquirente nei diritti e negli obblighi derivanti dal contratto di locazione avente ad oggetto il bene acquistato.

Si critica, inoltre, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione degli artt. 1427, 1434 e 1435 c.c., nonchè insufficiente motivazione in ordine alla lamentata violenza subita dalla ricorrente al momento della stipula del contratto.

L’ultima doglianza concerne sempre un vizio motivazionale con riguardo alla capacità, ritenuta dalla corte di appello, della società locatrice di disporre di diritti per anni precedenti all’acquisizione degli stessi.

2. La doglianza sulla sussistenza di un precedente rapporto locatizio è inammissibile in prospettazione attesa la non autosufficienza del ricorso che si limita a richiamare, genericamente, a pag. 11 del ricorso un “allegato n. 7” a cui sarebbe riferito tale contratto. Deve rilevarsi che il contratto su cui si fonda l’argomentazione svolta nel ricorso non è trascritto nello stesso nè è indicato come presente nel fascicolo (essendo per conseguenza omessa ogni notizia su tale eventuale ubicazione escluso l’insufficiente riferimento di cui si è appena detto). Secondo la consolidata giurisprudenza di questa corte, l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto; tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purchè nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento; c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all’ammissibilità del ricorso (art. 372 p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso.

Quanto alle doglianze relative alla validità del contratto oggetto di controversia, premesso che restano assorbite quelle relative alla indimostrata sussistenza e permanenza di un precedente contratto, deve osservarsi come, per la giurisprudenza di questa corte (cfr. sentenza 14.8.2014, n. 17986) il trasferimento a titolo particolare della cosa locata comporta, ai sensi dell’art. 1599 c.c., il subentro – nella posizione del locatore – dell’acquirente all’alienante nel rapporto locatizio e produce, sul piano processuale, gli effetti previsti e disciplinati dall’art. 111 c.p.c., fermo restando, sul piano sostanziale, che, in forza dell’art. 1602 c.c., la successione ex art. 1599 c.c., non ha effetto retroattivo poichè il sub ingresso dell’acquirente nei diritti ed obblighi derivanti dal contratto di locazione avviene nel momento dell’acquisto del bene locato. Ne consegue che l’acquirente dell’immobile locato è terzo rispetto agli obblighi già perfezionatisi ed esauritisi a favore e a carico delle parti originarie fino al giorno del suo acquisto. Nel caso di specie, tuttavia, le parti hanno regolamentato rapporti non esauriti, essendo stato acclarata, agli atti, la permanenza della odierna ricorrente nell’immobile in assenza di valido contratto e precedentemente alla costituzione di S.C.I.P. s.r.l. e al subentro della stessa nei diritti facenti capo al locatore. Del tutto lecitamente, pertanto, le parti hanno stipulato un contratto con causa locativa e anche finalità transattiva con riguardo al rapporto non esaurito costituito dalla occupazione senza titolo dell’immobile medesimo.

Infine, il motivo sull’annullabilità del contratto per violenza non è scrutinabile per difetto di autosufficienza: facendosi riferimento ad atti e documenti non rinvenibili in questa sede. Il motivo è comunque inammissibile avendo correttamente rilevato la corte di appello che non risultano argomentati i presupposti di fattispecie, e in particolare il vizio del consenso (anche osservando come la mancata dimostrazione dell’esistenza di un precedente e perdurante contratto di locazione compromette ampiamente la prospettazione ulteriormente ribadita nel ricorso che si giudica).

Ne discende il rigetto del ricorso.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a controparte le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2500,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2016

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