Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18977 del 16/09/2011

Cassazione civile sez. I, 16/09/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 16/09/2011), n.18977

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.D. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CAIO MARIO 13, presso l’avvocato LONGO

MAURO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., CAPITALIA S.P.A., SAN PAOLO IMI

S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 10923/2007 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 30/05/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2011 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per rinvio in attesa delle decisioni

delle SS.UU..

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con sentenza depositata il 30 maggio 2007 il Tribunale di Roma, accogliendo l’opposizione proposta dal signor M.G. all’esecuzione instaurata dalla Banca di Roma su un immobile di proprietà dell’opponente, dichiarò la nullità del pignoramento e degli atti successivi, e pose le spese del giudizio a carico di S.p.a. Capitalia, Spa Sanpaolo IMI, Spa Banca Nazionale del Lavoro.

2. Per la cassazione di questa sentenza, non notificata, ricorre l’avvocato C., difensore dell’opponente nel giudizio di merito. Gli intimati non hanno svolto difese.

3. Il ricorso verte sull’omessa distrazione delle spese del giudizio di merito in favore dell’avvocato odierno ricorrente, che ne aveva fatto richiesta.

4. Nell’esposizione del motivo si sostiene che la distrazione sarebbe stata richiesta nel ricorso in opposizione e nella comparsa conclusionale, ma questa affermazione non soddisfa il precetto contenuto nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6. Secondo l’insegnamento delle sezioni unite di questa corte, l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto; tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purchè nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile (Sez. un., ord. 25 marzo 2010 n. 7161). Tale specificazione manca nel ricorso.

5. L’inammissibilità che deriva da tali premesse assorbe ogni ulteriore rilievo in ordine al rimedio esperibile in simili casi. In mancanza di difese delle controparti non v’è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della Corte suprema di cassazione, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2011

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