Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18977 del 16/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/07/2019, (ud. 04/04/2019, dep. 16/07/2019), n.18977

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16706-2017 proposto da:

D.M.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI

49, presso lo studio dell’avvocato CARLO ARNULFO, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 8976/15/2016 della COMMISSIONE TRIBTUARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 22/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIA

MARIA CASTORINA.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 8976/15/2016, depositata il 22.12.2016, non notificata, la CTR del Lazio accoglieva l’appello di Equitalia su controversia avente ad oggetto preavviso di fermo amministrativo, sul presupposto della contestata regolare notifica della cartella di pagamento posta a base del preavviso. Avverso la sentenza della CTR la contribuente D.M.I. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Equitalia servizi di riscossioni s.p.a. non ha spiegato difese.

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge e falsa applicazione dell’art. 214 c.p.c., artt. 2714,2719,2725 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, lamentando che la CTR aveva ritenuto regolare la notifica della cartella di pagamento nonostante vi fosse stata contestazione della conformità delle copie all’originale e disconoscimento delle sottoscrizioni.

La censura è fondata.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, “l’art. 2719 c.c., esige l’espresso disconoscimento della conformità con l’originale delle copie fotografiche o fotostatiche e si applica tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell’autenticità di scrittura o di sottoscrizione, dovendosi ritenere, in assenza di espresse indicazioni, che in entranti i casi la procedura sia soggetta alla disciplina di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c.. Ne consegue che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all’originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, ove la parte comparsa non la disconosca in modo specifico e non equivoco alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione, mentre il disconoscimento onera la parte della produzione dell’originale, fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche aliunde” (Cass. n. 13425 del 2014, n. 19680 del 2008, n. 1525 del 2004). Tanto premesso va, tuttavia precisato che il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all’originale di una scrittura, ai sensi dell’art. 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall’art. 215 c.p.c., comma 1, n. 2), giacchè mentre quest’ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l’utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all’art. 2719 c.c., non impedisce al giudice di accertare la conformità all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.

Ne consegue che l’avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all’originale, peraltro non vincola il giudice all’avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l’efficacia rappresentativa (cfr. Cass. 8289/2018; Cass. n. 9439 del 21/04/2010 e Cass. n. 2419 del 03/02/2006). Questa Corte, tuttavia, ha di recente affermato che “in tema di prova documentale, l’onere di disconoscere la conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l’uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell’efficacia probatoria, contestazioni generiche o omincomprensive (Cass. n. 28026 del 2009; Cass. n. 14416 del 2013; Cass. n. 7775 del 2014) e la suddetta contestazione, va operata, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale.” (Cass. n. 7105 del 2016; Cass. n. 12730 del 2016).

La contribuente ha tempestivamente ed idoneamente contestato la conformità delle copie prodotte all’originale nelle controdeduzioni depositate in data 17.11.2016, successive alla produzione della copia fotostatica degli avvisi di ricevimento delle cartelle sottese al fermo amministrativo.

La CTR ha erroneamente ritenuto che la contribuente avrebbe dovuto contestare la veridicità delle copie con la proposizione della querela di falso e non ne ha accertato la conformità all’originale.

La trattazione del secondo motivo resta assorbita dall’accoglimento del primo.

Il ricorso deve essere, conseguentemente, accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR della Sicilia in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019

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