Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18976 del 27/09/2016


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Cassazione civile sez. III, 27/09/2016, (ud. 06/05/2016, dep. 27/09/2016), n.18976

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28764/2013 proposto da:

P.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

AZZINI 112, presso lo studio dell’avvocato MARCO MANCINI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ROSARIA CAVALLARO giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.E., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ALBERTO RONZONI giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 762/2013 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 13/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/05/2016 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato ROSARIA CAVALLARO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel (OMISSIS) P.M. concesse in locazione a C.E., con due contratti formalmente distinti, un appartamento ed un garage.

Nel 2008 C.E. convenne dinanzi al Tribunale di Bergamo P.M., deducendo che la misura del canone pattuito eccedeva quella massima legale ex lege 27 luglio 1978, n. 392 e che la locazione separata dell’autorimessa non era consentita dalla medesima legge, in quanto aveva ad oggetto una pertinenza dell’immobile destinato ad uso abitativo.

Chiese pertanto l’accertamento della nullità della locazione separata dell’autorimessa, e la condanna della convenuta alla restituzione del canone pagato in eccesso rispetto alla misura legale.

2. Il Tribunale di Bergamo con sentenza n. 1143 del 2012 accolse la domanda.

La Corte d’appello Brescia, adita dalla soccombente, con sentenza 13.6.2013 n. 762 rigettò il gravame.

3. Tale sentenza viene ora impugnata per cassazione da P.M., con ricorso fondato su tre motivi.

Ha resistito C.E. con controricorso illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso.

1.1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente perchè pongono questioni sovrapponibili.

Con essi la ricorrente deduce che, essendosi il contratto di locazione rinnovato dopo l’entrata in vigore della L. 9 dicembre 1998, n. 431, da tale momento non erano più applicabili le norme sull’equo canone, sicchè erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto quelle norme applicabili anche al caso di specie. Soggiunge che una diversa interpretazione della norma (L. n. 431 del 1998, art. 14) la esporrebbe al sospetto di illegittimità costituzionale.

1.2. Il motivo è infondato.

Questa Corte ha infatti già stabilito, in fattispecie analoga, che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale – per violazione dell’art. 3 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento tra locazione rinnovata tacitamente ed esplicitamente – della L. n. 431 del 1998, art. 14, comma 5, nella sua interpretazione conforme al diritto vivente, secondo cui, qualora le parti di una locazione abitativa già regolata dalla L. n. 392 del 1978, dopo l’entrata in vigore della L. n. 431 del 1998, abbiano lasciato tacitamente rinnovare per mancata disdetta il contratto, esso rimane regolato, quanto alla durata, dalle disposizioni di detta legge e quanto al canone da quelle della L. n. 378 del 1992, ivi compreso l’art. 79 della stessa legge. Tale effetto infatti non dipende da una scelta irragionevole del legislatore ma dall’inerzia del locatore il quale, pur potendo dare disdetta, lascia che il contratto si rinnovi (Sez. 3, Sentenza n. 19231 del 29/09/2015, Rv. 636999).

2. Il terzo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Si lamenta, in particolare, la violazione dell’art. 1817 c.c.. Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello ha errato nel ritenere che il garage fosse una pertinenza dell’appartamento, in quanto mancava un permanente vincolo di asservimento tra autorimessa e appartamento.

2.2. Il motivo è inammissibile, in quanto censura una tipica valutazione di merito.

3. Le spese.

Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo.

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna P.M. alla rifusione in favore di C.E. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 2.800, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di P.M. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 6 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2016

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