Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18976 del 16/09/2011
Cassazione civile sez. I, 16/09/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 16/09/2011), n.18976
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –
Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE DI ROMA E FROSINONE IN
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA (C.F. (OMISSIS)), in persona
del Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI GRACCHI 128, presso l’avvocato PIETROLUCCI CARLO, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIETROLUCCI RENZO
MARIA, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
BANCA POPOLARE SOCIETA’ COOPERATIVA (C.F./P.I. (OMISSIS)), giusto
atto di fusione tra Banca Popolare di Verona e Novara SCRL e Banca
Popolare Italiana – Banca Popolare di Lodi soc. coop., in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA LUCREZIO CARO 38, presso l’avvocato PARENTE ASCANIO, che la
rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4553/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 23/10/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
19/05/2011 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato RENZO PIETROLUCCI che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ZENO Immacolata che ha concluso per l’inammissibilità del primo
motivo; per l’assorbimento del secondo motivo.
Fatto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza depositata il 23 ottobre 2006 la Corte d’appello di Roma ha dichiarato prescritta l’azione proposta il 16 luglio 1999 dal Consorzio Inteprovinciale Roma Frosinone in liquidazione coatta amministrativa, a norma della L. Fall., art. 67, comma 2, n. 1 nei confronti della Banca Popolare di Verona e Novara, soc. coop. a r.l., di revocazione di pagamenti eseguiti in favore del Banco di San Geminiano e S. Prospero.
2. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la liquidazione coatta amministrativa per due motivi. La banca resiste con controricorso.
3. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione della L. Fall., art. 203. Si deduce che l’azione revocatoria fallimentare, nel caso sia esperita dal commissario della liquidazione coatta amministrativa, decorre dalla dichiarazione dello stato d’insolvenza, e non dal decreto che dispone la liquidazione medesima.
Il secondo motivo denuncia un vizio di motivazione sull’affermazione dell’impugnata sentenza che il periodo sospetto decorre dalla messa in liquidazione.
4. Il ricorso è inammissibile. Per il primo motivo manca la formulazione di un quesito di diritto, richiesto dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile nella fattispecie ratione temporis. Il secondo motivo propone a sua volta, sotto l’inammissibile profilo del vizio di motivazione, una questione di puro diritto in ordine al dies a quo della decorrenza del termine per la proposizione dell’azione revocatoria da parte del commissario della liquidazione coatta amministrativa, peraltro non seguita dall’enunciazione del quesito di diritto.
5. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della Corte suprema di cassazione, il 19 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2011