Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18975 del 31/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 31/08/2010, (ud. 30/06/2010, dep. 31/08/2010), n.18975

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – INPS, elettivamente

domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso l’Avvocatura

centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

Alessandro, Nicola Valente e PULLI Clementina per procura rilasciata

in calce al ricorso per Cassazione;

– ricorrente –

contro

C.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1931/2008 della Corte d’appello di Palermo,

depositata il 19/1/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30.06.2010 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

PATRONE Ignazio.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

C.F. si rivolse al giudice del lavoro di Palermo per ottenere la pensione ordinaria di inabilita’ o in subordine l’assegno ordinario di invalidita’.

Rigettata la domanda e proposto appello dall’assicurato, la Corte d’appello di Palermo, disposta la rinnovazione della consulenza tecnica, con sentenza depositata il 19.1.09 accoglieva l’impugnazione riconoscendo al medesimo l’assegno ordinario di invalidita’ dall’1.6.08.

Rilevata l’esistenza dei presupposti sanitari, il giudice di merito riteneva infondata l’eccezione dell’Istituto di carenza del requisito contributivo, in quanto formulata solo nel corso del giudizio di secondo grado. Ad avviso della Corte territoriale, non essendo stata la questione oggetto della pronunzia impugnata e non avendo nulla dedotto al riguardo l’INPS all’atto della costituzione in appello (seppure a titolo di mera difesa), doveva ritenersi che sulla questione si fosse implicitamente pronunziato il primo giudice in senso favorevole all’assicurato e che sul punto si fosse formato il giudicato.

Proponeva ricorso l’INPS, deducendo: a) violazione della L. 12 giugno 1984, n. 222, artt. 1 e 4 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte di merito avrebbe riconosciuto la prestazione in mancanza della prova del requisito contributivo, omettendo di pronunziare di ufficio sulla questione a prescindere dalla circostanza che l’Istituto all’atto della costituzione in appello avesse svolto contestazioni al riguardo; b) carenza di motivazione, avendo lo stesso giudice omesso di esaminare un punto decisivo della controversia.

Non svolgeva attivita’ difensiva l’assicurato.

Il consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che e’ stata comunicata al Procuratore generale e notificata ai difensori costituiti.

Il ricorso e’ fondato.

La giurisprudenza di questa Corte ritiene che l’esistenza del requisito contributivo delle prestazioni previdenziali giudizialmente pretese deve essere provata dall’assicurato e verificata anche di ufficio dal giudice, mentre la sua negazione da parte dell’Istituto assicuratore convenuto, configurandosi non come eccezione in senso proprio ma come mera difesa, sfugge alle preclusioni di cui agli artt. 416 e 437 c.p.c. ed e’ percio’ idonea, anche se svolta oltre i limiti stabiliti da tali norme, a sollecitare il potere – dovere del giudice di rilevare di ufficio l’eventuale carenza del suddetto requisito. Ne consegue che qualora il giudice di primo grado non abbia verificato di ufficio la sussistenza del suddetto requisito puo’ provvedervi il giudice del gravame pure se la relativa contestazione da parte dell’Istituto assicuratore non sia contenuta nell’atto di appello (avente un diverso oggetto) ma venga effettuata successivamente (Cass. 2.1.02 n. 2, che fa seguito a precedenti pronunzie, in termini espliciti, nonche’ Sez. unite 17.6.04 n. 11353 e, di recente, 1.6.09 n. 12723).

Non essendosi il giudice di merito attenuto a questo principio, il ricorso deve essere accolto e l’impugnata sentenza deve essere cassata, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale procedera’ a nuovo esame della controversia attuando il principio in questione e provvedere anche a regolare le spese di questo giudizio di legittimita’.

PQM

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 30 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2010

 

 

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