Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18975 del 31/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/07/2017, (ud. 11/07/2017, dep.31/07/2017),  n. 18975

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – rel. Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14732-2014 proposto da:

DATA RECORDS 93 SRL in persona del Legale rappresentante p.t.

B.M., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE

II 18, presso lo studio dell’avvocato GREZ E ASSOCIATI,

rappresentata e difesa dall’avvocato EUGENIO DALLI CARDILLO giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) in persona dell’amministratore C.N.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAVIA 112, presso lo studio

dell’avvocato ANNALUCE LICHERI, rappresentato e difeso dall’avvocato

ALDO URCIUOLO giusta procura speciale in calce al controricorso;

ZURICH INSURANCE PLC in persona del suo procuratore Dr.

G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. VASARI 5 presso lo

studio dell’avvocato RAOUL RUDEL che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PAOLA MINUCCI giusta procura speciale in

calce al controricorso;

HDI ASSICURAZIONI SPA in persona del suo procuratore Dr. DAVIDE

DONDINI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. VASARI 5 presso lo

studio dell’avvocato RAOUL RUDEL che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PAOLA MINUCCI giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1882/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 09/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/07/2017 dal Concie Dott. DI AMATO SERGIO;

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Data Records 93 s.r.l. conveniva in giudizio il Condominio di via (OMISSIS) per ottenere il risarcimento dei danni subiti a materiali audio e video conservati in un locale, condotto in locazione a uso magazzino, sito nella stessa città. Esponeva che la causa dell’evento era da individuare nelle infiltrazioni di acqua derivanti da una tubazione condominiale.

Il condominio, contestando la fondatezza della pretesa, chiamava in causa la Zurigo Assicurazioni s.p.a. che, a sua volta, chiedeva, in caso di accoglimento della pretesa, il rispetto dei limiti della garanzia.

Interveniva in giudizio, spiegando deduzioni analoghe a quelle della Zurigo, la HDI Assicurazioni s.p.a., coassicuratrice per la responsabilità civile del Condominio.

Il tribunale di Firenze accoglieva la domanda condannando il Condominio al pagamento di 1.280.207 Euro, nonchè la Zurigo e la HDI, ciascuna per la parte corrispondente alla quota assicurata, a rilevare indenne il convenuto sino alla concorrenza di 500.000 Euro.

La corte di appello di Firenze, in riforma della decisione di prime cure, rigettava la domanda per difetto di prova.

Avverso questa sentenza ricorre la Data Records, affidando le sue ragioni a tre motivi.

Resistono con controricorso il Condominio di via (OMISSIS), la Zurigo Assicurazioni e la HDI Assicurazioni.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si prospetta l’omesso esame di fatti decisivi e discussi, e in particolare:

– la circostanza che, prima del verificarsi delle infiltrazioni lamentate, i locali coinvolti non erano stati interessati da analoghi fenomeni, come desumibile dalle dichiarazioni della proprietaria dell’unità immobiliare locata alla Data Records, allegate alla consulenza tecnica d’ufficio svolta in prime cure, fermo restando che la ricorrente aveva invano chiesto, sin dal primo grado, l’ammissione di prove orali sul punto, reiterando la richiesta in sede di precisazione delle conclusioni e poi in comparsa di costituzione e risposta in appello;

– la circostanza che, nel periodo degli accadimenti di causa, il Condominio aveva effettuato due interventi di riparazione alla colonna montante dell’acqua potabile e alla tubazione di scarico delle acque saponose, entrambe serventi il proprio edificio: ciò, con appropriato giudizio probabilistico, avrebbe dovuto indurre, in uno alle altre circostanze non esaminate dalla corte territoriale, all’affermazione della sussistenza del nesso causale sufficiente alla responsabilità custodiale ex art. 2051 c.c.;

– la circostanza, accertata dai consulenti d’ufficio incaricati sia in sede di accertamento tecnico preventivo che di procedimento davanti al tribunale, della presenza di un’ingente quantità di materiale, in prevalenza discografico, alluvionato;

– la circostanza per cui, a seguito degli interventi di riparazione di cui sopra, i locali non avevano più registrato problemi analoghi, secondo quanto riferito da entrambi i due consulenti tecnici incaricati dal tribunale per la verifica delle cause dei danni lamentati e per la stima degli stessi;

– la circostanza, verificata da uno dei consulenti d’ufficio del tribunale, per cui nei luoghi di causa non erano stati rinvenuti manufatti o tubazioni diverse rispetto a quelli cui si erano imputati i danni;

– la circostanza, emergente dalla documentazione prodotta, per cui il Condominio aveva contestato la propria responsabilità solo in sede di prima costituzione in giudizio, nonostante i vari scambi, anche epistolari, precedenti.

Con il secondo motivo di ricorso si prospetta la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso, riguardo all’affermazione della corte di appello in ordine al fatto che non vi fosse prova degli specifici danni in quanto l’elenco dei beni danneggiati era stato redatto, in sede di consulenza officiosa, su indicazioni della stessa parte attrice, trascurandosi che tale “modus operandi” era stato condiviso dal Condominio convenuto.

Con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4, perchè il giudice di appello non aveva idoneamente specificato le ragioni in base alle quali si era discostato dalle risultanze delle consulenze tecniche d’ufficio.

2. I motivi debbono esaminarsi congiuntamente per connessione e sono in parte inammissibili, in parte infondati.

2.1. Alla fattispecie è applicabile la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che dev’essere interpretata come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, sicchè in cassazione è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Sez. U., n. 8053 del 2014, e succ. conf.).

2.2. Esclusa quindi l’ammissibilità di una deduzione d’insufficienza della motivazione come tale (più volte richiamata invece come vizio nelle memorie illustrative della ricorrente), nel caso qui scrutinato la critica di omesso esame si risolve, diffusamente, in un’inammissibile quanto esplicita richiesta di diversa valutazione del complessivo materiale istruttorio. Valutazione da effettuare nella prospettiva della prova della sussistenza del nesso causale decisivo ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c., così come della consistenza dei conseguenti danni.

2.3. Nel dettaglio, le dichiarazioni della proprietaria del magazzino, allegate alla consulenza d’ufficio, sono state in effetti esaminate a pag. 15 della sentenza gravata, in cui si rileva che da esse “è dato del pari rilevare la presenza, da più mesi, di infiltrazioni, già denunciate nell’aprile, provocate dagli scarichi dello stabile”. La corte territoriale compie questa affermazione motivando che non era quindi evincibile, da quelle dichiarazioni, la prova dei “fenomeni “infiltrativi” allegati in citazione”, riferiti a novembre-dicembre dello stesso anno, 2002.

La ricorrente, inoltre, non trascrive a riscontro, in chiave di autosufficienza, le stesse dichiarazioni. Così come non trascrive le richieste di prova orale che, sul punto, indica formulate, reiterate e non ammesse. In tal modo la parte non permette il diretto controllo di decisività attribuibile alle circostanze di fatto per come articolate (e cui si continua ad alludere a pag. 22 della memoria illustrativa), restando insufficiente, pertanto, il mero rinvio agli atti difensivi del pregresso giudizio di merito (Cass., 12/06/2006, n. 13556, Cass., 30/07/2010, n. 17915, Cass., 03/01/2014, n. 48).

2.4. Quanto all’esame della rilevanza attribuibile alle riparazioni effettuate alle tubazioni condominiali, la corte territoriale le menziona espressamente, sia pure indirettamente, attraverso la citazione della comparsa di costituzione in appello del Condominio (pag. 11 della sentenza), osservando che era stata specificatamente contestata l’efficacia causale di quelle infiltrazioni quanto ai danni oggetto di lite. La stessa corte, poi (alla successiva pag. 16), rileva che “nell’anno 2004 (a distanza quindi di oltre un anno dalle riparazioni eseguite alle tubazioni del condominio..) l’ausiliare nominato in sede di istruzione preventiva ha constatato la presenza di fenomeni di infiltrazione di acqua nella cantina”. L’affermazione è fatta a supporto della conclusione per cui vi era prova sufficiente dell’efficacia causale di “attività infiltrative “tout court””, e non di quegli specifici allagamenti imputati al Condominio convenuto (pagg. 15 e 16). Nè il fatto che l’ausiliare menzionato si sia espresso in termini di fenomeni di “umidità”, come precisato da parte ricorrente nelle memorie illustrative, arriva a spostare la decifrabile logica motivazionale riassunta.

Dal che deriva che nessun omesso esame è rinvenibile, ma solo, e appunto, la pretesa di una diversa valutazione dell’incarto processuale.

2.5. Quanto alla circostanza del danneggiamento di materiale audio e video, analogamente, non vi è alcun omesso esame, posto che ciò che la corte ha affermato è la carenza di prova della specifica quantità e qualità del materiale danneggiato – da infiltrazioni, come spiegato, e non dalle infiltrazioni addebitate da parte attorea, profilo distinto e in ogni caso autonomamente dirimente. Conclusione raggiunta, nel contesto di più articolate considerazioni (pag. 17), evidenziando che l’elenco dei danni era stato affidato dal consulente d’ufficio alla stessa parte interessata. Rilievo d’inattendibilità che, logicamente ed evidentemente, non è inciso dalla mancata contestazione di tale modo di procedere ad opera della controparte.

2.6. Quanto detto in ordine all’affermazione della corte fiorentina sui rilievi latamente definibili come d’infiltrazioni, a distanza di un anno dalle riparazioni delle tubature condominiali, in sede d’istruzione preventiva, smentisce che il giudice di appello non abbia esaminato il fatto della cessazione delle infiltrazioni registrata nel 2008, dopo altri cinque anni, dai consulenti d’ufficio del tribunale. Circostanza infatti menzionata a pag. 16 della decisione. E’ evidente che si è trattato di un diverso quanto plausibile apprezzamento complessivo delle risultanze istruttorie.

2.7. Per ciò che concerne il preteso omesso esame della mancanza di altre tubazioni “in loco”, la corte di appello ha diversamente registrato che le fotografie allegate alla consulenza di parte della Data Records documentavano un pessimo stato della cantina coinvolta nel suo complesso, con la presenza “diffusa” di tracce di umidità in ogni vano, e non solo in quello corrispondente all’unità immobiliare da cui sarebbe percolata l’acqua.

2.8. Infine, il rilievo della corte di appello sulle specifiche contestazioni effettuate tempestivamente in giudizio dal Condominio, supera il preteso omesso esame del dato istruttorio enucleabile dalla previa mancata contestazione emergente dalla condotta preprocessuale dello stesso.

2.9. Quanto appena esposto, specie ai punti 2.4., 2.5., 2.6. e 2.7., offre conto della manifesta infondatezza della critica concernente la pretesa carenza di esplicitazione dei motivi di dissenso rispetto alle conclusioni delle consulenze tecniche d’ufficio (rimanendo pacifico in giurisprudenza, come è appena il caso di rammentare, che il giudice di merito può motivatamente discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio: cfr., ad esempio, Cass., 07/08/2014, n. 17757).

3. Spese secondo soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali dei controricorrenti liquidate in Euro 13.200,00 per il Condominio, Euro 6.600,00 per ciascuno degli altri, oltre al 15% di spese forfettarie ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori legali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Motivazione redatta con la collaborazione dell’assistente di studio Dott. P.P..

Il collegio ha stabilito che la motivazione sia semplificata.

Il Presidente estensore Dott. Di Amato Sergio.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017

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