Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18975 del 27/09/2016


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Cassazione civile sez. III, 27/09/2016, (ud. 06/05/2016, dep. 27/09/2016), n.18975

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28541/2016 proposto da:

REGI SNC, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante signora

R.R., elettivamente domiciliata in ROMA, V. A. BERTOLONI 41,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO CIERI, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANGELA PICARDI giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 48,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA MORLINO, rappresentato e

difeso dall’avvocato SERGIO PAPARO giusta procura speciale in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1624/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 22/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/05/2016 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato MICHELE QUARISA per delega;

udito l’Avvocato AMILCARE BUCETI per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel (OMISSIS) la società Regi s.n.c. concesse in locazione a A.G. un immobile sito in (OMISSIS). Il canone venne fissato in Lire 350.000 mensili. Nel 2012 A.G. convenne dinanzi al Tribunale di Siena la Regi, allegando che il canone indicato nel contratto era simulato, e che aveva sin dalla stipula concordato con la locatrice un canone effettivo di Lire 550.000. Chiese perciò la condanna della locatrice alla restituzione dell’eccedenza.

2. Il Tribunale di Siena con sentenza 16.7.2012 n. 63 rigettò la domanda.

La sentenza venne appellata dal soccombente.

La Corte d’appello di Firenze con sentenza 22.10.2013 riformò la decisione e condannò la Regi alla restituzione dell’eccedenza.

La Corte d’appello fondò la propria decisione sul rilievo che la pattuizione di un canone eccedente quello indicato nel contratto fosse nulla L. 9 dicembre 1998, n. 431, ex art. 13.

3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla Regi, con ricorso fondato su due motivi.

Ha resistito A.G. con controricorso illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Lamenta, in particolare, la violazione della L. 9 dicembre 1998, n. 431, art. 13, comma 1.

Deduce, al riguardo, che la L. n. 431 del 1998, art. 13, non sarebbe applicabile al caso di specie, giacchè quella norma commina la nullità solo ai patti con cui, dopo la stipula del contratto di locazione, le parti convengano una variazione in aumento del canone. Validi, invece, sarebbero i patti con cui, contemporaneamente alla stipula del contratto, le parti concordino un canone superiore rispetto a quello legale.

1.2. Il motivo è infondato.

La questione prospettata dalla ricorrente, infatti, che in passato aveva dato luogo a vari contrasti giurisprudenziali, è stata risolta dall’intervento delle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno stabilito che “la nullità prevista dalla L. n. 431 del 1998, art. 13, comma 1, sanziona esclusivamente il patto occulto di maggiorazione del canone, oggetto di un procedimento simulatorio, mentre resta valido il contratto registrato e resta dovuto il canone apparente” (Sez. U., Sentenza n. 18213 del 17/09/2015, Rv. 636471).

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo di ricorso la ricorrente (formalmente invocando i vizi di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5) lamenta che la Corte d’appello non si è pronunciata sulla domanda di condanna del conduttore al pagamento di alcuni canoni arretrati ed oneri accessori.

2.2. Il motivo – che va correttamente qualificato come denuncia di un error in procedendo, ex art. 360 c.p.c., . 4, è inammissibile.

La domanda riconvenzionale della Regi, avente ad oggetto la condanna del conduttore al pagamento di canoni arretrati ed oneri accessori, venne infatti dichiarata tardiva dal Tribunale, e tale statuizione non risulta avere formato oggetto di appello incidentale.

Correttamente, dunque, la Corte d’appello non ha esaminato il motivo d’appello concernente la domanda riconvenzionale della Regi, per essersi formato il giudicato sulla tardività di quella domanda.

3. Le spese.

Le spese del presente grado di giudizio vanno compensate integralmente tra le parti, in considerazione del mutamento di giurisprudenza sulla questione

di diritto posta dalla ricorrente a fondamento del ricorso.

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) rigetta il ricorso;

-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di Regi s.n.c. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 6 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2016

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