Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18975 del 16/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/07/2019, (ud. 03/04/2019, dep. 16/07/2019), n.18975

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20110-2016 proposto da:

ASD – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIRCOLO TENNIS CATTOLICA,

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA BRENTA 2-A, presso lo studio dell’avvocato

ISABELLA MARIA STOPPANI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 187/2/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BOLOGNA, depositata il 29/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIA

MARIA CASTORINA.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 187/2/2016, depositata il 29.1.2016 non notificata, la CTR dell’Emilia accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di ASD Circolo Tennis Cattolica sul presupposto che quest’ultimo non rispondesse ai requisiti previsti dalla normativa vigente ai fini del riconoscimento del regime di favore previsto per gli enti di tipo associativo non commerciale.

Avverso la sentenza della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’intimata si è costituita con controricorso.

1 Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, dell’art. 141 c.p.c., dell’art. 111Cost. ex art. 260 c.p.c., n. 3, e conseguente nullità della sentenza e del procedimento ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

La censura è fondata.

La notifica dell’appello è stata indirizzata al difensore eletto nel giudizio di primo grado, rag. G.L. deceduto nell’agosto 2013 e all’associazione, presso il domicilio eletto del difensore deceduto. L’odierna intimata aveva nominato un nuovo difensore ed eletto nuovo domicilio nel settembre 2013, ancor prima della udienza davanti al CTP, come si evince dai dati provenienti dalla Commissione Tributaria di Rimini e riprodotti nel ricorso per cassazione.

La nomina del nuovo difensore e del nuovo domicilio eletto era dunque, conosciuta dall’Agenzia delle Entrate

L’ADS Circolo Tennis Cattolica non era costituita nel giudizio di appello, non potendo ritenersi come una costituzione la comunicazione depositata presso la CTR dal legale rappresentante dell’Associazione, nella quale quest’ultimo evidenziava che il ricorso in appello era stato notificato a lui e al procuratore deceduto, ma non al procuratore nominato per il giudizio di primo grado, a seguito del decesso del primo e al domicilio eletto.

La notifica dell’atto di appello eseguita presso il procuratore deceduto e non al procuratore successivamente nominato è nulla e inidonea al raggiungimento dello scopo.

Il ricorso deve essere pertanto accolto, assorbito il secondo motivo e la sentenza cassata con rinvio alla CTR dell’Emilia Romagna, la quale provvederà anche alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR dell’Emilia Romagna in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019

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