Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18975 del 11/09/2020

Cassazione civile sez. I, 11/09/2020, (ud. 26/06/2020, dep. 11/09/2020), n.18975

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5679/2019 proposto da:

H.H., elettivamente domiciliato in Roma Via Paolo Mercuri,

8 presso lo studio dell’avvocato Ludovici Luigi, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro-tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il

04/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/06/2020 dal Consigliere Dott. Paola Vella.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il Tribunale di Venezia ha respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero della protezione sussidiaria o umanitaria, proposta dal cittadino (OMISSIS) H.H., nato a (OMISSIS), il quale ha narrato di aver lasciato il (OMISSIS) “perchè il padre non era in grado di lavorare per via di un incidente che gli impediva di camminare, i fratelli erano disabili ed egli non riusciva a mantenere la sua famiglia con il suo lavoro da imbianchino”.

2. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui il Ministero intimato ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. Con il primo motivo si deduce la nullità del decreto per violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto il tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sui denunziati vizi di nullità ed eccesso di potere del provvedimento di diniego della Commissione territoriale di Verona, sezione di Padova.

3.1. Il motivo è infondato poichè il tribunale ha espressamente affermato l’irrilevanza delle doglianze di carattere formale sollevate dal richiedente, “dal momento che l’oggetto del presente giudizio non è la legittimità formale del diniego impugnato, ma l’esistenza del diritto del ricorrente all’ottenimento della protezione internazionale o umanitaria”, in linea con l’orientamento di questa Corte per cui, in materia di protezione internazionale, oggetto della controversia dinanzi al tribunale non è il provvedimento negativo della commissione territoriale, bensì il diritto soggettivo alla protezione invocata, sulla quale il giudice deve statuire senza che rilevi, in sè, l’eventuale nullità del provvedimento, ma solo le sue possibili conseguenze sul pieno dispiegarsi del diritto di difesa (Cass. 17318/2019, 27337/2018, 7385/2017).

4. Il secondo mezzo censura la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per avere il tribunale omesso di verificare le sistematiche e gravi violazioni dei diritti e delle libertà fondamentali commesse in (OMISSIS) e, in particolare, nel distretto di (OMISSIS), tali da integrare una condizione di vulnerabilità del ricorrente tutelabile con la protezione umanitaria.

4.1. La censura è inammissibile perchè, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, mira, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U, 34476/2019), il quale – oltre a ritenere non credibili le minacce rivolte alla madre del ricorrente dal suo datore di lavoro (nel senso che “lo avrebbe ucciso se non gli fossero stati restituiti i soldi che aveva prestato”), in quanto dedotte genericamente solo in sede di audizione giudiziale – ha sottolineato che il ricorrente ha dichiarato di essere fuggito dal (OMISSIS) per una ragione meramente economica, “non già per il timore di essere coinvolto in scontri tra fazioni politiche” (non essendo invero iscritto a nessun partito politico), perciò escludendo l’esistenza di una minaccia “grave e individuale” ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 alla luce di fonti qualificate e aggiornate (Worl Report UNCHR 2017) attestanti che in (OMISSIS), ed anche nel distretto di (OMISSIS), pur essendovi “moderate tensioni politiche, con particolare riferimento al conflitto tra il partito al governo, (OMISSIS), e quello di minoranza, (OMISSIS), i contrasti tra opposte fazioni non si spingono al punto di concretare un rischio generalizzato di violenza per la popolazione civile”, senza che il ricorrente alleghi altre fonti dalle quali emerga il contrario.

4.2. Il diniego della protezione umanitaria – astrattamente riconoscibile ratione temporis (Cass. Sez. U, 29459/2019) – risulta comunque in linea con la giurisprudenza di questa Corte, per cui occorre “il riscontro di “seri motivi” (non tipizzati) diretti a tutelare situazioni di vulnerabilità individuale” (Cass. 23778/2019, 1040/2020), con la precisazione che, ferma restando “la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza”, non può “essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza” (Cass. Sez. U, nn. 29459, 29460, 29461 del 2019; Cass. 4455/2018, 630/2020).

4.3. La decisione risulta altresì conforme all’orientamento di questa Corte per cui la protezione umanitaria non può essere riconosciuta per ragioni meramente economiche, non essendo “ipotizzabile nè un obbligo dello Stato italiano di garantire allo straniero “parametri di benessere”, nè quello di impedire, in caso di ritorno in patria, il sorgere di situazioni di “estrema difficoltà economica e sociale”, in assenza di qualsivoglia effettiva condizione di vulnerabilità che prescinda dai risvolto prettamente economico” (Cass. 3681/2019; cfr. Cass. 31670/2018, 2768/2018, 28015/2017, 26641/2016).

5. Segue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo.

8. Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019 e 4315/2020), se dovuto.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate e prenotande a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2020

 

 

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