Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18974 del 31/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/07/2017, (ud. 28/06/2017, dep.31/07/2017),  n. 18974

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26881-2015 proposto da:

INAS ITALIA SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore

H.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NIZZA 59, presso lo

studio dell’avvocato CARMINE FIERIMONTE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ENRICO MANE’ giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

KERNEC SPA IN LIQUIDAZIONE, SAGAM SPA, SAGAM QUATTRO SRL, in persona

dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA MASSIMO D’AZEGLIO, 33, presso lo studio dell’avvocato

FEDERICA MENICI, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato DARIO ARDIZZONE giusta procura in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 890/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 11/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/06/2017 dal Consigliere Dott. GRAZIOSI CHIARA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Dott. CORRADO MISTRI che ha concluso

chiedendo la parziale inammissibilità e comunque il rigetto del

ricorso.

Fatto

RILEVATO IL FATTO

Avendo Inas Italia Srl in liquidazione citato davanti al Tribunale di Torino SAGAM S.p.A., SAGAM Quattro Srl e KERNEC S.p.A. in liquidazione (all’epoca rispettivamente Milano Motori Due S.p.A., SAGAM Due S.p.A. e Necker S.p.A.) perchè fossero condannati a pagarle determinati corrispettivi per sue prestazioni derivate da un verbale accordo commerciale di collaborazione, a suo avviso qualificabile contratto atipico – prestazioni consistenti nel reperimento di clienti in Germania cui vendere automobili e nel trasporto di queste in Germania – ed essendosi le convenute costituite resistendo e proponendo domanda riconvenzionale per il pagamento delle automobili fornite, in forza di una ricognizione di debito dell’attrice, o in subordine per il risarcimento di danni, il Tribunale, con sentenza del 2 gennaio 2013, rigettava la domanda attorea e, in accoglimento delle rispettive domande riconvenzionali, condannava l’attrice a pagare a SAGAM Quattro Srl e KERNEC S.p.A. in liquidazione rispettivamente le somme di Euro 1.505.843,51 e Euro 604.807,70 oltre interessi.

Inas Italia Srl in liquidazione proponeva appello, cui le controparti resistevano e che la Corte d’appello di Torino rigettava con sentenza del 5-11 maggio 2015.

Ha presentato ora ricorso Inas Italia Srl in liquidazione, articolandolo in quattro motivi; si difendono con un unico controricorso SAGAM S.p.A., SAGAM Quattro Srl e KERNEC S.p.A. in liquidazione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1.1 Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1742 e 1322 c.c. in ordine alla erronea qualificazione del rapporto giuridico tra le parti.

Nel qualificarlo discendente da contratto di agenzia anzichè da contratto atipico, il giudice d’appello avrebbe errato per quanto emergerebbe dai documenti di causa e sarebbe stato evidenziato nell’atto d’appello. Inoltre nel giudizio di primo grado era stata richiesta anche la disposizione di una consulenza tecnica d’ufficio per quantificare le somme dovute dalle convenute, consulenza che il giudice di secondo grado avrebbe però ritenuto irrilevante, benchè fosse, ad avviso della ricorrente, l'”unico strumento idoneo a calcolare l’esatto ammontare del 50% dell’utile lordo di competenza di INAS”.

Il motivo patisce una natura inammissibile, in quanto, lungi dall’evidenziare violazioni delle norme invocate, offre una ricostruzione alternativa della volontà espressa dalle parti nel negozio in questione, chiedendo pertanto al giudice di legittimità una revisione dell’accertamento di merito operato dalla corte territoriale. Si tratta, in sostanza, a ben guardare di una riproposizione di quanto era già stato addotto a quest’ultima, che – si nota meramente ad abundantiam – ha offerto un’analitica illustrazione delle ragioni per cui ha confermato la qualificazione attribuita dal giudice di prime cure (motivazione, pagine 11-14).

Del tutto evidente, poi, è l’inammissibilità della richiesta al giudice di legittimità di valutare l’istanza, avanzata ai giudici di merito, di disposizione di una consulenza tecnica d’ufficio, se non altro perchè, in realtà, ciò sarebbe un posterius della qualificazione come contratto atipico, sostenuta dalla attuale ricorrente, dell’accordo stipulato con le sue controparti; e pure in ordine alla richiesta di consulenza, comunque, si nota ancora ad abundantiam, il giudice d’appello ha adeguatamente risposto (motivazione, pagina 17).

1.2.1 n secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1268 e 1270 c.c., nonchè erronea interpretazione della volontà delle parti ed erronea qualificazione giuridica della scrittura nella quale i giudici di merito hanno ravvisato una ricognizione di debito da parte dell’attuale ricorrente. In questa censura viene contestato quel che il giudice d’appello afferma sulla delegazione di pagamento in cui andrebbe inquadrata la suddetta scrittura: e la contestazione s’impernia sulla pretesa mancanza di manifestazione della volontà dell’asserita delegante EU di delegare INAS a pagare i propri debiti, nel senso che sarebbe stato necessario che la delegante sottoscrivesse la scrittura affinchè si creasse un valido negozio di delegazione.

Il terzo motivo attiene in sostanza alla stessa questione, poichè denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1988 c.c., adducendo che il giudice d’appello avrebbe errato nel confermare quanto ritenuto dal primo giudice in ordine ai documenti nn. 2 e 3 prodotti da SAGAM S.p.A. a fondamento appunto della domanda riconvenzionale: si sarebbe infatti violato l’art. 1362 c.c., nel ritenere i suddetti documenti una promessa di pagamento ai sensi dell’articolo 1988 c.c. La ricorrente asserisce che nel documento n. 2 sarebbe racchiuso un accordo composto di due pattuizioni: la prima sarebbe la delegazione di EU a Inas a pagare i propri debiti a SAGAM, però non sottoscritta e dunque non manifestante il suo consenso; la seconda, nella quale INAS accetta tale delegazione e promette di pagarli, sarebbe funzionalmente subordinata alla prima; e pertanto risulterebbe infondata la domanda riconvenzionale.

1.2.2 I due motivi possono essere vagliati congiuntamente, in quanto entrambi si fondano sulla pretesa necessità di delega scritta da parte di EU affinchè la promessa di pagamento/ricognizione di debito dell’attuale ricorrente assuma efficacia. Più che una censura, allora, si tratta di un asserto, dal momento che nessuna delle norme invocate, e comunque nessuna di altre norme qui applicabili impongono la forma scritta – nè ad substantiam nè ad probationem – ad un atto di delega; e tantomeno nessuna norma impone come presupposto della ricognizione di debito da parte di un soggetto la sussistenza di una delegazione scritta da parte di un terzo.

Peraltro, anche su questo la corte territoriale si è ben spesa (motivazione, pagine 17-20), esaminando analiticamente e dirimendo con condivisibili argomentazioni tutto quel che in sostanza viene qui riproposto, anche tramite riferimento all’insegnamento di questa Suprema Corte (viene citata Cass. sez. 1, settembre 2007 n. 19090, che, a proposito della delegazione cumulativa di cui all’art. 1268 c.c., riconosce la non necessità di speciali requisiti di forma, in quel caso da parte del delegato; più esteso, inoltre, per quanto risalente, è l’insegnamento di Cass. sez. 3, 30 ottobre 1965 n. 2314, per cui ai fini del perfezionamento di una delegazione non è di regola richiesta una forma determinata).

In conclusione i due motivi non possono che essere rigettati.

1.3 Infine, il quarto motivo denuncia violazione del principio di unità della funzione giurisdizionale, per avere il giudice d’appello ritenuto irrilevante l’assoluzione in sede penale, di G.R. e di H.B., rispettivamente legale rappresentante e procuratore dell’attuale ricorrente, accusati da controparte di condotte truffaldine. La corte territoriale avrebbe negato l’incidenza della suddetta assoluzione affermando che gli assolti non sono parti in questa causa e che la domanda riconvenzionale proposta nei confronti di INAS si fonda sui suoi obblighi contrattuali estranei al giudizio penale. Invece avrebbe dovuto tenere in conto che il giudice penale assolse pure l’attuale ricorrente quale responsabile civile, e che tra le questioni affrontate in sede penale vi fu anche la natura dell’accordo tra INAS e le sue controparti, che nel processo penale erano parti civili. Nella sentenza penale n. 1822/2007 la Corte d’appello di Torino avrebbe affermato: “a prescindere dalla qualificazione giuridica…come contratto tipico…o come accordo commerciale”, il rapporto tra INAS da un lato e le altre società dall’altro “non era regolamentato per iscritto e prevedeva la ripartizione paritaria degli utili” per cui creava un legame fiduciario e di elevata rimuneratività per ambo le parti. Ai sensi dell’art. 654 c.p.p., ciò avrebbe efficacia di giudicato in sede civile. Pertanto nell’impugnata sentenza sarebbe stata violata l’unità della giurisdizione: il giudice d’appello avrebbe dovuto invece ritenere accertato un accordo tra le parti, basato sul vincolo fiduciario, e comunque atipico; avrebbe altresì dovuto ritenere accertate la ripartizione paritaria degli utili e l’elevata rimuneratività per le parti degli affari; avrebbe infine dovuto ritenere assolto l’onere probatorio di INAS, disponendo conseguentemente in ordine alle sue “richieste economiche e risarcitorie”.

Questo motivo è palesemente infondato, perchè a tacer d’altro, proprio come evidenzia la stessa ricorrente, il giudice penale decise “a prescindere dalla qualificazione giuridica” del rapporto in questione come discendente da contratto tipico o da accordo commerciale (nel senso, quest’ultimo, logicamente di contratto atipico). Poichè, pertanto, quel che la ricorrente vorrebbe introdurre come giudicato esterno vincolante nel presente giudizio è, quale presupposto di ogni ulteriore conseguenza, la natura di contratto atipico – e non di agenzia, come ritenuto invece dai giudici civili di merito – del negozio da essa stipulato con le sue controparti, non è ravvisabile alcuna consistenza nel motivo. Ed è stato proprio sulla base di questo rilievo, tra l’altro, che la corte territoriale (motivazione, pagina 21) ha disatteso l’analogo motivo d’appello, il quale, senza superare quindi con adeguata confutazione quanto osservato dal giudice di secondo grado, è stato, come si è appena visto, in ultima analisi riproposto in questa sede quale contenuto del quarto motivo di ricorso.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione alle controricorrenti delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. Sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alle controricorrenti le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 10.000, oltre a Euro 200 per gli esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017

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