Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18974 del 27/09/2016


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Cassazione civile sez. III, 27/09/2016, (ud. 06/05/2016, dep. 27/09/2016), n.18974

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27774/2013 proposto da:

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PROVINCIA DI (OMISSIS), (OMISSIS), in

persona del Commissario Straordinario Dott.ssa L.D.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G DONATI 115, presso lo

studio dell’avvocato MARIA ANTONIETTA CAPONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato LUCA VERGINE giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI LECCE, in persona del Sindaco p.t. Dott. P.P.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA SCROFA 64, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO BALDASSARRE, rappresentato e difeso

dall’avvocato LAURA ASTUTO giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

R.R., (OMISSIS), S.P., RU.SA.;

– intimati –

nonchè da:

R.R. (OMISSIS), ammessa al patrocinio a spese dello Stato,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PREFETTI 17, presso lo

studio dell’avvocato CARLO PANDISCIA, rappresentata e difesa

dall’avvocato PIERGIORGIO PROVENZANO giusta procura speciale a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PROVINCIA DI (OMISSIS), (OMISSIS),

COMUNE DI LECCE, S.P., RU.SA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 467/2013 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 19/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/05/2016 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato LUCA VERGINE;

udito l’Avvocato CARLO PANDISCIA per delega;

udito l’Avvocato MASSIMO DE BONIS per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto sia del ricorso

principale che dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il riassunto dello svolgimento del giudizio sarà limitato ai soli fatti ancora rilevanti in questa sede.

Il (OMISSIS) l’Istituto autonomo per le Case Popolari della Provincia di Lecce (d’ora innanzi, per brevità, “l’IACP”), in adempimento dei propri compiti istituzionali, stipulò con R.R. un contratto di locazione avente ad oggetto l’immobile sito in (OMISSIS).

Al momento dell’immissione in possesso ((OMISSIS)) l’immobile risultò occupato abusivamente.

Quattro anni dopo questi fatti R.R. convenne dinanzi al Tribunale di Lecce l’IACP, chiedendone la condanna all’adempimento del contratto di locazione (anche mediante la consegna d’un immobile diverso), ed al risarcimento del danno.

L’IACP si costituì, negò la propria responsabilità e chiamò in causa il Comune di Lecce, assumendo che l’impossibilità di assegnare un alloggio all’attrice era dipesa da negligenza dell’amministrazione comunale, e chiedendo – in caso di accoglimento della domanda attorea – di essere manlevato dal Comune.

2. Con sentenza 24.4.2012 n. 1075 il Tribunale di Lecce accolse la domanda di R.R. e condannò l’IACP alla immissione dell’attrice nella disponibilità dell’immobile, ed al pagamento in suo favore di 16.000 Euro circa a titolo di risarcimento del danno.

Il Tribunale rigettò invece la domanda proposta dall’IACP nei confronti del Comune di Lecce.

3. La sentenza venne appellata in via principale dall’IACP ed in via incidentale da R.R..

Con sentenza 19.9.2013 n. 467 la Corte d’appello rigettò ambo gli appelli.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dall’IACP, con ricorso fondato su sette motivi ed illustrato da memoria.

R.R. ha resistito con controricorso, e proposto ricorso incidentale fondato su due motivi ed illustrato da memoria.

Il Comune di Lecce ha resistito al ricorso principale dell’IACP con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo del ricorso principale.

1.1. Col primo motivo di ricorso l’IACP invoca il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Deduce che l’inadempimento colpevole del contratto di locazione, ascritto dalla Corte d’appello all’IACP, è stato ravvisato nel ritardo col quale quest’ultimo portò a termine il procedimento amministrativo per lo sgombero dell’immobile abusivamente occupato e l’individuazione di un altro immobile da assegnare al legittimo conduttore. Ma il relativo accertamento, sostiene il ricorrente, riguardando un’attività amministrativa discrezionale, spettava al Giudice amministrativo.

1.2. Prima di esaminare il ricorso principale, va rilevato che il procuratore di R.R. ha depositato in atti una breve memoria nella quale dichiara che la propria assistita ha rinunciato all’assegnazione dell’immobile dell’IACP, sostenendo che ciò avrebbe fatto venir meno la materia del contendere “relativamente al ricorso principale”. Nello stesso tempo, si insiste nell’accoglimento del ricorso principale.

L’innovazione d’una declaratoria di cessazione della materia del contendere è ovviamente infondata: sia perchè la istanza suddetta non è stata accettata dall’IACP; sia perchè la rinuncia da parte di R.R. all’assegnazione dell’alloggio non fa venir meno l’interesse dell’IACP ad ottenere la cassazione della sentenza con cui è stato condannato al risarcimento del danno, e quindi non esaurisce la materia del contendere; sia infine per la macroscopica ragione che è chi propone un ricorso che, rinunciandovi, può far cessare la materia del contendere, non certo chi si difende da esso.

1.3. Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile.

E’ lo stesso IACP a dedurre (p. 10, p. 41, del ricorso per cassazione) che l’eccezione di difetto di giurisdizione fu sollevata con la comparsa conclusionale depositata nel giudizio d’appello.

Sulla giurisdizione del giudice ordinario, implicitamente ritenuta dal Tribunale e non oggetto di impugnazione, si è dunque formato un giudicato implicito, secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 24883 del 09/10/2008, Rv. 604576).

2. Il secondo motivo del ricorso principale.

2.1. Col secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta (formalmente) che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Deduce, al riguardo, che l’attrice aveva domandato all’IACP l’assegnazione di un altro immobile, se fosse stato impossibile sgomberare quello occupato.

L’assegnazione di un immobile di proprietà dell’IACP, tuttavia, è di competenza del Comune, secondo quanto previsto dalla L.R. Puglia 22 dicembre 1984, n. 54, art. 13. La domanda proposta da R.R. nei soli confronti dell’IACP era, perciò, inammissibile. La Corte d’appello quindi – conclude il ricorrente – avrebbe omesso di esaminare un “profilo processuale” costituito dalla mancata citazione in giudizio del Comune.

2.2. Il motivo è manifestamente infondato.

In primo luogo v’è da rilevare che il vizio di omesso esame d’un fatto controverso, di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, è concepibile unicamente con riguardo agli accertamenti di fatto contenuti nella sentenza di merito, non certo con riferimento agli errores in procedendo.

Ma anche a volere benevolmente e correttamente (ri)qualificare il vizio prospettato dal secondo motivo di ricorso come denuncia di una nullità processuale, ex art. 360 c.p.c., n. 4, plurime ragioni osterebbero all’accoglimento del ricorso, ovvero;

(a) la circostanza che il Comune di Lecce partecipò al giudizio cautelare ante causam introdotto dall’attrice, ma non fu da questa convenuto nel giudizio successivo di merito, non rendeva inammissibile la domanda di risarcimento proposta nei confronti dell’IACP, ben potendo l’attore nel giudizio ordinario di cognizione ampliare o ridurre la domanda rispetto a quella formulata in sede cautelare;

(b) in primo grado l’attrice dedusse, e il Tribunale accertò, una condotta inadempiente da parte dell’IACP agli obblighi scaturenti dal contratto di locazione: dunque una domanda di condanna all’adempimento ed al risarcimento del danno da inadempimento, che ovviamente ben poteva essere proposta nei confronti della sola controparte negoziale;

(c) la L.R. Puglia 22 dicembre 1984, n. 54, art. 13, comma 7 (abrogata nel 2014) stabiliva che “la stipula dei contratti attinenti l’uso degli alloggi è di competenza dell’ente gestore”, e la responsabilità dell’IACP è stata affermata per avere tardivamente e negligentemente assolto agli obblighi propri, e dunque una sentenza pronunciata nei soli confronti dell’IACP (e non anche del Comune) non sarebbe mai stata inutiliter data.

3. Il terzo motivo del ricorso principale.

3.1. Col terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (si lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 1218, 1256 c.c.); sia dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134). Il motivo, formalmente unitario, contiene in realtà tre censure.

3.2. Con una prima censura si deduce che la Corte d’appello ha ritenuto l’IACP in colpa per la mancata consegna dell’immobile all’assegnataria, nonostante fosse abusivamente occupato: ciò sul presupposto che non vi fosse la prova che l’occupazione abusiva fosse avvenuta dopo la stipula del contratto di locazione.

In realtà – sostiene il ricorrente – dai certificati di residenza in atti si desumeva che l’immobile era stato occupato il (OMISSIS) e quindi dopo la stipula del contratto: il che costituiva una causa di impossibilità della prestazione non imputabile al debitore.

3.2.1. Tale censura è infondata, sebbene la motivazione della Corte d’appello debba essere corretta.

In teoria, infatti, per stabilire se l’occupazione abusiva dell’immobile locato da parte di terzi escluda o no la responsabilità del locatore per inadempimento, non rileva “quando” l’immobile sia stato occupato. Anche se un immobile venisse occupato abusivamente dopo la stipula della locazione, la responsabilità del locatore non verrebbe meno se questi abbia – ad esempio – colposamente agevolato l’occupazione per difetto di vigilanza, ovvero non si attivasse con la diligenza da lui esigibile per recuperare il possesso dell’immobile.

Nel caso di specie, il giudice di merito accertò in fatto che l’IACP lasciò trascorrere lunghi mesi prima di attivare le procedure da lui esigibili, alla stregua dell’ordinaria diligenza, per sgomberare l’immobile dagli occupanti abusivi: ed affermare in lise la colpa del locatore che non si attivi per liberare l’immobile è conforme a diritto.

3.3. Con una seconda censura l’IACP deduce di avere fatto tutto il possibile per prevenire occupazioni abusive dell’immobile, murando porte e finestre. L’occupazione dunque non era prevenibile e dunque non era imputabile all’IACP, sicchè vi poteva essere inadempimento colpevole.

3.3.1. Anche questa seconda censura è infondata.

La colpa dell’IACP fu ravvisata dal giudice di merito, come già detto, nella scarsa solerzia con la quale si attivò per trovare soluzioni alternative, e non solo per non avere saputo prevenire l’occupazione abusiva dell’immobile.

E poichè, per quanto detto, è inadempiente non solo il locatore che non metta la cosa a disposizione del conduttore, ma anche quello che non si attivi secondo l’ordinaria diligenza per garantire al conduttore il godimento pacifico dell’immobile, la Corte d’appello, affermando la responsabilità dell’IACP, non ha violato l’art. 1218 c.c..

3.4. Con una terza censura il ricorrente deduce che il contratto di locazione stipulato con R.R. era nullo perchè l’occupazione abusiva l’aveva reso impossibile “giuridicamente”.

3.4.1. La censura è inammissibile perchè nuova.

In ogni caso è doveroso ricordare che l’impossibilità della prestazione è causa di risoluzione, e non di nullità, del contratto.

4. Il quarto motivo del ricorso principale.

4.1. Anche col quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (si lamenta, in particolare, la violazione dell’art. 2051 c.c.; L.R. Puglia 22 dicembre 1984, n. 54, artt. 11, 12 e 13); sia dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Deduce che la Corte d’appello ha ritenuto l’IACP in colpa per non avere custodito l’immobile e per non avere promosso con sollecitudine lo sgombero di esso dagli occupanti abusivi. Tuttavia:

-) la vigilanza era impossibile, a causa del numero enorme di immobili posseduti dall’IACP;

-) il ritardo nello sgombero andava ascritto a colpa del Comune, per avere dapprima agevolato l’occupazione abusiva dell’immobile, e poi ritardato il rilascio.

4.2. Nella parte in cui lamenta che la responsabilità per i danni patiti da R.R. dovesse essere ascritta al Comune il motivo è inammissibile, perchè – ad onta della sua intitolazione – censura una valutazione tipicamente di merito.

Nella parte in cui lamenta la violazione dell’art. 2051 c.c., il motivo è del pari inammissibile per irrilevanza. La Corte d’appello, infatti, ha rigettato l’appello dell’IACP sul presupposto che “il ritardo del Comune non esclude la responsabilità contrattuale dello IACP nei confronti dell’assegnatario” (così la sentenza d’appello, p. 7, 3 capoverso).

Solo ad abundantiam, la Corte d’appello ha introdotto l’argomento secondo cui “l’occupazione abusiva degli immobili non esonera lo IACP dall’obbligo di custodia degli alloggi”: una motivazione, dunque, che se anche fosse cassata non comporterebbe la caducazione della sentenza, che resterebbe sorretta da un’altra ed autonoma ratio decidendi.

5. Il quinto motivo del ricorso principale.

5.1. Col quinto motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134). Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello non ha valutato correttamente le prove e non ha considerato che il ritardo col quale l’immobile fu sgomberato non dipese da colpa dell’IACP, ma dalle incertezze e dai ritardi del Comune.

5.2. Il motivo è inammissibile.

La sentenza d’appello impugnata in questa sede è stata depositata dopo l’11.9.2012. Al presente giudizio, di conseguenza, si applica il nuovo testo dell’art. 360c.p.c., n. 5.

Le Sezioni Unite di questa Corte, nel chiarire il senso della nuova norma, hanno stabilito che per effetto della riforma “è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

Nella motivazione della sentenza appena ricordata, inoltre, si precisa che “l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti”.

Nel caso di specie, invece, la ricorrente censura proprio l’omesso od incompleto esame di elementi istruttori: una censura, dunque, non più consentita in questa sede.

6. Il sesto motivo del ricorso principale.

6.1. Col sesto motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (si lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 1292, 1294 c.c.); sia dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134). Anche questo motivo, formalmente unitario, contiene tre censure tra loro embricate (ma forse si dovrebbe dire affastellate, ed ai limiti dell’ammissibilità).

6.2. Con una prima censura si deduce che la domanda di risarcimento del danno proposta da R.R. nei confronti dell’IACP era inammissibile ai sensi dell’art. 75 c.p.p., perchè R.R. si era costituita parte civile nel processo penale a carico degli occupanti abusivi dell’immobile a lei assegnato.

6.2.1. Tale censura è infondata, dal momento che al processo penale non prese parte ovviamente l’IACP, e dunque non vi era identità di parti tra l’azione civile proposta in sede penale e quella proposta in sede civile.

Mancavano, dunque, i presupposti minimi per l’applicazione dell’art. 75 c.p.p..

6.3. Con una seconda censura si deduce che gli occupanti abusivi dell’immobile assegnato a R.R. ( Ru.Sa. e S.P.) vennero condannati in sede penale al pagamento in favore di R.R. di 10.000 Euro, a titolo di risarcimento del danno. La Corte d’appello, tuttavia, ha condannato l’IACP al risarcimento in favore di R.R. del danno da inadempimento, senza tenere conto di tale condanna: sicchè la creditrice otterrà due risarcimenti per il medesimo pregiudizio.

6.3.1. Il motivo è inammissibile, in quanto prospetta una questione nuova. In ogni caso la questione è irrilevante, l’obbligazione risarcitoria non si estingue per il solo fatto che il creditore abbia un titolo esecutivo nei confronti d’un coobbligato solidale, ma può estinguersi solo se e quando l’altro condebitore adempia in tutto od in parte il suo debito.

Nel caso di specie, tuttavia, l’IACP non ha mai nemmeno dedotto che R.R. abbia già ottenuto un risarcimento parziale da Ru.Sa. e S.P..

6.4. Con una terza censura, infine, l’IACP torna a lamentare che la Corte d’appello avrebbe malamente valutato le prove dalle quali risultava che il ritardo nell’assegnazione d’un alloggio a R.R. era da ascrivere a negligenza del Comune di Lecce.

6.4.1. Anche questa censura è inammissibile, per i motivi già indicati al p. 5.2.

E’ doveroso aggiungere che in ogni caso l’eventuale ed accertata corresponsabilità del Comune di Lecce nella causazione del danno patito da R.R. non avrebbe escluso la responsabilità dell’IACP nei confronti di quest’ultima, in virtù del principio di solidarietà dei coautori del danno, di cui all’art. 2055 c.c..

7. Il settimo motivo del ricorso principale.

7.1. Col settimo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134). Deduce, al riguardo, che Deduce che la Corte d’appello avrebbe violato l’art. 1227 c.c., per avere liquidato il danno in misura pari alla differenza tra il canone “popolare” che l’attrice avrebbe pagato se le fosse stato consegnato l’immobile, e il maggior canone pagato al privato da cui aveva preso in locazione un immobile sostitutivo.

Il danno, sostiene il ricorrente, si sarebbe dovuto liquidare in base la differenza tra il canone “popolare” che R.R. avrebbe dovuto pagare in caso di adempimento dell’IACP, e il canone “popolare” che avrebbe dovuto pagare per reperire altro immobile dalle stesse caratteristiche.

7.2. Il motivo è inammissibile perchè censura una valutazione squisitamente di merito, quale è la liquidazione del danno.

In ogni caso e nel merito esso è manifestamente infondato.

Qualsiasi danno in senso giuridico va liquidato in misura pari allo scarto tra la situazione patrimoniale in cui si sarebbe trovata la vittima se fosse mancato l’inadempimento o l’illecito, e quella in cui effettivamente si trova. Nel caso di specie, per sopperire alla mancata assegnazione dell’immobile R.R. fu costretta – secondo quanto accertato dal giudice di merito a pagare un canone di locazione a prezzi di mercato, e l’eccedenza di tale canone rispetto a quello che avrebbe preteso l’IACP costituisce un danno risarcibile.

8. Il primo motivo del ricorso incidentale.

8.1. Col primo motivo del ricorso incidentale la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (si lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.); sia dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello ha escluso il risarcimento del danno patrimoniale (consistente nella differenza tra il canone “popolare” che la danneggiata avrebbe dovuto pagare all’IACP se le fosse stato assegnato l’alloggio, e quello effettivamente pagato ad un privato per procacciarsi un immobile) per il periodo successivo al dicembre 2008.

Ha motivato tale decisione osservando che l’ultima quietanza di pagamento d’un canone di locazione prodotta in giudizio risaliva a quella data, sicchè per il periodo successivo l’esistenza d’un danno risarcibile non era provata. Tuttavia – osserva la ricorrente – avendo l’attrice provato di vivere in un alloggio in affitto, ed avendo provato l’ammontare del relativo canone, non era necessario che dimostrasse di averne sostenuto l’onere mese per mese, fino alla sentenza di primo grado, dal momento che il protrarsi di tale onere poteva agevolmente presumersi ex art. 2727 c.c..

8.2. Il motivo è fondato nella parte in cui lamenta la violazione degli artt. 2697 e 2727 c.c..

L’attrice aveva dedotto in giudizio, e provato, di vivere in un alloggio in affitto; ed aveva altresì dimostrato che l’affitto pagato era superiore a quello che avrebbe dovuto pagare se le fosse stato assegnato l’alloggio IACP.

Ora, essendo implausibile che una donna di 86 anni potesse vivere all’addiaccio, la Corte d’appello possedeva la prova della necessità che l’attrice avesse subito un danno permanente, che ovviamente si sarebbe protratto de die in diem sino alla consegna dell’alloggio da parte dell’IACP. Fornita dunque dall’attrice tale dimostrazione, la circostanza che ella avesse scelto di recedete ante tempus da quel contratto di locazione sostitutivo, per andare a vivere da “parenti ed amici”, come affermato dalla Corte d’appello, era un fatto estintivo della pretesa che andava dedotto e provato dall’IACP.

9. Il secondo motivo del ricorso incidentale.

9.1. Col secondo motivo di ricorso incidentale la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 (si lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.); sia da un vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).

Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello ha errato nel rigettare la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale. Infatti l’attrice ha dovuto destinare gran parte del suo modesto reddito al pagamento dei canoni di locazione di libero mercato, sicchè la parte residua di reddito disponibile era modestissima, e ciò “ledeva i suoi diritti inviolabili”.

9.2. Il motivo è inammissibile, in quanto deduce questioni puramente di fatto, e censura in sostanza la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

10. Le spese.

Le spese del presente grado di giudizio saranno liquidate dal giudice del rinvio.

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) rigetta il ricorso principale;

(-) accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di IACP della Provincia di (OMISSIS) di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 6 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2016

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