Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18974 del 16/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/07/2019, (ud. 03/04/2019, dep. 16/07/2019), n.18974

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. De Felice Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1l 504-2018 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, MANUELA MASSA, NICOLA VALENTE;

– ricorrente –

contro

D.C.V., D.C.A.M.,

D.C.F., D.C.L., nella qualità di eredi di

D.C.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANTONIO BAIAMONTI

10, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CUNDARI, che li

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2513/2017 del TRIBUNALE DI NAPOLI NORD,

depositata il 04/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott.: ALFONSINA

DE FELICE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

il Tribunale di Napoli Nord ha accolto il ricorso proposto da D.C.M. avverso il mancato riconoscimento, in sede di Accertamento Tecnico Preventivo, dell’indennità di accompagnamento per carenza del requisito sanitario;

la Corte territoriale, in particolare, ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità per intervenuta decadenza dall’azione proposta dall’Inps, per la decorrenza dei sei mesi dalla comunicazione all’istante del verbale della commissione medica;

ha ritenuto che, ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 3, conv. in L. n. 326 del 2003, la richiesta di Accertamento tecnico preventivo configurata dalla legge quale fase soltanto eventuale del procedimento e in via di opposizione all’accertamento peritale già espletato, fosse in grado di impedire la decadenza dall’azione giudiziale; che, nella specie, essendo risultato in atti che l’INPS non aveva correttamente notificato al D.C. il verbale definitivo della commissione medica, la richiesta di ATP era stata tempestivamente proposta;

nel merito, non ha ritenuto che l’oggetto del giudizio si limitasse all’accertamento delle sole condizioni sanitarie, atteso che l’interesse ad agire che aveva giustificato l’ATP era quello di ottenere l’indennità di accompagnamento e non già di sentir dichiarare l’appartenenza a uno status;

ha conseguentemente riconosciuto il diritto alla prestazione richiesta dall’invalido, il quale, se processualmente risulta parte opposta, all’interno del giudizio riveste la posizione di attore in senso sostanziale, così come l’Inps, che risulta opponente è pur sempre convenuto in senso sostanziale, e su di esso gravano i connessi oneri di prova rispetto all’originaria domanda;

la cassazione della sentenza è domandata dall’Inps sulla base di due motivi, illustrati da successiva memoria; gli eredi di D.C.M., nel frattempo deceduto, resistono con controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’istituto ricorrente deduce “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 655 del 1982, art. 40, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, conv. con modifiche dalla L. n. 326 del 2003, dell’art. 2697 c.c., dell’art. 1335 c.c.”; il Tribunale non avrebbe preso atto della compiuta giacenza della raccomandata con cui l’Inps aveva comunicato all’odierno controricorrente l’esito dell’accertamento sanitario, e pertanto non ha dichiarato maturata la decadenza semestrale di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 3;

nel caso di notificazione diretta a mezzo del servizio di posta ordinaria la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento è quella dettata per la consegna dei plichi raccomandati (D.P.R. n. 655 del 1982) il cui art. 40 prevede per le raccomandate che non possano essere recapitate, un periodo di giacenza di trenta giorni di cui è dato avviso ai destinatari; essendo pacifico che il ricorso per ATP risultava depositato il 12 dicembre 2014 e il verbale della commissione medica era stato notificato con raccomandata AR di cui risulta la compiuta giacenza alla data del 5 maggio 2014, è inammissibile per intervenuta decadenza il ricorso proposto il 12 dicembre, essendo i sei mesi scaduti già il 5 novembre 2014;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamenta “Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”; essendo stata discussa tra le parti la questione della compiuta giacenza e della decadenza il giudice avrebbe errato nel ritenere non corretta la notifica, ed avrebbe offerto in proposito una motivazione meramente apparente; parte ricorrente insiste sulla decisività del fatto poichè – qualora esaminato correttamente – esso avrebbe determinato un esito diverso della controversia;

il ricorso merita accoglimento;

per mezzo di entrambi i motivi il ricorrente deduce, sotto diverso profilo, che il Tribunale non ha considerato l’intervenuta la decadenza semestrale dall’azione giudiziale da parte dell’odierno ricorrente (D.L. n. 269 del 2003, art. 42,comma 3, conv. in L. n. 326 del 2003), non avendo preso atto della compiuta giacenza della raccomandata con avviso di ricevimento con cui l’Inps gli aveva notificato il verbale di visita medica;

dalla sentenza gravata risulta che il ricorso per ATP è stato depositato il 12 dicembre 2014 e che del verbale della commissione medica notificato con raccomandata AR sarebbe stata accertata la compiuta giacenza alla data del 5 maggio 2014;

a fronte di una siffatta scansione temporale, accertata dal Tribunale, il ricorrente Istituto lamenta che il termine decadenziale di sei mesi previsto dalla legge sarebbe scaduto già il 4 novembre 2014, e che, dunque, erroneamente il Tribunale non avrebbe accolto la sua eccezione d’improcedibilità del ricorso;

a fronte di tale critica l’impianto complessivo della motivazione appare di dubbia coerenza; la sentenza gravata, per un verso ha affermato che “Nella specie la proposizione dell’ATP è intervenuta tempestivamente: il ricorso per l’accertamento era stato nei termini in quanto vi è in atti prova che l’istituto non ha correttamente notificato il verbale di visita” per altro verso, di seguito, ha menzionato proprio l’atto di compiuta giacenza della raccomandata contenente il predetto verbale, riportandone la data “…(cfr. atto di compiuta giacenza depositato dall’opposto in data 5.5.2014)”;

di contro, gli odierni controricorrenti, nella qualità di eredi, hanno denunciato il mancato perfezionamento del procedimento notificatorio, deducendo che la raccomandata contenente il verbale della Commissione medica fosse stata indirizzata in un luogo diverso da quello di residenza della originaria richiedente;

non può ritenersi logicamente coerente con la natura dell’accertamento sollecitato dalle parti – e rimasto di fatto non espletato in sede di giudizio di merito – il mero richiamo in motivazione alla circostanza secondo la quale, nei procedimenti di ATP, l’interesse ad agire è rappresentato dal conseguimento della prestazione assistenziale e non già dall’accertamento delle condizioni sanitarie;

l’illogicità manifesta e la totale apparenza della motivazione, che emerge con ogni evidenza al riguardo, determina un’anomalia talmente grave della sentenza impugnata da tradursi, come chiarito da Sez. Un. 8053 del 2014, in vizio di violazione di legge costituzionalmente rilevante, tale da imporne la cassazione, con rinvio della causa al Tribunale di Napoli, nella persona di un diverso giudice, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità;

stante l’accoglimento del ricorso si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Napoli, nella persona di un diverso giudice, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 3 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019

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