Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18973 del 16/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/07/2019, (ud. 03/04/2019, dep. 16/07/2019), n.18973

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. De Felice Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10975-2018 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

GAETANO IROLLO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIACESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, MANUELA MASSA, NICOLA VALENTE;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2230/2017 della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI,

depositata il 30/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’Appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere ha accolto il ricorso di C.M., quale erede di Ci.Vi., beneficiaria dell’indennità di accompagnamento, avente ad oggetto la dichiarazione della decorrenza della prestazione da una data precedente a quella individuata erroneamente dal primo giudice;

la Corte territoriale ha compensato inoltre le spese del secondo grado di giudizio, affermando che, in base all’art. 92 c.p.c. ratione temporis applicabile alla controversia (il ricorso in primo grado era stato depositato nell’agosto 2006), a ciò concorrevano giusti motivi, “…stante la ridotta attività processuale espletata e tenuto conto delle ragioni sottese all’accoglimento del gravame”;

la cassazione della sentenza è domandata da C.M., nella qualità di erede di Ci.Vi., sulla base di un unico motivo illustrato da successiva memoria; l’Inps e il Ministero dell’Economia e delle Finanze rimangono intimati;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, parte ricorrente deduce “Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.”; quale che sia la motivazione adottata dalla Corte d’Appello, la compensazione delle spese avrebbe violato un principio generale dell’ordinamento, atteso che la ricorrente è risultata integralmente vittoriosa in giudizio; contesta la motivazione secondo cui l’attività difensiva espletata sarebbe stata di entità ridotta, essendosi la difesa di parte attenuta all’iter tipico di tutti i processi assistenziali e previdenziali; ritiene che la compensazione non possa trovare causa neanche in una soccombenza parziale dell’Inps, e che quest’ultimo, pur a conoscenza di ogni circostanza utile a una concreta valutazione del suo comportamento processuale (l’esito del giudizio, i risultati delle due consulenze tecniche espletate, l’errore materiale in cui era incorso il giudice di primo grado, i tentativi di far correggere la statuizione errata circa il recepimento dell’esito della prima delle due CTU disposte), avrebbe inteso comunque resistere in giudizio;

il motivo di ricorso merita accoglimento;

la sentenza oggetto d’impugnazione per quanto concerne il capo sulle spese, è stata resa nel vigore dell’art. 92 c.p.c., nella formulazione di cui alla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), per cui il potere discrezionale di disporre la compensazione parziale o totale delle spese di lite era subordinato o alla sussistenza della soccombenza reciproca o alla concorrenza “di altri giusti motivi esplicitati nella motivazione”;

in proposito giova ricordare che già nel vigore della formulazione ancora anteriore dell’art. 92 c.p.c. le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. n. 20598 del 2008), componendo un contrasto di giurisprudenza, avevano chiarito che il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per giusti motivi doveva trovare un adeguato supporto motivazionale, in modo che le ragioni giustificatrici di detto provvedimento fossero “chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito o di rito” (cfr. anche Cass. n. 1997 del 2015; Cass. n. 7763 del 2012);

nell’accogliere il ricorso dell’odierna ricorrente, la Corte territoriale ha individuato i validi motivi idonei a giustificare la compensazione delle spese di lite nella “…ridotta attività processuale espletata e tenuto conto delle ragioni sottese all’accoglimento del gravame” (p. 2 sent.);

tale indicazione, si rivela tuttavia inidonea a consentire il controllo sulle effettive ragioni poste a base della statuizione contestata, finendo così col dar luogo ad una motivazione apparente, in pregiudizio del concreto esercizio del diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost. (si vedano, tra le molte, Cass. sez. 6-2, ord. 24 aprile 2013, n. 10026; Cass. sez. 2, 10 aprile 2012, n. 5696); manifestamente illogico, in particolare, risulta l’assunto secondo cui i giusti motivi della disposta compensazione delle spese di lite vadano desunti dalle “…ragioni sottese all’accoglimento del gravame”;

in proposito va osservato che la disciplina della condanna alle spese sopra richiamata riposa, come la norma generale di cui all’art. 91 c.p.c., sul principio della soccombenza, quale espressione del principio di causalità, onde chi abbia dato causa alla necessità dell’introduzione del giudizio col proprio comportamento rivelatosi contra ius, è tenuto alla rifusione delle spese anticipate da controparte;

nella fattispecie in esame, l’odierna ricorrente ha visto riconosciuta nel merito la fondatezza dell’assunto in forza del quale la sua dante causa aveva appellato la decisione di prime cure;

l’illogicità manifesta della motivazione, che emerge con ogni evidenza al riguardo, ne determina un’anomalia talmente grave da tradursi, come chiarito da Sez. Un. 8053 del 2014, in vizio di violazione di legge costituzionalmente rilevante, tale da imporre la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità;

stante l’accoglimento del ricorso si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 3 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019

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