Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18972 del 31/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/07/2017, (ud. 23/06/2017, dep.31/07/2017),  n. 18972

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15250-2014 proposto da:

IMMOBILIARE ALBERGO FUNICOLARE MIRALAGO SRL in persona del suo

Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore

T.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAGO DI LESINA 35,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO CORATELLA, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato LUCA BAJ giusta procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ROMEO

ROMEI 23, presso lo studio dell’avvocato ARTURO BOCCI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANDREA NOSEDA,

ALESSIA BRENNA giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 402/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 29/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2017 dal Consigliere Dott. MOSCARINI ANNA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La società Immobiliare Albergo Funicolare Miralago s.r.l. ricorre avverso la sentenza n. 402 del 29/01/2014 della Corte d’Appello di Milano che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Como, ha d’un lato confermato la responsabilità della società per avere creato delle fessurazioni strutturali sui muri e sulla pavimentazione di un’autorimessa di proprietà di C.G., in conseguenza di opere di scavo effettuate un anno e mezzo prima lungo il confine con il mappale (OMISSIS), dove era sita l’autorimessa e, dall’altro, ha ridotto la somma dovuta al danneggiato, in ragione di una percentuale (10%) di responsabilità a lui imputabile.

Prima dell’inizio del giudizio il C. aveva promosso un accertamento tecnico preventivo ex art. 669 bis c.p.c., per indurre le parti ad un accordo transattivo. Fallita la possibilità di chiusura transattiva della vicenda era iniziato il giudizio di merito che, in primo grado, aveva portato il Tribunale di Como a condannare l’odierna ricorrente a pagare la somma di Euro 33.627,29 oltre rivalutazione dal 26/01/2008 al saldo ed interessi legali dal 22/3/2006 al saldo e, in appello a ridurre la somma dovuta ad Euro 30.264,56, oltre rivalutazione ed interessi sull’importo annualmente rivalutato in base agli indici Istat dal 26/01/2008 fino al saldo.

Avverso la sentenza l’Immobiliare Albergo Funicolare Miralago propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

Resiste il C. con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c., articolato in due sub motivi: violazione di norme di diritto ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

La sentenza impugnata, nel tener conto del solo accertamento tecnico preventivo, avrebbe violato le norme sul riparto dell’onere della prova, non peritandosi di accertare se il danneggiato avesse o meno dato la prova del fatto costitutivo della domanda, del danno, del nesso di causalità e della colpa. Lamenta inoltre violazione dell’art. 2697 c.c., anche in ordine all’entità dei danni.

Quanto al vizio di motivazione la ricorrente si duole dell’omessa considerazione della natura abusiva della costruzione e del non accertato titolo di proprietà del bene in capo al C..

Il primo sub-motivo, ammissibile quanto alla tempestività (essendo infondata l’eccezione di tardività del resistente C.), è inammissibile perchè, pur prospettato quale violazione dell’art. 2697 c.c., è di merito. Il Giudice d’Appello non si è limitato a richiamare il contenuto dell’accertamento tecnico preventivo svolto ante iudicium, ma ha fatto proprie le motivazioni in esso svolte. Peraltro, anche qualora si fosse limitato a motivare la propria decisione con riguardo all’accertamento tecnico preventivo, in ogni caso l’obbligo di motivazione sarebbe stato soddisfatto, trattandosi, nel caso in esame, di una consulenza cd. percipiente volta, cioè, ad accertare un fatto tecnico per mezzo di cognizioni che il giudice non possiede.

Nel caso di consulenza cd. percipiente, in base alla giurisprudenza di questa Corte, il giudice del merito può aderire alle conclusioni del consulente tecnico, esaurendo l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento (Cass., 3, n. 4792 del 26/2/2003).

Il motivo di violazione di legge è, dunque, certamente inammissibile perchè non svolge, sul piano processuale, una critica vincolata alla decisione del giudice del merito, ma consiste in una diretta censura dell’accertamento tecnico preventivo svolto, con la conseguente proposizione di una diversa lettura dei fatti, richiedendo al giudice di legittimità un’inammissibile rivalutazione del merito.

Anche il preteso vizio di motivazione relativo alla proprietà e alla condizione urbanistica dell’immobile danneggiato è infondato perchè, nei limiti in cui a questa Corte è possibile il sindacato sulla motivazione, si deve rilevare che, dal testo della sentenza, non risulta alcuna omessa motivazione in ordine ai punti denunciati da parte ricorrente: la sentenza dà ampio conto dell’individuazione dell’epoca di costruzione dell’immobile e della sua conformità urbanistica, per desumerne conseguenze in ordine ai danni arrecati dall’impresa ed a quelli dipendenti dalla natura vetusta del fabbricato.

Conclusivamente il ricorso va rigettato, con ogni conseguenza in ordine a spese e raddoppio del contributo unificato.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio, liquidate in Euro 5.200 (oltre Euro 200 di esborsi), accessori e spese generali al 15%. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017

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