Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18972 del 16/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/07/2019, (ud. 03/04/2019, dep. 16/07/2019), n.18972

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. De Felice Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12610-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, NICOLA VALENTE, EMANUELA CAPANNOLO,

MANUELA MASSA;

– ricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO, in persona del Presidente

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati

PIETRO OLIVERIO, FEDERICA PALLONE;

– controricorrente –

contro

S.F.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LAMEZIA TERME, depositato il

25/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Lamezia Terme, in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c., aveva omologato (omologa RG 1152/2016) la positiva sussistenza del requisito relativo alla prestazione richiesta (iscrizione agli elenchi di assunzione obbligatoria D.Lgs. n. 509 del 1988, ex art. 7) con decorrenza dal 9.3.2016, aveva parzialmente compensato le spese di lite e condannato l’inps a pagare la residua parte liquidata in complessivi Euro 1.200,00.

L’Inps aveva proposto ricorso avverso il predetto provvedimento affidato ad un solo motivo cui aveva resistito con controricorso l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1) Con unico motivo l’Inps deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91-92-113-116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 445 bis c.p.c., comma 5, e al D.Lgs. n. 509 del 1988, art. 7. Rileva l’istituto che S.F. aveva adito il tribunale per l’accertamento del requisito sanitario finalizzato all’iscrizione negli elenchi utili alle assunzioni obbligatorie e che rispetto a tale domanda l’Inps, alla prima udienza di comparizione aveva eccepito la carenza di legittimazione passiva, essendo competente, in tale materia, l’Amministrazione provinciale. Il Giudice aveva disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di quest’ultima, che si era costituita, ed aveva altresì ordinato l’estromissione dell’Inps dal giudizio. Successivamente, in sede di omologa, aveva condannato l’Inps al pagamento delle spese di lite ponendo a carico dell’istituto anche le spese di ctu.

Assume parte ricorrente l’erroneità della condanna al pagamento delle spese, attesa la sua estromissione dal giudizio.

Deve rilevarsi che nell’ordinanza emessa il tribunale aveva dichiarato l’estromissione, con ciò, dovendosi intendere una pronuncia di carenza di legittimazione passiva, essendo l’istituto della estromissione previsto solo per talune specifiche ipotesi, non ricorrenti nel caso di specie.

Così intendendo la pronuncia risulta quindi incoerente la successiva condanna al pagamento delle spese del giudizio per soggetto ritenuto estraneo al giudizio stesso.

Il ricorso risulta fondato e cassata la sentenza con riguardo al motivo accolto, la causa deve essere rinviata al Tribunale di Lamezia Terme, differente Giudice, per la corretta applicazione dei principi richiamati ed anche per la liquidazione del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza con riguardo al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Lamezia Terme, in persona di differente giudice, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019

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