Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18972 del 11/09/2020

Cassazione civile sez. I, 11/09/2020, (ud. 26/06/2020, dep. 11/09/2020), n.18972

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13861/2019 proposto da:

S.Q., rappresentata e difesa dall’Avv. Maria Cristina

Romano;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 22/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/06/2020 dal Cons. Dott. DE MARZO GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto depositato il 22 marzo 2019, il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso proposto da S.Q., cittadina della (OMISSIS), avverso il provvedimento negativo della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

2. Per quanto ancora rileva, il Tribunale ha osservato: a) che non era necessario procedere a rinnovare il colloquio personale, essendo stati raccolti tutti gli elementi necessari ai fini della decisione; b) che la donna non aveva compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la propria domanda, rendendo dichiarazioni vaghe e generiche, anche con riguardo ai contenuti del credo religioso professato ((OMISSIS)), nel quale sarebbe stata ammessa senza alcun riferimento ad un battesimo; c) che generico era stato anche il racconto relativo alle circostanze dell’espatrio; d) che non era dato intendere in qual modo la polizia avrebbe potuto riconoscere nella donna, mai fermata, schedata o arrestata, una membro di tale chiesa; e) che, peraltro, a fronte di tali timori, non era dato intendere per quale ragione avesse partecipato ad un incontro romani di presentazione di alcune religioni, correndo il rischio, poi attuatosi, di essere fotografata; f) che, in definitiva, non erano sussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria; g) che la ricorrente non aveva allegato, quanto alla protezione umanitaria, fatti ulteriori rispetto a quelli esaminati per le altre forme di protezione e, in particolare, nessuna circostanza idonea a rivelare un effettivo radicamento nel Paese ospitante.

3. Avverso tale decreto nell’interesse di S.Q. è stato proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi. Il Ministero intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente alla formulazione dei motivi, la ricorrente richiede a questa Corte di sollevare questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1, conv. con L. n. 46 del 2017, in relazione agli artt. 3,24 e 111 Cost., nella parte in cui prevede l’applicazione delle norme in materia di impugnazione giudiziale di cui al medesimo D.L., art. 6, lett. g) anche con riguardo ai procedimenti amministrativi introdotti anteriormente al 17 agosto 2017 e che, ai sensi del medesimo art. 21, comma 2 si sono svolti in applicazione della precedente normativa.

La questione prospettata è manifestamente infondata, dal momento che la controversia introdotta dal ricorso di cui al D.Lgs. n. 28 del 2008, art. 35-bis introduce un autonomo giudizio finalizzato all’accertamento del diritto alla protezione internazionale e non al sindacato sulla legittimità del procedimento svoltosi dinanzi alla commissione territoriale.

Al riguardo, le Sezioni Unite hanno ribadito che persino la nullità del provvedimento amministrativo di diniego reso dalla commissione territoriale sarebbe del tutto irrilevante, poichè la natura di diritto soggettivo al riconoscimento della protezione umanitaria impone che il procedimento giurisdizionale giunga alla decisione sulla spettanza, o non, del diritto stesso, senza potersi limitare al mero annullamento del diniego amministrativo (Cass. 13 novembre 2019, n. 29459).

Ne discende che la pienezza delle garanzie giurisdizionali del processo va apprezzata indipendentemente dalle modalità di svolgimento del procedimento amministrativo.

Tali assorbenti considerazioni rendono superfluo indugiare sul carattere generale e quasi teorico, rispetto alla concreta vicenda in esame, dei profili di rilevanza della questione.

2. Con il primo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 e 11 in combinato disposto con l’art. 46, par. 3 della direttiva 2013/32/Ue e l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

3. Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatti decisivi, con particolare riguardo alla documentazione attestante l’adesione al culto del quale s’è detto, alla circostanza che il battesimo non sia previsto nell’attuale momento storico, alle persecuzioni in atto.

4. Con il terzo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8.

5. Con il quarto motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione degli art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3,4 e 7 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8.

6. Con il quinto motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,14 e seg. e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8.

7. Le doglianze, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono fondate.

In tema di protezione internazionale, quando il richiedente alleghi il timore di essere soggetto nel suo paese di origine ad una persecuzione a sfondo religioso o comunque ad un trattamento inumano o degradante fondato su motivazioni a sfondo religioso, il giudice deve effettuare una valutazione sulla situazione interna del Paese di origine del richiedente, indagando espressamente l’esistenza di fenomeni di tensione a contenuto religioso, senza che in direzione contraria assuma decisiva rilevanza il fatto che il richiedente non si sia rivolto alle autorità locali o statuali per invocare tutela, potendo tale scelta derivare, in concreto, proprio dal timore di essere assoggettato ad ulteriori trattamenti persecutori o umanamente degradanti (Cass. 8 novembre 2019, n. 28974).

D’altra parte, a questo riguardo, è esatto che, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 4 la domanda di protezione internazionale va esaminata anche in ragione di avvenimenti o attività successive alla partenza del richiedente, in particolare quando sia accertato che queste ultime costituiscano espressione e la continuazione di convinzioni o orientamenti già manifestati nel Paese di origine.

Ora, rispetto a queste coordinate di riferimento e al correlato dovere di cooperazione istruttoria, non si coglie nel decreto impugnato un rigoroso approfondimento nè dei profili legati alla conoscenza del culto, nè delle sostanziali questioni poste dal rischio di persecuzione, nè dei dati correlati all’attuale e pubblico impegno nell’attività religiosa.

8. Con il sesto motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e dell’art. 5, comma 6 t.u. immigr., in combinato disposto con gli artt. 3 e 10 Cost. e con l’art. 8 CEDU.

Anche il sesto motivo è fondato.

Questa Corte ha ribadito che, in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Cass., Sez. Un., 13 novembre 2019, n. 29459).

Ora, lo stesso decreto impugnato, per un verso, dà atto della stabile occupazione della ricorrente e della sua sistemazione lavorativa con una consorella, dall’altro, anche alla luce di quanto sopra rilevato, non opera una argomentata valutazione dei profili specifici di vulnerabilità legati alla attuale professione di fede religiosa.

9. In conseguenza il ricorso va accolto, con rinvio, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Milano in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2020

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