Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18971 del 31/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/07/2017, (ud. 23/06/2017, dep.31/07/2017),  n. 18971

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4213-2014 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DOMENICO

PURIFICATO 147, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI CARDILLI,

che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.D.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PERIANDRO

26, presso lo studio dell’avvocato SANDRO CAMPAGNA che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENRICO POLVERINI

giusta procura a margine del controricorso;

C.L., C.D., C.I., O.A.,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo

studio dell’avvocato FRANCO PASTORE giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

contro

C.S., + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso la sentenza n. 6384/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2017 dal Consigliere Dott. MOSCARINI ANNA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.D.M. e S.M., con distinti ricorsi, impugnano la sentenza della Corte d’Appello di Roma del 19/12/2012 che, in parziale accoglimento degli appelli proposti da Sesto Corvini e da altri soggetti avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 4/7/2003, notificati a S.M., vedova P. e a P.D., ha condannato le appellate e appellante incidentale a rilasciare la striscia di terreno della larghezza di metri 20, destinata all’allargamento di via (OMISSIS), da loro occupata ed ha riservato a separato giudizio la determinazione dell’indennità di occupazione, disponendo in ordine alle spese del grado. La Corte d’Appello di Roma ha accolto il primo motivo d’appello del C. ed ha riformato la sentenza di primo grado erroneamente pronunciata nei confronti di P.A., nel frattempo deceduto, indicando che il soggetto con legittimazione passiva era S.M., vedova P.; ha accolto il secondo motivo di appello del C., disponendo che la determinazione delle rispettive indennità d’occupazione fosse riservata ad un separato giudizio; ha respinto l’appello incidentale di P.D. che aveva chiesto accertarsi la legittima detenzione del fondo in forza di regolare contratto di locazione e, nell’altro giudizio, l’appello principale di altri soggetti e quello incidentale di S.M. che avevano tutti invocato il medesimo titolo di detenzione consistente in contratti di locazione. Ha condannato, per il primo giudizio, l’appellata ed appellante incidentale P.D.M. al rimborso delle spese processuali e, per il secondo giudizio, le appellanti ed appellante incidentale S.M. in solido al rimborso delle spese.

La Corte d’Appello di Roma, pur ritenendo che i contratti di locazione potessero essere acquisiti al giudizio, ha accertato in via incidentale che detti contratti dovessero essere dichiarati risolti per inadempimento dei conduttori, per mancato pagamento dei canoni. A seguito di tale accertamento incidentale il Giudice d’Appello non ha pertanto ritenuto di modificare il titolo della detenzione ed ha confermato la condanna al rilascio del terreno, occupato sine titulo, rinviando ad un successivo giudizio la determinazione delle indennità.

Come riferito, avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione, con distinti ricorsi, P.D.M. e S.M. ved. P..

Resistono C.L., C.D., C.I. e O.A. in qualità di eredi di C.S., con controricorso illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso denunciano la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, – omessa applicazione del principio di “corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato” – vizio di extra o ultra petizione.

Il primo motivo di entrambi i ricorsi lamenta che il giudice abbia pronunziato in ultrapetizione, in quanto confermando la condanna al rilascio nei confronti delle occupanti sine titulo, non l’ha più fondata sull’assenza di un legittimo titolo autorizzativo della detenzione ma dichiarando, in assenza di una qualsiasi specifica domanda di parte, l’intervenuta risoluzione di contratti di locazione mai prima dedotti.

Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, e comunque infondato. Inammissibile perchè le ricorrenti non vantano alcun interesse giuridicamente qualificato a sottoporre a critica vincolata una sentenza che non ha mutato, nei loro confronti, il dispositivo di condanna al rilascio per occupazione sine titulo del terreno. Infondato in quanto non vi è alcuna ultrapetizione della sentenza d’appello rispetto alla domanda. Infatti il primo giudice, in accoglimento della domanda del C., aveva dichiarato P.A. (dante causa delle attuali ricorrenti) occupante abusivo del fondo e lo aveva condannato al relativo rilascio. L’appello principale del C. era stato diretto (tra l’altro) a censurare l’errore del primo giudice che, benchè il P. fosse deceduto nel corso del giudizio di primo grado, aveva reso la sua pronunzia nei confronti del defunto e non della sua avente causa (la S.). La sentenza ha parzialmente accolto gli appelli del C. e quello separato di altri soggetti ( Sc. e Pa.), entrambi diretti contro la S. e la P., nei rigorosi limiti del richiesto: ossia, la condanna non del defunto P., bensì della S. in uno dei due giudizi e di P.D. in un altro giudizio al rilascio del fondo. In altri termini, il Giudice d’Appello non ha proceduto ad alcuna mutazione del titolo (rispetto alla prima sentenza) a fondamento della condanna (l’occupazione senza titolo del fondo), bensì ha corretto la prima sentenza in relazione all’esatta identificazione dei destinatari della condanna al rilascio ed ha accertato, solo in via incidentale, il venire meno di un legittimo titolo di detenzione. La declaratoria di risoluzione dei contratti di locazione per inadempimento dei conduttori nel pagamento del canone (la quale, non è presente, a conferma della natura incidentale della dichiarazione, nel dispositivo delle sentenze) si configura come accertamento incidentale intorno all’esistenza dei contratti stessi ed alla loro difettosa esecuzione per inadempimento delle conduttrici che, tuttavia, non ha affatto mutato il titolo in base al quale il primo giudice ha ordinato il rilascio (la detenzione senza titolo), in coerenza con la domanda in tal senso proposta dal C..

Ne consegue l’insussistenza del lamentato vizio di ultrapetizione.

Con il secondo motivo di ricorso la P.D. denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c., per non aver condannato anche la S. alle spese, essendo stata ella presente nel cd. primo giudizio n. 9259/2003 ed avendo ivi svolto anche autonomo appello incidentale.

Il secondo motivo del ricorso della S. censura la sentenza nel punto in cui l’ha condannata per il “secondo giudizio” (R.G. 11160/13), in solido con le altre appellanti ( Pa./ Sc.) al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 8.000. La S. pone in evidenza di essersi costituita soltanto nel primo giudizio” 9259/13 ed aver svolto lì autonomo appello incidentale per contraddire il C. e di non essersi invece costituita nel “secondo giudizio” per carenza d’interesse a contraddire le lamentele delle altre appellanti, sostanzialmente ad essa accomunate.

I motivi, così come proposti, sono inammissibili. In primo luogo occorre porre in evidenza che l’attribuzione delle spese del giudizio è compito del giudice del merito posto in relazione alla posizione sostanziale che le parti hanno assunto nel processo. La censura concernente la menzionata attribuzione non ha, pertanto, carattere processuale, con la conseguenza che al giudice di legittimità è vietato l’accesso diretto agli atti del processo. Consegue che le ricorrenti, per consentire alla Corte la delibazione delle loro censure, avrebbero dovuto specificamente indicare gli atti costituenti oggetto delle loro doglianze e non limitarsi a fornire la propria ricostruzione dei momenti processuali di loro interesse. Per altro verso, sia la S., sia la P. fanno riferimento ad un errore materiale del giudice, che avrebbe dato come contumace la S. nel cd. “primo giudizio” e costituita nel “secondo giudizio”, errore che esula dall’ambito delle censure consentite nel giudizio di legittimità, rimanendo affidato all’apposita procedura di correzione.

In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere rigettati, con conseguente condanna di ciascuna delle ricorrenti a rivalere la parte resistente delle spese sopportate nel giudizio di cassazione, e a pagare il raddoppio del contributo unificato.

PQM

 

La Corte rigetta entrambi i ricorsi e condanna ciascuna delle ricorrenti a pagare nei confronti di C.L., C.I., C.D. e O.A., le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2.200 (oltre Euro 200 di esborsi), accessori e spese generali al 15%. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2017

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017

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