Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18971 del 27/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. III, 27/09/2016, (ud. 06/05/2016, dep. 27/09/2016), n.18971

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22642/2013 proposto da:

EDEN PARCO GIOCHI SRL, (OMISSIS) in persona dell’amministratore unico

e legale rappresentante pro tempore AC.FE., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FLAVIO STILICONE 264, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO GIACANI, rappresentata e difesa

dall’avvocato ALFREDO RICCARDI giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

A.E., A.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

F. DENZA 27, presso lo studio dell’avvocato EMMA CAROLEO,

rappresentati e difesi dall’avvocato PASQUALE DEL VECCHIO giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 535/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 21/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/05/2016 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigeto.

Fatto

I FATTI

Nel 2012 A.E. e A. intimavano alla società Eden Parco Giochi s.r.l. licenza per finita locazione di un terreno delimitato, assumendo di aver concesso alla stessa la locazione ad uso commerciale del suddetto terreno per sei anni, con contratto del (OMISSIS), con decorrenza dal (OMISSIS), contratto rinnovatosi per altri sei anni.

Il Tribunale di Torre Annunziata emetteva una ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione ordinando il rilascio per il (OMISSIS) (in coincidenza cioè con la seconda data di scadenza del contratto).

La società proponeva appello e la Corte d’Appello di Napoli con la sentenza qui impugnata rigettava l’appello della conduttrice.

La Eden Parco Giochi s.r.l. propone due motivi di ricorso per cassazione nei confronti di A.E. ed A., per la cassazione della sentenza n. 535/2013, depositata dalla Corte d’Appello di Napoli in data 21.2.2013, non notificata.

Resistono con controricorso gli A..

Le parti non hanno depositato memorie.

Diritto

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

La ricorrente denuncia con il primo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., art. 657 c.p.c., comma 1 e art. 663 c.p.c..

Assume che la corte d’appello (e prima di essa il tribunale) avrebbe confuso la licenza per finita locazione (che è stata intimata dai locatori) cd è lo strumento con il quale si agisce prima della scadenza del rapporto, e lo sfratto per finita locazione, che è il provvedimento in concreto pronunciato dalla corte d’appello ed è lo strumento a disposizione del locatore dopo la scadenza del contratto. Essa infatti non ha revocato l’ordinanza di convalida dello sfratto per finita locazione emessa dal tribunale.

La ricorrente chiede che si dichiari l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto, a fronte di una richiesta di licenza per finita locazione, è stato pronunciato uno sfratto per finita locazione, con fissazione della data di rilascio nel giorno corrispondente all’ultimo giorno di validità del contratto.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la presenza di una omessa e/o insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Nel corpo del motivo si evidenzia peraltro l’esistenza di una violazione di legge, non denunciata nell’epigrafe di esso: la ricorrente lamenta che, non disponendo il mutamento del rito, il tribunale non le ha consentito di introdurre la domanda riconvenzionale relativa ai miglioramenti apportati al terreno, accennata in comparsa di risposta e che avrebbe potuto essere compiutamente proposta nel termine fissato con l’ordinanza ex art. 426 c.p.c., per il deposito della memoria integrativa ove fosse stato disposto il mutamento del rito. Quindi, all’interno del secondo motivo, evidenzia che l’errore della corte avrebbe determinato una violazione del contraddittorio, la compressione del suo diritto alla difesa e l’alterazione del regime delle prove e conclude il motivo di ricorso con la richiesta di enunciazione di un individuato principio di diritto in accoglimento del motivo di ricorso.

Sostengono i controricorrenti che il nomen iuris non avrebbe incidenza sulla qualificazione della domanda perchè non influisce sulla causa petendi o sul petitum e che il tribunale, sebbene abbia denominato erroneamente il suo provvedimento “ordinanza di sfratto”, in realtà ha emesso un provvedimento di licenza per finita locazione, perchè ha indicato il termine per il rilascio fissandolo nel giorno, successivo all’emissione della ordinanza, di scadenza del contratto, ed in tal modo ha preso in considerazione l’esatta causa petendi che è quella della risoluzione del contratto alla sua scadenza naturale.

I due motivi di ricorso presentano profili di connessione e si prestano ad una trattazione congiunta.

Essi sono entrambi infondati.

La ricorrente non evidenzia, all’interno del primo motivo, il pregiudizio subito in conseguenza dell’errore di qualificazione nel quale sarebbe incorsa la corte d’appello nè argomenta sulle differenze tra i due procedimenti, di licenza per finita locazione e di convalida di sfatto senza neppure assumere di aver subito un qualche pregiudizio rilevante, ossia incidente sulla determinazione della competenza, sul contraddittorio, sui diritti della difesa o sul regime delle prove.

La sentenza di appello riconosce che in effetti il giudice di primo grado è incorso in errore perchè in presenza di opposizione dell’intimato a fronte della licenza per finita locazione avrebbe dovuto mutare il rito, dando i termini per l’integrazione delle difese. Di conseguenza, attribuisce valore di sentenza all’ordinanza di convalida di sfatto e ne ritiene ammissibile l’appello. Poi però esamina nel merito l’opposizione alla convalida e la rigetta, confermando la validità della decisione di primo grado. Sul profilo della nullità della sentenza per omesso mutamento del rito, la corte territoriale afferma che l’omesso mutamento del rito può essere autonoma causa di nullità se incide sulla competenza, sul contraddittorio, sul diritto di difesa o sul regime della prove, e prende in considerazione anche l’aspetto censurato inappropriatamente dalla ricorrente col secondo motivo, rubricato come denuncia di un vizio di motivazione la corte sottolinea che l’unico aspetto in cui il mancato mutamento del rito avrebbe potuto incidere negativamente sul contraddittorio era quello relativo alla domanda riconvenzionale per pagamento di miglioramenti o addizioni, sul quale il giudice di primo grado, limitandosi alla convalida dello sfratto, non si era pronunciato. Tuttavia, la corte d’appello rileva che manca un motivo di appello della pronuncia di primo grado sul punto della omessa pronuncia sulla riconvenzionale nè la domanda è stata riproposta in appello, pertanto correttamente non la esamina, nè ritiene che l’omessa pronuncia non denunciata tempestivamente possa rilevare come autonoma causa di nullità sotto il profilo della mancata concessione del termine per integrare le difese.

La pronuncia impugnata è esente da vizi.

Sono inammissibili le censure relative al vizio di motivazione contenute nel secondo motivo, in quanto si fa riferimento ad una nozione di vizio di motivazione non più vigente al momento del deposito del ricorso, ed inoltre il motivo non contiene alcun esame critico della sentenza impugnata ed in particolare dei passi in cui la motivazione sarebbe stata omessa o insufficiente.

Quanto ai profili di violazione di legge, le censure sono generiche, in quanto viene compiuta una articolata digressione sui casi nei quali si rende necessario il mutamento del rito senza alcun riferimento concreto alla motivazione della sentenza impugnata o alle affermazioni in questa contenute.

L’unico profilo astrattamente rilevante in ordine al mancato mutamento del rito è la denuncia relativa alla omessa concessione del termine per integrare le difese in quanto in tal modo la società convenuta avrebbe potuto veicolare eventuali domande riconvenzionali, contenuta solo nel secondo motivo e non esplicitamente proposta in termini di violazione di legge (in tal modo andando ad incidere negativamente sulle possibilità difensive della controparte alla quale veniva evidenziato, tramite la rubrica del motivo, solo la formulazione di una censura in termini di vizio di motivazione).

Volendo superare i profili di inammissibilità relativi alla strutturazione del motivo sopra evidenziati, deve dirsi che non è mai censurata, neppure all’interno del secondo motivo, la sentenza impugnata laddove, a pag. 5, afferma che l’omessa pronuncia del giudice di primo grado sulla domanda per il pagamento della indennità per i miglioramenti e le addizioni non ha costituito motivo di appello, nè la domanda è stata riproposta dalla conduttrice appellante, sicchè la corte d’appello l’ha reputata non esaminabile in sede di impugnazione della sentenza di primo grado. Si è pertanto formato il giudicato interno sul punto.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza del ricorrente, la Corte, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Liquida la spese a carico della parte ricorrente in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e contributo spese generali.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 6 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA