Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18971 del 16/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/07/2019, (ud. 03/04/2019, dep. 16/07/2019), n.18971

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. De Felice Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10608-2018 proposto da:

S.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE

78, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PESCE, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO SEMERARO;

– ricorrente –

contro

AMAT SPA – AZIENDA PER LA MOBILITA’ NELL’AREA DI TARANTO, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CESARE BARONIO 54/A, presso lo studio dell’avvocato

ROBERTO BARBERIO, che la rappresenta e difende unitamente agli

avvocati MARCO BARBERIO, LUCA BARBERIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 475/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI di TARANTO, depositata il 07/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte di appello di Lecce con la sentenza n. 475/2017 aveva dichiarato l’inammissibilità del reclamo proposto da S.E. avverso la decisione con la quale il tribunale (in sede di procedimento ai sensi della L. n. 92 del 2012), aveva dichiarato inammissibile l’opposizione perchè tardiva.

La Corte aveva ritenuto altresì tardivo il reclamo perchè proposto oltre il termine di trenta giorni previsto dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 58, e comunque non ammissibile in applicazione del termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c.. In particolare la corte aveva ritenuto che, sebbene pacificamente non comunicata e notificata la sentenza resa dal tribunale in sede di opposizione, stante il termine di 10 giorni per il deposito della motivazione previso dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 57, la parte avrebbe dovuto comunque attivarsi allo scadere di quest’ ultimo.

Avverso detta decisione il S. proponeva ricorso affidato ad un solo motivo cui resisteva con controricorso l’AMAT spa.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1)- Con unico motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione della L. n. 92 del 2012, art. 1, commi 58 e 61, artt. 133,170,325,326,327,434 c.p.c.(in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver, la corte territoriale, ritenuto inammissibile per tardività la impugnazione proposta pur in assenza di comunicazione o notificazione della sentenza impugnata, per aver ritenuto inammissibile la impugnazione nel termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. ed aver posto a carico del difensore un onere di attivazione per verificare la data di deposito della sentenza da impugnare.

Il motivo risulta fondato.

Deve rilevarsi che questa Corte ha chiarito che il termine breve di trenta giorni, previsto dalla L. n. 92 del 2012, art. 1,comma 58, per la proposizione del reclamo alla corte di appello avverso la sentenza del tribunale sulla impugnativa di licenziamento di cui all’art. 18 st. lav., decorre solo dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione della stessa se anteriore, senza che rilevi la lettura del provvedimento in esito all’udienza ai sensi dell’art. 429 c.p.c., attesa la specialità del rito rispetto alla disciplina ordinaria e la necessità di interpretare restrittivamente la norma in tema di decadenza dall’impugnazione, escludendosi pertanto la possibilità di individuare un momento di decorrenza della stessa diverso da quello indicato dalla legge (Cass. n. 19862/18).

Il principio enunciato pone in evidenza come nel procedimento in questione, del tutto peculiare e dotato di una disciplina speciale rispetto al rito ordinario, sia elemento essenziale, ai fini del decorso del termine impugnatorio, la comunicazione o notifica della sentenza da impugnare, sicchè alcun onere aggiuntivo in tale sistema è rinvenibile a carico del difensore o della parte che intenda valersi della facoltà impugnatoria, dovendosi quindi escludere un obbligo di controllo del deposito del provvedimento.

Peraltro la L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 61, prevede chiaramente che “In mancanza di comunicazione o notificazione della sentenza si applica l’art. 327 c.p.c.”, sicchè il termine “lungo” costituisce comunque, anche in tale procedimento speciale, istituto posto a “chiusura” del sistema impugnatorio.

Poichè la Corte di appello di Lecce non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, il ricorso deve essere accolto, cassata la sentenza e rinviata la causa alla stessa corte territoriale, in diversa composizione, perchè dia corretta applicazione dei richiamati principi e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019

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