Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18971 del 11/09/2020
Cassazione civile sez. I, 11/09/2020, (ud. 26/06/2020, dep. 11/09/2020), n.18971
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13796/2019 proposto da:
X.W.H., elettivamente domiciliato in Roma, P.za Unità, 13,
presso lo studio dell’avvocato Ranucci Luisa che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato Ferrati Paolo;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, (OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 30/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/06/2020 dal Cons. Dott. DE MARZO GIUSEPPE.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Con decreto depositato il 30 marzo 2019, il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso proposto da X.W.H., cittadino della (OMISSIS), avverso il provvedimento negativo della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.
2. Per quanto ancora rileva, il Tribunale ha osservato: a) che non era necessario procedere a rinnovare il colloquio personale, essendo stati raccolti tutti gli elementi necessari ai fini della decisione; b) che, anche a voler superare i dubbi di credibilità espressi dalla commissione territoriale in merito alla adesione del richiedente ad un culto cristiano, andava rilevata la lacunosità e genericità del racconto, con riguardo ai fatti che avrebbero indotto l’uomo ad essere ricercato dalla polizia, e la sua incoerenza, intrinseca ed estrinseca, alla luce del fatto che, unitamente alla moglie, fosse riuscito a conservare, nonostante tale condizione, il passaporto e ad usarlo per varcare indisturbato la frontiera; c) che, invero, il culto (OMISSIS) è incluso dalle autorità (OMISSIS) tra quelli che fomentano il terrorismo e il separatismo, con la conseguenza che i suoi fedeli sono spesso oggetto di campagne di repressione; d) che le spiegazioni fornite al riguardo dal richiedente non erano convincenti dal momento che le fonti consultate evidenziavano l’esistenza di un collegamento tra uffici e autorità di polizia, da un lato, e autorità preposte al rilascio del passaporto, dall’altro; e) che, in definitiva, non erano sussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria; f) che il ricorrente non aveva allegato, quanto alla protezione umanitaria, fatti ulteriori rispetto a quelli esaminati per le altre forme di protezione e, in particolare, nessuna circostanza idonea a rivelare un effettivo radicamento nel Paese ospitante.
3. Avverso tale decreto nell’interesse di X.W.H. è stato proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Il Ministero intimato ha depositato atto di costituzione, in vista della partecipazione all’eventuale udienza di discussione.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c., comma 1, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 135 c.p.c., comma 4 e art. 737 c.p.c., in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 10, all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 specificando poi le censure in tre distinte articolazioni.
2.1. Con la prima si contesta il carattere apodittico delle argomentazioni che sorreggono la valutazione di non credibilità delle dichiarazioni del richiedente.
La doglianza è inammissibile, in quanto il Tribunale ha indicato con estrema chiarezza le ragioni della ritenuta incoerenza del racconto del richiedente, sottolineando come il documentato collegamento tra uffici di polizia e autorità preposte al rilascio del passaporto rendesse assolutamente inverosimile il rilascio di quest’ultimo documento, in favore di soggetto ricercato dalle forze dell’ordine per la sua adesione ad un credo cui si attribuiscono finalità terroristiche e separatistiche. In definitiva, la motivazione esibita è tutt’altro che apparente.
2.2. Con la seconda articolazione si rileva che, ritenuta la contraddittorietà delle dichiarazioni del richiedente, il Tribunale avrebbe dovuto procedere all’audizione dello stesso.
La doglianza è inammissibile per la sua genericità, in quanto neppure indica quali chiarimenti il richiedente avrebbe potuto fornire per superare la stringente razionalità delle conclusioni sopra ricordate.
2.3. Con la terza articolazione si osserva che, attraverso l’audizione, il ricorrente avrebbe dissipato i dubbi del Tribunale, anche perchè, come da lui ben spiegato dinanzi alla commissione, i credenti non sono registrati dalla polizia. La critica è inammissibile, in quanto, per un verso, conferma che l’audizione dinanzi al Tribunale non avrebbe introdotto elementi diversi da quelli già rappresentati dinanzi alla commissione e, per altro verso, non supera l’assoluta incomprensibilità di attività pervasive di controllo della polizia, quali descritte nel racconto, che tuttavia non sarebbero oggetto di registrazione e sarebbero incomprensibilmente prive di collegamento con la procedura di rilascio del passaporto.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non segue la condanna alle spese, dal momento che l’intimato Ministero non ha sostanzialmente svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2020.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2020