Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18970 del 31/07/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/07/2017, (ud. 23/06/2017, dep.31/07/2017),  n. 18970

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15555-2014 proposto da:

BRIANZA PLASTICA SPA, in persona del Presidente del C.d.A. pro

tempore rag. C.G., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE BRUNO BUOZZI 19, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

MARIA FARACI, rappresentata e difesa dagli avvocati SILVANO MUTO,

FULVIO IGNAZIO GABALLO, CRISTINA CARPINELLI giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA POPOLARE DI VICENZA SOC. COOP PA, in persona del suo legale

rappresentante pro tempore Avv. ANNA PAPACCHINI, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 110, presso lo studio

dell’avvocato MARCO MACHETTA, rappresentata e difesa dall’avvocato

FRANCESCO GAVIRAGHI giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

nonchè contro

EUROCON SANDWICHPLATTENPROD GMBH LI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1493/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 01/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Brianza Plastica s.p.a. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Firenze la Banca Steinhauslin & C. s.p.a. (poi Banca Popolare di Vicenza) chiedendone la condanna al risarcimento del danno per il pagamento a persona diversa dal beneficiario di assegno di importo superiore a lire venti milioni, inviato all’attrice da Eurocon Sandwichplattenprod Gmbh I.L. (d’ora in poi Eurocon) e mai pervenutole. Intervenne in giudizio Eurocon proponendo domanda risarcitoria e si costituì la convenuta. Il Tribunale adito accolse la domanda. Avverso detta sentenza propose appello la banca convenuta. Con sentenza di data 1 ottobre 2013 la Corte d’appello di Firenze accolse l’appello, rigettando l’originaria domanda.

Osservò la corte territoriale che, non essendo intervenuta la liberazione del debitore per il mancato arrivo a destinazione dell’assegno, l’appellata non aveva riportato alcun danno per effetto della condotta della banca e che non poteva esserci la solidarietà passiva fra la banca ed Eurocon, rispondendo la prima a titolo extracontrattuale e la seconda a titolo contrattuale, e comunque la responsabilità extracontrattuale poteva sorgere solo in presenza di irrecuperabilità del credito. Aggiunse che irrilevante era la condotta processuale in primo grado dell’intervenuta, non costituitasi in appello, da cui la rinuncia alla domanda ai sensi dell’art. 346 c.p.c..

Ha proposto ricorso per cassazione Brianza Plastica s.p.a. sulla base di quattro motivi e resiste con controricorso Banca Popolare di Vicenza. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione di norme diritto e l’applicabilità degli artt. 2055 e 2049 c.c.. Osserva la ricorrente che era stata proposta domanda di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2049 e che era configurabile altresì la responsabilità contrattuale della banca, come affermato da Cass. Sez. U. n. 14712 del 2007. Aggiunge che la solidarietà ai sensi dell’art. 2055 opera anche in presenza di titoli diversi di responsabilità.

Il motivo è inammissibile. La ricorrente deduce la mancata qualificazione della domanda da parte del giudice di merito anche in termini di responsabilità contrattuale. Il giudice di legittimità è munito del potere/dovere di qualificazione della domanda ed in tali limiti ha il potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti su cui il ricorso si fonda. L’esercizio di tale potere presuppone però assolto l’onere di autosufficienza del ricorso. In violazione del principio di autosufficienza la ricorrente non ha indicato se e quando abbia dedotto nel processo, in particolare nel rispetto del regime delle preclusioni processuali, il fatto costitutivo relativo alla dedotta responsabilità contrattuale. Ed invero, avendo la parte proposto domanda risarcitoria ai sensi dell’art. 2049, come specificatamente indicato dalla ricorrente, ed avendo evidentemente dedotto quale fatto costitutivo il fatto illecito del dipendente per il quale la banca dovrebbe rispondere indirettamente, ove si deduca in giudizio la diretta responsabilità contrattuale della banca il fatto costitutivo acquista diversi lineamenti, dovendosi dedurre il pagamento dell’assegno in violazione delle specifiche regole che lo disciplinano. La ricorrente ha omesso di specificare se (e tanto meno quando) una siffatta allegazione vi sia stata nel processo, sicchè ciò che resta è il fatto illecito del dipendente.

Con il secondo motivo si denuncia erronea valutazione in fatto. Osserva la ricorrente che è stata data la prova in ordine al danno subito in base alle presunzioni desumibili dal rifiuto di pagamento della debitrice, dalla natura di società estera di quest’ultima e dalla sua messa in liquidazione.

Il motivo è inammissibile. La censura mira ad una revisione del giudizio di fatto, sotto il profilo della prova del danno, che è indagine preclusa nella presente sede di legittimità. Anche ove si intenda la censura come denuncia di vizio motivazionale il motivo resta inammissibile, non avendo la ricorrente indicato, in relazione al fatto storico in questione, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053).

Con il terzo motivo si denuncia erronea valutazione in fatto ed in diritto. Osserva la ricorrente che, avendo Eurocon chiesto la condanna della banca al risarcimento del danno “con distrazione della relativa somma in favore della Brianza Plastica”, tale dichiarazione aveva l’efficacia sostanziale di delegazione di pagamento, sicchè la banca doveva essere condannata al pagamento in favore di Brianza Plastica.

Il motivo è inammissibile. In primo luogo esso è carente dell’indicazione delle norme violate, prevista a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, nè dall’articolazione del motivo si desume quale sia la violazione di legge denunciata. In secondo luogo, pur ipotizzando l’effetto sostanziale di cui vi è menzione nel motivo, la ricorrente non ha specificatamente indicato, in violazione del principio di autosufficienza, se vi sia in atti una domanda della Brianza Plastica al fine di conseguire il risultato del detto effetto sostanziale.

Con il quarto motivo si denuncia errata applicazione dell’art. 346 c.p.c.. Lamenta la ricorrente che erroneamente il giudice di appello ha ritenuto rinunciata la domanda proposta da Eurocon per effetto della contumacia in secondo grado, posto che a seguito della volontà di delegazione espressa Eurocon aveva inteso surrogare Brianza Plastica nel proprio diritto di credito verso la banca.

Il motivo è inammissibile. Come rilevato a proposito del precedente motivo, la ricorrente non ha specificatamente indicato, in violazione del principio di autosufficienza, se vi sia in atti una domanda della Brianza Plastica al fine di conseguire il risultato dell’effetto sostanziale che la ricorrente attribuisce alla domanda di Eurocon. In mancanza di tale domanda l’obbligo del giudice di provvedere presupponeva la permanenza della domanda di Eurocon, laddove invece rispetto a quest’ultima doveva ritenersi, come rilevato dal giudice di appello, l’intervenuta rinuncia quale effetto della mancata costituzione in appello.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il all’art. 13, comma 1 – quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 – bis, dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017

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