Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18970 del 16/09/2011
Cassazione civile sez. I, 16/09/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 16/09/2011), n.18970
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – Presidente –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
E.C., domiciliato in Roma presso la Cancelleria della
Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA
Alfonso Luigi ((OMISSIS)), giusta procura a margine del
ricorso per cassazione;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato
e domiciliato presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi 12;
– controricorrente –
avverso il decreto della Corte di Appello di Napoli, sezione 1^
civile, emesso il 24 marzo 2009, depositato il 28 aprile 2009,
R.G.V.G. n. 4672/08;
udita la relazione della causa svolta all’udienza del 5 maggio 2011
dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Zeno Immacolata che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per
quanto di ragione; rilevato che la Corte ha deliberato di adottare la
motivazione semplificata della decisione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E.C. propone ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di Napoli menzionato in epigrafe che ha accolto parzialmente la sua domanda di equa riparazione per la irragionevole durata del giudizio, avente ad oggetto la sua domanda di riconoscimento delle differenze retributive dovute in relazione allo svolgimento di lavoro festivo e notturno. Il ricorrente propone sette motivi di impugnazione tutti incentrati sulla liquidazione delle spese processuali del giudizio svoltosi davanti la Corte di appello di Napoli.
Si difende con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3), art. 92 c.p.c., applicazione delle tariffe forensi per i procedimenti ordinari.
Il ricorrente sottopone alla Corte il seguente quesito di diritto:
alla fattispecie concreta e con riguardo alle spese di lite, premesso che trattasi di un procedimento ordinario contenzioso (e non di volontaria giurisdizione), vanno applicate le tariffe professionali per i procedimenti ordinari contenziosi (e non quelli di volontaria giurisdizione)? Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3), art. 6, par. 1 C.E.D.U. e art. 1 protocollo aggiuntivo C.E.D.U., in ordine alla insufficiente liquidazione delle spese. All’accoglimento delle spese deve seguire la condanna alle spese liquidate secondo gli standard europei.
Il ricorrente sottopone alla Corte il seguente quesito di diritto: E’ legittimo, con riferimento alla fattispecie che ci occupa, un accoglimento della domanda con liquidazione di spese insufficiente o parziale compensazione delle spese, anche in considerazione dell’art. 1 protocollo addizionale C.E.D.U. direttamente applicabile al caso di specie? Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3), artt. 91 e 92 c.p.c. Normativa in materia di tariffe professionali. Liquidazione delle spese processuali. Applicabilità delle tariffe professionali per i procedimenti ordinari innanzi alla Corte di appello.
Il ricorrente sottopone alla Corte il seguente quesito di diritto:
alla fattispecie concreta e con riguardo alle spese di lite, premesso che trattasi di un procedimento ordinario contenzioso (e non di volontaria giurisdizione), vanno applicate le tariffe professionali per i procedimenti ordinari contenziosi (e non quelli di volontaria giurisdizione)? Con il quarto motivo si deduce motivazione omessa o insufficiente o contraddittoria o incongrua; motivazione mancante in relazione ad un fatto controverso decisivo per il giudizio – Art. 360 c.p.c., n. 5 – Art. 132 c.p.c. – Art. 112 c.p.c. Liquidazione delle spese processuali – Applicabilità delle tariffe professionali per i procedimenti ordinari innanzi la Corte di appello.
Secondo il ricorrente la Corte di appello ha omesso di motivare la liquidazione di onorari non conformi alle tariffe professionali per procedimenti ordinari contenziosi qual è il presente giudizio.
Con il quinto motivo di ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione di legge, art. 92 c.p.c. in ordine alla insufficiente liquidazione delle spese. All’accoglimento del ricorso deve seguire la condanna alle spese liquidate secondo gli standard europei.
Il ricorrente sottopone alla Corte il seguente quesito di diritto: le spese liquidate dal giudice di primo grado sono sufficienti in relazione all’attività svolta, alle tariffe professionali vigenti e alla nota spese? Con il sesto motivo di ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3), L. n. 794 del 1942, art. 24, artt. 91 e 92 c.p.c. Normativa sulle tariffe professionali.
Quando è depositata una nota spese specifica il giudice non può disattenderla nè sotto il profilo delle voci, nè degli importi relativi.
Il ricorrente sottopone alla Corte il seguente quesito di diritto :
può il giudice, nel liquidare le spese, ed in presenza di nota spese specifica, disattendere la stessa, liquidando spese, diritti e onorari inferiori a quelli richiesti e comunque escludere o ridurre alcune delle voci tariffarie indicate nella nota spese? Con il settimo motivo di ricorso si deduce omessa o insufficiente o contraddittoria o incongrua motivazione in relazione ad un fatto controverso decisivo per il giudizio – Omessa motivazione art. 650 c.p.c., n. 5, art. 132 c.p.c. – Normativa sulle tariffe professionali. Quando è depositata una nota spese specifica il giudice non può disattenderla nè sotto il profilo delle voci, nè degli importi relativi.
Secondo il ricorrente la Corte di appello, ai fini della liquidazione delle spese, ha ritenuto applicabili le voci tariffarie per i procedimenti speciali di volontaria giurisdizione, senza tenere conto che si tratta di viceversa di un procedimento ordinario. La Corte di appello ha liquidatole spese legali in misura modesta e incongrua, senza tenere conto della nota spese regolarmente depositata e senza dare alcuna motivazione circa una liquidazione così esigua, omettendo altresì ogni motivazione circa le voci non ritenute applicabili in relazione alla nota spese depositata. La Corte ha omesso di motivare perchè le voci tariffarie indicate nella nota spese andavano disattese ed in particolare ha omesso di indicare le voci da eliminare e gli importi da ridurre.
I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente stante la loro stretta connessione logico-giuridico e le ripetizioni che li caratterizzano.
Essi sono inammissibili perchè proposti senza tenere in alcuna considerazione che la Corte di appello di Napoli ha compensato per intero le spese processuali cosicchè il ricorso per cassazione deve considerarsi del tutto alieno alla ratio decidendi e al contenuto stesso della decisione resa dalla Corte di appello sulle spese processuali del giudizio relativo alla domanda di equa riparazione.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione liquidate in Euro 800,00 per onorari e 100,00 per spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2011