Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18970 del 16/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/07/2019, (ud. 03/04/2019, dep. 16/07/2019), n.18970

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. De Felice Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21995-2016 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO

RICCI, CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, LUIGI CALIULO;

– ricorrente –

contro

G.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AGRI 1,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO NAPPI, che la rappresenta e

difende:

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 800/2016 della CORTE D’APPELLO DI LECCE,

depositata il 23/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/1)4/2(119 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANA

DORONZO.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Lecce, con sentenza pubblicata in data 23/3/2016, dopo aver disposto il rinnovo della consulenza tecnica d’ufficio, ha accolto l’appello proposto da G.C. e ha dichiarato il diritto dell’appellante all’assegno ordinario di invalidità dal giugno del 2012 al giugno del 2013, nonchè alla pensione ordinaria dall’1/7/2013, e ha condannato l’Inps al pagamento delle relative prestazioni;

contro la sentenza ricorre l’Inps sulla base di due motivi, cui resistei con controricorso la G.;

la proposta del relatore sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- con il primo motivo di ricorso l’Inps denuncia la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (artt. 112,345 e 443 c.p.c., art. 149 disp. att. c.p.c., in relazione alla L. n. 222 del 1984, artt. 1 e 22), e censura la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto la pensione ordinaria di inabilità senza che fosse mai stata proposta la relativa domanda, ne in sede giudiziaria ne in sede amministrativa;

2.- con il secondo motivo denuncia la violazione della L. n. 922 del 1984, artt. 1 e 2, e censura la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto la prestazione senza verificare la sussistenza degli ulteriori requisiti, indispensabili per il riconoscimento della prestazione;

3. il primo motivo di ricorso è fondato, con conseguente assorbimento del secondo;

come risulta dagli atti del processo, e in particolare dalle conclusioni rassegnate dalla parte nel ricorso introduttivo del giudizio, debitamente trascritte dall’Inps nel ricorso per cassazione, la domanda proposta dalla G. aveva ad oggetto il riconoscimento del diritto all’assegno ordinario di invalidità di cui alla L. n. 222 del 1984, art. 1;

solo in appello, rigettata la domanda dal tribunale per mancanza del requisito sanitario, la ricorrente ha chiesto, anche ai sensi dell’art. 149 disp. att. c.p.c., il riconoscimento del diritto alla pensione, oltre che all’assegno;

si è di fronte ad una domanda inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c., in quanto proposta per la prima volta in grado d’appello, con la conseguenza che sussiste l’obbligo del giudice di secondo grado di non esaminarla nel merito, atteso che tale richiesta comporta la valutazione di fatti costitutivi diversi, in violazione dei limiti posti dall’art. 437 c.p.c.;

nè tale principio può dirsi derogato dall’art. 149 disp. att. c.p.c., il quale disciplina l’ipotesi, diversa, in cui chiesta la pensione di inabilità il giudice riconosca l’assegno di invalidità: in questo caso, intercorrendo tra le due prestazioni un necessario rapporto di continenza, comprendendo la prima domanda anche il riconoscimento della seconda, il giudice può riconoscere quest’ultima prestazione (cfr. Cass. 07/10/2011, n. 20664; Cass. 10/4/2015, n. 7287, che richiama Cass. n. 6433/98; Cass. n. 4782/99; da ultimo Cass. 31/07/2014, n. 17452);

i precedenti richiamati dalla controricorrente (Cass. n. 12.658/2000 e 4385/2001) devono pertanto ritenersi superati dalla successiva evoluzione giurisprudenziale succitata, che argomenta anche dalla necessità della specifica domanda amministrativa ai sensi del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 (Cass. n. 20664/201 1);

la sentenza impugnata deve pertanto essere cassata senza rinvio, nella parte in cui è stata accolta la domanda relativa alla pensione di inabilità, ferma restando la statuizione relativa all’assegno ordinario di invalidità ed alle spese di lite, comprese quelle del giudizio di primo grado, considerato l’esito complessivo della lite, parzialmente favorevole alla G.;

non v’è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, ai sensi dell’art. 152 disp. art. c.p.c., stante l’autodichiarazione della controricorrente.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nella parte in cui riconosce il diritto della G. alla pensione di inabilità; conferma la statuizione sulle spese adottata dal giudice di appello. Nulla sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 3 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019

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