Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1897 del 25/01/2017


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Cassazione civile, sez. II, 25/01/2017, (ud. 08/11/2016, dep.25/01/2017),  n. 1897

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 353-2013 proposto da:

P.A.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

EMILIO FAA’ DI BRUNO 52, presso lo studio dell’avvocato ARTURO

IANNELLI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PIETRO LUCA;

– ricorrente –

contro

P.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NAZIONALE 204,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO BOZZA, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato STEFANO FALDELLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 651/2012 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 07/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/11/2016 dal Consigliere Dott. SCALISI ANTONINO;

uditi gli Avvocati SARMATI Alessandra con delega dell’Avvocato Arturo

IANNELLI, PANZUTO Anna Rita con delega dell’Avvocato PIETRO Luca,

difensori della ricorrente che hanno chiesto l’accoglimento del

ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO LUCIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.P. con atto di citazione del 27 giugno 1980 conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Bologna la sorella P.A.L. e, premesso che il padre P. morto nel (OMISSIS) aveva disposto della sua eredità con testamento nominando erede universale la sorella A.L. e ad esso attore lasciando la quota di legittima. Sennonchè, la sua quota di legittima risultava lesa da una serie di donazioni in favore della figlia, posto che dovevano essere considerati simulati: 1) l’atto di compravendita di un immobile sito in (OMISSIS); 2) gli atti di trasferimento di quote della società ATA; 3) l’atto di trasferimento della quota di 12/90 delle partecipazioni nella società ATA effettuato dal padre a favore della sorella (integrante del pari una donazione del padre alla figlia). Premetteva, altresì, di aver ricevuto una donazione di una serie di somme di denaro e del podere denominato (OMISSIS) e che la sorella aveva ricevuto una donazione per l’acquisto del podere (OMISSIS). Chiedeva, pertanto, che venissero dichiarate simulate le compravendite effettuate dal padre a favore della figlia sia da esso attore alla convenuta, e che le dissimulate donazioni venissero ridotte, a norma di legge, fino ad integrare la quota di legittima a lui spettante.

Si costituiva la convenuta, contestando in fatto ed in diritto gli assunti dell’attore.

Completata la fase istruttoria, con prova per testi e con interrogatorio dell’attore. Il Tribunale di Bologna, con sentenza non definitiva del maggio 1985, dichiarava che gli atti di cessione delle quote della società ATA del 1974 e del 1997 erano parzialmente simulate e dissimulavano per la parte di valore delle quote eccedenti Lire 20.000 e Lire 30.000 donazioni indirette del padre R. ala figlia A.L., dichiarava che le donazioni del de cuius al figlio P. erano rappresentate dalle somme di denaro elencate nel documento prodotto e dal denaro occorso per l’acquisto del podere (OMISSIS) mentre quelle fatte alla figlia erano rappresentate dal valore delle quote societarie cedute eccedenti Lire 20.000 e Lire 30.000 e dal denaro occorso per l’acquistò del podere (OMISSIS).

La Corte di Appello di Bologna, pronunciandosi su appello proposto da P.P., censurando il capo della sentenza con cui era stata rigettata la domanda di simulazione, avente ad oggetto la vendita dell’immobile, posto in (OMISSIS), con sentenza del 1988 dichiarava che l’atto di compravendita di cui si dice era simulato e dissimulava una donazione in favore della figlia A. per la somma di Lire 9.500.000, costituente il prezzo della vendita.

Tale sentenza veniva annullata dalla Corte di Cassazione su ricorso della figlia di P.P..

Riassunto il processo, la Corte di Appello di Bologna dichiarava che la vendita dell’immobile sito, in (OMISSIS), dissimulava una donazione dell’immobile, rigettava l’appello incidentale proposto da P.A. avverso il capo della sentenza con la quale era stata dichiarata la natura di negiotiorum mixtum cum donatione della vendita delle quote ATA e avverso il capo della sentenza che aveva dichiarato quale uniche somme donate al figlio P., quelle destinate all’acquisto del podere (OMISSIS) e quelle di cui all’elenco del documento prodotto.

Anche tale sentenza veniva fatto oggetto di ricorso per cassazione, ma la Corte di Cassazione dichiarava il ricorso inammissibile.

Ripreso il giudizio, posto che la vicenda fin qui descritta aveva riguardato la sentenza non definitiva, il Tribunale di Bologna con sentenza n. 2639 del 2006 accertava il valore dell’asse ereditario di P.R. e l’ammontare della quota di riserva spettante a P.C. figlia del defunto P.P., disponendo la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni al fine di integrare la quota di riserva, riconosceva il diritto di P.C. di percepire i frutti civili sull’immobile sito in (OMISSIS) e il diritto di P.A. di percepire il rimborso delle spese effettuate su tale immobile e di percepire l’indennità dei miglioramenti.

La Corte di appello di Bologna pronunciandosi su appello proposto da P.A.L. riformulava il valore dell’asse ereditario e della quota di riserva, riconfermava nel resto la sentenza impugnata. Secondo la Corte di Bologna, il Tribunale, nel quantificare il valore dell’asse ereditario, aveva omesso di considerare le passività ereditarie e, nella considerazione delle passività ereditarie, andava riformulata la quantificazione del valore dell’asse ereditario di P.B..

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da P.A. con ricorso affidato ad un motivo. P.C. ha resistito con controricorso. In prossimità dell’udienza pubblica le parti hanno depositato memorie, ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= Con l’unico motivo di ricorso P.A. lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 737 c.c., in relazione all’art. 537 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe erroneamente incluso nell’asse ereditario le somme di denaro a suo tempo occorse per l’acquisto dei fondo (OMISSIS) e per il fondo (OMISSIS) e, non invece, come avrebbe dovuto fare, i valori effettivi di tali immobili secondo la stima del CTU. La Corte distrettuale, nel ritenere che andasse imputato all’asse ereditario il denaro necessario per l’acquisto dei beni di cui si dice avrebbe tenuto conto della lateralità del dispositivo della sentenza del Tribunale non tenendo conto si intendeva indicare il mezzo per il raggiungimento del fine e, cioè, l’acquisizione da parte dei figli donatari dei rispettivi immobili. La circostanza che la sentenza del Tribunale già richiamata sia passata in giudicato non sarebbe rilevante, secondo la ricorrente, perchè non si chiede la modifica della sentenza, ma si chiederebbe la giusta ed esatta applicazione dell’art. 737 c.c., secondo l’insegnamento della Suprema Corte in sede di collazione agli effetti di cui all’art. 537 c.c..

1.1. = Il motivo è infondato. Infatti, come ha avuto modo di chiarire la Corte distrettuale “(…) il Tribunale di Bologna, con la sentenza non definitiva n. 2272 del 1985, ha accertato la donazione del denaro occorso per l’acquisto dei menzionati poderi (si tratta del fondo (OMISSIS) e del fondo (OMISSIS)) e tali punti della sentenza non sono stati impugnati dall’attuale appellante, mentre la Corte di appello, con la sentenza 746/1996, ha accertato la donazione dell’immobile, posto in (OMISSIS) (…). Il Tribunale di Bologna, con l’appellata sentenza, ha dato atto della incontrovertibilità delle statuizioni della prima sentenza (…) ed ha, quindi, correttamente, proceduto alla sommatoria delle donazioni in denaro ricevute dai figli, dal de cuius, e del valore dell’immobile di via (OMISSIS), ricevuto in donazione dall’appellante con il valore del relictum, valutata all’epoca dell’apertura della successione (…). Appare, dunque, di tutto evidenza che nell’oggetto, che avrebbe dovuto essere imputato all’asse ereditario, era ricompreso il denaro occorso per acquistare il fondo (OMISSIS) e quello per acquistare il fondo (OMISSIS), ma, non anche, neppure per via indiretta, i fondi nella loro materialità o nel loro valore. E si tratta di una decisione che in quanto non impugnata, ha acquisito, come ha chiaramente affermato la Corte distrettuale, la forza del giudicato.

In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente, in ragione del principio di soccombenza, condannata al pagamento delle spese del presente giudizio, che vengono liquidate con il dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente, le spese del presente giudizio che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e da accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, il 8 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017

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