Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18969 del 05/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 05/07/2021, (ud. 30/04/2021, dep. 05/07/2021), n.18969

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4413/2015 R.G. proposto da:

C.S. (C.F. (OMISSIS)), rappresentata e difesa dall’Avv.

MASSIMO DI MARCO, elettivamente domiciliata presso lo studio

dell’Avv. DAVIDE CICCARONE in Roma, Via Angelico, 103;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria Regionale della

Lombardia, n. 3286/20/2014, depositata in data 18 giugno 2014;

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 30 aprile

2021 dal Consigliere Relatore D’Aquino Filippo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La contribuente C.S., esercente l’attività di impresa di servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere, ha impugnato alcuni avvisi di accertamento relativi ai periodi di imposta degli anni 2006, 2007 e 2008 – oltre a cartella di pagamento D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ex art. 15 – con cui venivano accertati con metodo sintetico maggiori redditi ai fini IRPEF, sulla base di alcuni elementi indicativi di capacità contributiva (disponibilità patrimoniale di beni mobili e immobili, nell’acquisto di un ulteriore bene immobile), rilevanti sia in termini patrimoniali in relazione alle spese sostenute per gli acquisti, sia in termini gestionali, quanto ai relativi costi di mantenimento in rapporti ai redditi dichiarati;

che la CTP di Como ha parzialmente accolto il ricorso, riducendo i redditi accertati e annullando la cartella di pagamento;

che la CTR della Lombardia, con sentenza in data 18 giugno 2014, ha rigettato l’appello principale della contribuente e ha accolto l’appello incidentale dell’Ufficio quanto alla corretta emissione della cartella di pagamento;

che ha rilevato – in particolare – la CTR, in relazione all’appello principale, che la contribuente non ha formulato specifiche censure quanto alla componente patrimoniale dell’accertamento in relazione alle spese sostenute per gli acquisti, ritenendo essersi formato un giudicato interno quanto a detta componente, ritenendo altresì correttamente formata la presunzione di maggior reddito sulla base della mera difformità del reddito dichiarato rispetto a quanto risultante dall’applicazione dei suddetti indici e rilevando infine, in relazione all’appello incidentale, che i redditi iscritti a ruolo fossero inferiori a quelli oggetto di rideterminazione da parte dell’Ufficio;

che ha proposto ricorso per cassazione la contribuente affidato a un unico motivo, cui resiste con controricorso l’Ufficio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

La ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio, dando atto dell’avvenuta adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. 23 ottobre 2018, n. 119;

che non risulta che la rinuncia sia stata comunicata al controricorrente;

che ove l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione non sia notificato alle parti costituite nè comunicato ai difensori delle stesse, che vi appongono il visto, l’atto di rinuncia non è idoneo a determinare l’estinzione del processo, ma, poichè è indicativo del venir meno dell’interesse al ricorso, ne determina comunque l’inammissibilità (Cass., Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., Sez. VI, 7 giugno 2018, n. 14782);

che sussistono i presupposti per compensare le spese del giudizio di legittimità, avuto riguardo alle ragioni della scelta processuale di far ricorso alla adesione alla definizione agevolata, nel qual caso l’eventuale condanna alle spese contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata medesima (Cass., Sez. V, 27 aprile 2018, n. 10198; Cass., Sez. VI, 7 novembre 2018, n. 28311);

che nell’ipotesi di definizione del giudizio a seguito di ricorso alla definizione agevolata non trova applicazione il principio dell’applicazione del raddoppio del contributo unificato (Cass., Sez. V, 7 dicembre 2018, n. 31732).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; dichiara integralmente compensate le spese processuali del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 30 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA