Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18968 del 31/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 31/07/2017, (ud. 23/06/2017, dep.31/07/2017),  n. 18968

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13116-2013 proposto da:

S.D., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

V.LE BRUNO BUOZZI 107, presso lo studio dell’avvocato ENRICO ELIO

DEL PRATO, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

L.G. E A. SAS, in persona del legale rappresentante

pro-tempore, sig. L.G.C., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA LIVORNO N. 51, presso lo studio dell’avvocato PAOLO

PERFETTI, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

ALLEANZA TORO SPA 10050560019;

– intimata –

Nonchè da:

ALLEANZA TORO SPA, (OMISSIS), in persona dell’amministratore

Delegato, dott. M.A., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 82, presso lo studio dell’avvocato GREGORIO

IANNOTTA, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

S.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

V.LE BRUNO BUOZZI 107, presso lo studio dell’avvocato ENRICO ELIO

DEL PRATO, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del

ricorso principale;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

L.G. E ARMANDO SAS;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1159/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 28/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/06/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

RILEVATO

che:

Toro Assicurazioni s.p.a. (poi Alleanza Toro s.p.a.) propose opposizione innanzi al Tribunale di Roma avverso il decreto che le ingiungeva il pagamento in favore di S.D. della somma di Lire 89.507.264 a titolo di riscatto polizza vita, esponendo che le polizze erano state stipulate con G.P., subagente dell’agenzia di cui era titolare Assigicana di L. & C. s.a.s., mandataria esclusiva di Toro Assicurazioni, e che il Galizia era privo del potere di rappresentanza. L’opponente chiamò in causa l’agente Assigicana di L. & C. s.a.s. (poi L.G. e Armando s.a.s.) chiedendo di essere manlevata e l’opposto estese la domanda nei confronti del terzo. Con memoria ai sensi dell’art. 183 c.p.c., comma 5, lo S. propose in via subordinata nei confronti di entrambe le controparti domanda risarcitoria ai sensi dell’art. 2049 c.c.. Il Tribunale adito accolse l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo, e rigettò le domande proposte dallo S.. Avverso detta sentenza proposero appello principale lo S. ed incidentale le altre due parti. Con sentenza di data 28 febbraio 2013 la Corte d’appello di Roma dichiarò inammissibile l’appello principale nei confronti di L.G. e Armando s.a.s. ed accolse quello proposto nei confronti di Alleanza Toro s.p.a. limitatamente al regolamento delle spese processuali con assorbimento dell’appello incidentale.

Premise la corte territoriale che tardivo era l’appello principale proposto nei confronti di L.G. e Armando s.a.s., avendo quest’ultima notificato la sentenza di primo grado al Saramastra in data 14 febbraio 2005 ed avendo questi notificato l’appello oltre il termine di trenta giorni dalla notifica il giorno 16 giugno 2005, e che trattandosi di cause scindibili la successiva notifica della sentenza ad istanza di Toro Assicurazioni, in data 10 giugno 2005, rendeva ammissibile l’appello nei confronti di quest’ultima. Osservò quindi il giudice di appello che in base alla CTU nessuna delle sottoscrizioni delle polizze attribuite ad Assigicana erano attribuibili ai suoi soci e che nessun contratto si era concluso fra lo S. e Toro Assicurazione, essendosi svolto ogni rapporto fra il G. e Assigicana, che aveva conferito al primo l’incarico di promuovere affari assicurativi ma non il potere di rappresentanza, sicchè costui non poteva spenderne il nome. Aggiunse che non si ravvisavano fatti provenienti da Toro Assicurazioni tali da supportare la riferibilità alla medesima del comportamento del G. e che l’affidamento del S. non poteva ritenersi incolpevole, atteso che sarebbe bastato chiedere al G. la giustificazione dei suoi poteri per comprendere che gli difettavano i poteri rappresentativi di Assigicana e Toro. Infine la corte territoriale osservò che non trovava applicazione l’art. 2049 c.c. non essendo il G., in quanto subagente, inserito nell’organizzazione aziendale di Assigicana.

Ha proposto ricorso per cassazione Daniele S. sulla base di sette motivi e resistono con distinti controricorsi L.G. e Armando s.a.s. e Alleanza Toro s.p.a.. Quest’ultima ha anche proposto ricorso incidentale sulla base di un motivo. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo del ricorso principale si denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva il ricorrente che il giudice di appello ha omesso di esaminare il fatto che Toro Assicurazioni, prestando esecuzione ad un precedente contratto di assicurazione relativo alla copertura delle spese sanitarie, recante timbro e firma di Assigicana e del G. per quietanza dei premi, aveva ingenerato il legittimo affidamento sull’efficacia delle polizze vita concluse con le medesime modalità e che la vincolatività di tali polizze non discendeva dall’autenticità delle sottoscrizioni del legale rappresentante dell’agente ma dalla situazione di apparenza ingenerata.

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1387,1388,1393,1398,1399 e 2043 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che fonte legale della rappresentanza era l’apparenza ingenerata circa l’idoneità delle polizze a vincolare Toro Assicurazioni e che l’imputazione degli effetti discendeva anche dal comportamento colposo del dominus nel quadro dell’art. 2043.

Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 1387 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che fondamento dell’imputazione degli effetti rappresentativi è anche l’affidamento incolpevole, a prescindere da ogni indagine sulla colpa del dominus.

Con il quarto motivo si denuncia violazione degli artt. 1340,1387,1388,1393,1398,1396 e 1399 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva il ricorrente che l’efficacia dei contratti dipendeva dalla prassi costante, osservata per i precedenti contratti andati a buon fine, per la quale il G. portava allo S. le polizze della Toro Assicurazioni sottoscritte da Assigicana per riscuotere i premi.

Con il quinto motivo si denuncia violazione dell’art. 1372 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che, applicando falsamente il principio di efficacia relativa del contratto, non si era ritenuto che il potere di impegnare verso il terzo discendesse dal principio di apparenza.

Con il sesto motivo si denuncia falsa applicazione degli artt. 1745 e 1903 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che erroneo era il richiamo alle norme indicate in rubrica, posto che la legittimazione rappresentativa derivava dall’affidamento creato nel terzo dall’organizzazione imprenditoriale.

Con il settimo motivo si denuncia violazione dell’art. 2049 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che la norma di cui all’art. 2049 trova applicazione, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, in presenza di una forma indiretta di collaborazione, quale quella che si ravvisa fra preponente ed agente (Toro Assicurazioni e Assigicana) e tra preponente e subagente (Toro Assicurazioni e G.).

Passando al ricorso incidentale, con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 325 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente in via incidentale che, ricorrendo una fattispecie di inscindibilità delle cause, in quanto il terzo evocato in giudizio non si era limitato a contrastare la domanda di manleva, ma aveva contestato anche l’obbligazione principale, la notifica della sentenza effettuata ad istanza di una sola parte era idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione nei confronti di tutte le parti.

Stante il carattere pregiudiziale, va preliminarmente esaminato il ricorso incidentale. Il motivo è fondato. Come riconosciuto dallo stesso Daniele S. in sede di controricorso al ricorso incidentale (pag. 11), il terzo chiamato ha contrastato la domanda proposta nell’ambito del rapporto principale. La giurisprudenza di questa Corte ha dapprima affermato che nel caso in cui il convenuto chiami un terzo in causa, esperendo nei suoi confronti una domanda di garanzia impropria fondata su un titolo diverso ed indipendente rispetto a quello posto a base della domanda principale, ove il terzo non si limiti a contrastare la domanda di manleva, ma contesti anche il titolo dell’obbligazione principale, quale antefatto e presupposto della garanzia azionata, e, quindi, la fondatezza della domanda proposta nei confronti del proprio chiamante, si configura una ipotesi di inscindibilità di cause che dà luogo a litisconsorzio processuale in fase di impugnazione (Cass. 30 settembre 2014, n. 20552; 13 maggio 2009, n. 11055). Le Sezioni Unite di questa Corte, pronunciando sulla questione della legittimazione ad impugnare del garante in ordine ai capi della sentenza relativi al rapporto principale, hanno poi riconosciuto sufficiente ai fini dell’integrazione della fattispecie del litisconsorzio necessario processuale già la stessa chiamata del garante in quanto, per effetto della chiamata medesima, il rapporto processuale è diventato trilatero ed il garante è diventato parte legittimata a contraddire sul rapporto principale (Cass. Sez. U. 4 dicembre 2015, n. 24707).

Nell’ipotesi di processo con pluralità di parti, nel caso di cause inscindibili vige il principio secondo il quale, stante l’unitarietà del termine per l’impugnazione, la notifica della sentenza ad istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l’inizio del termine per la proposizione dell’impugnazione contro tutte le altre parti (Cass. 8 febbraio 2012, n. 1771; 19 agosto 2004, n. 16254; 24 giugno 2003, n. 10026).

Ne discende che l’appello proposto dallo S. era tardivo anche nei confronti di Toro Assicurazioni.

I motivi di ricorso principale sono inammissibili, stante il passaggio in cosa giudicata della sentenza di primo grado per effetto della decadenza dall’impugnazione.

La sentenza impugnata va cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3, in quanto il processo non poteva essere proseguito.

La sopravvenienza rispetto al ricorso della pronuncia delle Sezioni Unite costituisce giusto motivo di compensazione delle spese processuali sia del giudizio di legittimità che del grado di appello.

Poichè il ricorso principale è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 – quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

Accoglie il ricorso incidentale e dichiara inammissibile quello principale; cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Dispone la compensazione delle spese processuali del giudizio di legittimità e del giudizio di appello.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA