Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18968 del 27/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 27/09/2016, (ud. 24/06/2016, dep. 27/09/2016), n.18968

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27437-2010 proposto da:

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati MAURO RICCI, ANTONELLA PATTERI, CLEMENTINA PULLI e SERGIO

PREDEN giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.F., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELO VITARELLI, giusta delega

in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 738/2010 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 25/05/2010, R.G. N. 530/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;

udito l’Avvocato SERGIO PREDEN;

udito l’Avvocato ANGELO VITARELLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.F. adiva il Tribunale di Messina, esponendo di essere titolare, con decorrenza dal 1 gennaio 2002, di pensione di anzianità a carico del soppresso fondo speciale di previdenza per i dipendenti dell’Enel e delle aziende elettriche private. Lamentava che il trattamento fosse stato liquidato dall’Inps secondo il metodo in precedenza seguito dal suddetto fondo, mentre avrebbe dovuto avvenire, in ossequio a quanto disposto dal D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 562, art. 3, comma 2 in applicazione di due “metodologie di calcolo alternative” così da porre poi in pagamento il più favorevole degli importi che ne derivano. Tali metodi di calcolo alternativi sarebbero costituiti, giusta la previsione di cui al D.Lgs. n. 562 del 1996, art. 3, comma 2, lett. a) e b) da un lato dall’applicazione del metodo di calcolo fondo elettrici, metodo concretamente adoperato dall’Inps nella fattispecie e che determinava un trattamento pari ad Euro 2377,25 mensili e, dall’altro, dal metodo A.G.O., che, ove applicato, avrebbe condotto Invece ad un Importo mensile di pensione pari ad Euro 2704,74. Chiedeva quindi che la sua pensione fosse liquidata con il secondo metodo.

Il Tribunale rigettava la domanda, mentre la Corte d’appello di Messina, con la sentenza n. 738 del 2010, accogliendo l’appello proposto dallo S., dichiarava che egli aveva diritto al trattamento pensionistico nella misura spettante ai sensi del D.Lgs. n. 562 del 1996, art. 3 comma 2 con decorrenza dalla data di cessazione del rapporto di lavoro e condannava l’Inps al pagamento delle relative somme, oltre che alla differenza tra quanto già corrisposto e quanto avrebbe dovuto percepire.

Per la cassazione della sentenza L’Inps ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso Francesco S., che ha depositato anche memoria ex art. 378 c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La questione portata all’esame di questa Corte riguarda le modalità di calcolo del trattamento pensionistico liquidato, secondo il sistema retributivo e con decorrenza successiva al 31 dicembre 1996, in favore dell’assicurato il quale sia stato iscritto al fondo di previdenza per il personale dipendente dall’Enel e delle aziende elettriche private.

L’Inps contesta la soluzione adottata dalla Corte territoriale, addebitandole violazione e falsa applicazione della L. 23 dicembre 1999, n. 488, art. 41 e del D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 562, art. 3.

2. Questo Collegio ritiene di dover esaminare la questione così proposta, trattandosi di individuare l’esatta regola di diritto applicabile alla fattispecie, attinente l’oggetto delimitato dalla censura sollevate con il ricorso.

Deve premettersi che in ragione della funzione del giudizio di legittimità di garantire l’osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, la Corte di cassazione può ritenere fondata l’interpretazione della legge che regola il giudizio patrocinata nel ricorso, sebbene si tratti di interpretazione diversa da quella adottata dalla stessa parte nel giudizio di merito. L’individuazione della corretta interpretazione della normativa applicata dalla Corte d’appello alla fattispecie costituisce infatti compito di questa Corte della nomofilachia, compito nel cui assolvimento può prescindere dalle tesi sostenute dalle parti, purchè sulla questione non sia sceso il giudicato e fermo restando che l’esercizio del potere di qualificazione non può comportare la modifica officiosa della domanda per come definita nelle fasi di merito o l’introduzione nel giudizio d’una eccezione in senso stretto (v. in tal senso Cass. 9.6.2016 n. 11868, Cass. 14.2.2014 n. 3437; Cass. 17.4.2007 n. 9143; Cass. 22.03.2007 n. 6935, Cass. 29.9.2005 n. 19132).

Nel caso in esame, ben può quindi essere esaminata la prospettazione dell’istituto ricorrente, che attiene all’interpretazione assunta dalla Corte territoriale della normativa richiamata, pur se la tesi difensiva dell’istituto in quella sede, secondo quanto riferito alla parte controricorrente a pg. 15, era stata differente (avendo l’istituto valorizzato esclusivamente la pretesa consumazione, da parte dello S., della facoltà di scelta tra i due sistemi alternativi di calcolo previsti dal citato art. 3, comma 2).

3. Nel merito, il ricorso è fondato.

Sulla questione è già stato chiarito da questa Corte con la sentenza n. 1444 del 23/01/2008 e molte altre conformi (v. da ultimo Cass. n. 5674 del 2015, Cass ord., n. 11313 del 2015, Cass. ord. n. 27250 del 2014, Cass. n 15165 del 2014, Cass. n. 12624 del 2014) che “Ai fini della determinazione della pensione di vecchiaia erogata con il metodo retributivo dal Fondo elettrici presso l’INPS, il D.Lgs. n. 562 del 1996, art. 3, comma 2 nella prospettiva di una graduale armonizzazione tra i trattamenti sostitutivi presso i fondi speciali INPS e il regime dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (AGO) – stabilisce che l’importo della pensione va determinato nella misura più favorevole tra a) l’80% della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme in vigore presso l’AGO e b) l’88% della retribuzione pensionabile determinata ai sensi della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 12, lett. a), dovendosi fare riferimento, quanto al primo tetto, alla nozione di retribuzione, onnicomprensiva di tutte le voci, considerata dalla disciplina generale dell’AGO, avendo il tenore letterale della disposizione incluso la nozione di retribuzione vigente in quella gestione.

Il riferimento alla retribuzione pensionabile ai sensi della L. n. 153 del 1969, art. 12 (in misura dell’80%) contenuto nel D.Lgs. n. 562 del 1996, art. 3, comma 2, lett. a), vale quindi come mero parametro di raffronto, ai fini di insuperabilità del tetto di pensione liquidabile in base alla contribuzione dei dipendenti Enel aventi un’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 di almeno diciotto anni interi (art. 2, comma 1 D.Lgs. cit.), per i quali la pensione è calcolata in base alla retribuzione di riferimento (per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1996), secondo la previgente normativa del fondo di cui all’art. 1, comma 1 D.Lgs. cit. (di previdenza per il personale dipendente dall’Enel e dalle aziende elettriche) (Cass. n. 15852 del 2014).

Il meccanismo indicato prevede quindi – per la quota di pensione da liquidare con riferimento al periodo anteriore alla soppressione del Fondo Elettrici, avvenuta il 31.12.1996 – che, ottenuti questi due valori, li si ponga a raffronto con l’importo della pensione liquidata secondo le disposizioni del Fondo elettrici e che, qualora questa sia pari o inferiore al maggiore del due tetti, la pensione si eroga in quella stessa misura. Se, Invece, essa superi il maggiore del due tetti, la si riduce fino a farla coincidere con il tetto di maggior valore. La ragione di questo meccanismo viene individuata nell’esigenza di pervenire ad una graduale armonizzazione dei trattamenti sostitutivi vigenti presso i Fondi speciali Inps (Elettrici, Autoferrotranvieri, Telefonici ecc.) con quelli vigenti presso l’AGO (cfr. Cass. 1444/2008 cit.). Non si tratta, quindi, di liquidare la pensione su una base imponibile diversa e superiore (contravvenendosi al principio di correlazione fra retribuzione imponibile e retribuzione pensionabile), in quanto la pensione devi essere calcolata sulla base della retribuzione imponibile del Fondo elettrici, mentre quella vigente nell’assicurazione generale funge solo da parametro cui commisurare la prima, laddove superiore (cfr. Cass. 17506/09 cit. e n. 5674 del 2015, ord.).

3.1. La Corte territoriale non sia è attenuta a tali principi, In quanto ha dichiarato il diritto dello Statti alla (riliquidazione del trattamento pensionistico nella misura determinata in base alle norme vigenti per l’assicurazione generale obbligatoria, e quindi ha riconosciuto il trattamento pensionistico più vantaggioso tra quelli previsti dal D.Lgs. n. 5662 del 1996, art. 3, comma 2 mentre tale previsione funge soltanto da tetto per la liquidazione della pensione, che dev’essere comunque determinata con l’utilizzazione del criteri previsti per il Fondo cui all’epoca lavoratore era iscritto.

4. Segue la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio per nuovo esame, in applicazione dei principi sopra indicati, alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Messina In diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2016

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