Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18968 del 16/09/2011

Cassazione civile sez. I, 16/09/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 16/09/2011), n.18968

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.A., elett.te dom.to in Roma via Fulcieri Paulucci dè

Calboli, presso lo studio dell’avv.to Artiglieri Emilio,

rappresentato e difeso dagli avv.ti De Luca Caterina e Serafino

Maurizio Colaiuda, per procura a margine del ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

S.S., elettivamente domiciliata in Roma via Romano Calò

84, presso Lucia Frosoni, rappresentata e difesa dall’avv.to Grillo

Armando, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, seconda

sezione civile, emessa il 19 febbraio 2008, depositata l’8 marzo

2008, R.G. n. 340/2006;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 4 maggio 2011

dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per la dichiarazione di

inammissibilità del ricorso.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

La controversia ha per oggetto la separazione personale dei coniugi S. e M.;

M.A. impugna per cassazione la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che, riformando la decisione di primo grado del Tribunale, ha dichiarato la separazione senza addebito e gli ha fatto carico di corrispondere alla moglie la somma mensile di 200,00 Euro;

Il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3;

Si difende con controricorso S.S.;

La Corte ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Che:

Il ricorso è inammissibile, ex art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis alla controversia, per omessa formulazione del quesito di diritto;

Nel testo illustrativo del motivo di ricorso, rubricato esclusivamente come ricorso per violazione e falsa applicazione di legge, si deduce altresi la insufficienza e contraddittorietà della motivazione il ricorrente oltre a non svolgere distintamente questa ulteriore parte dell’impugnazione non la sintetizza, violando cosi anche sotto questo profilo il disposto del citato art. 366 bis c.p.c., per aver omesso di identificare il fatto controverso su cui la motivazione sarebbe insufficiente e contraddittoria e di indicare le ragioni che la renderebbero inidonea a giustificare la decisione;

La lettura integrale del ricorso rivela in ogni caso che l’impugnazione consiste in una esclusiva e inammissibile contestazione di merito alla sentenza impugnata;

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e al ricorrente vanno poste a carico le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 900,00 di cui 700,00 Euro per onorari e 200,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, del 4 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2011

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