Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18968 del 16/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/07/2019, (ud. 19/03/2019, dep. 16/07/2019), n.18968

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26526-2018 proposto da:

M.I., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MASSIMO GILARDONI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), PROCURA GENERALE presso la CORTE di

CASSAZIONE;

– intimati –

avverso il decreto n. R.G. 1152/2018 del TRIBUNALE di ANCONA,

depositato il 26/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

VELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Ancona – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea – ha respinto il ricorso proposto dal cittadino pakistano M.I. contro il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Ancona, negando le invocate forme di tutela internazionale, sussidiaria e umanitaria;

2. il richiedente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo, preceduto da tre questioni di legittimità costituzionale;

3. il Ministero dell’Interno non ha svolto difese;

4. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. va preliminarmente disattesa la richiesta di sollevare le questioni di legittimità costituzionale prospettate con riguardo al D.L. n. 13 del 2017, per violazione dell’art. 77 Cost. (in relazione ai profili di necessità e urgenza) ed al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, come modificato dalla L. n. 46 del 2017, per violazione degli artt. 3,24 e 111 Cost. (in relazione sia al termine per proporre ricorso per cassazione che alla non reclamabilità del decreto del tribunale), essendo sufficiente al riguardo richiamare il consolidato orientamento di questa Corte (ex plurimis Cass. 17717/2018, 27700/2018, 28119/2018, 32867/2018, 1876/2019; cfr. Corte giust. 26/07/2017, Moussa Sacko);

6. il motivo proposto – violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2, con riguardo al disconoscimento della protezione umanitaria per mancata allegazione dei profili di oggettiva vulnerabilità, in assenza di comparazione tra l’integrazione raggiunta e le condizioni nel paese di origine – è infondato, poichè si risolve in generiche censure all’ampia e puntuale motivazione adottata, anche in punto di protezione umanitaria, dal tribunale (che tra l’altro sottolinea il duplice espatrio dal Pakistan, nel 2008 e nel 2013(e le pregresse richieste di protezione presentate in Francia e Polonia, con esito negativo), peraltro senza il rispetto dei canoni dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito dalla L. n. 134 del 2012, applicabile catione temporis), che richiedono l’indicazione del “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, del “dato” testuale o extratestuale da cui esso risulti esistente, del “come” e “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e della sua “decisività” (Cass. Sez. U, 8503/2014; explurimis, Cass. 27415/2018);

7. non sussistono i presupposti per la condanna alle spese, in assenza di difese del Ministero intimato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019

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