Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18968 del 11/09/2020

Cassazione civile sez. I, 11/09/2020, (ud. 26/06/2020, dep. 11/09/2020), n.18968

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9512/2019 proposto da:

K.I., rappresentato e difeso dall’Avv. Licia Giovanna

Gianfaldone;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 09/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/06/2020 dal Cons. Dott. DE MARZO GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto depositato il 9 febbraio 2019, il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso proposto da K.I., cittadino della (OMISSIS), avverso il provvedimento negativo della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

2. Per quanto ancora rileva, il Tribunale ha osservato: a) che il richiedente appariva credibile sia con riguardo all’indicazione del Paese di provenienza, sia con riferimento alle ragioni che l’avevano indotto ad espatriare, che, tuttavia, in quanto legate a mere ragioni economiche, non erano idonee ad integrare i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria; b) che, quanto alla protezione umanitaria, era emerso che il richiedente poteva contare in (OMISSIS) sulla rete familiare di appoggio e che, in Italia, lo stesso aveva svolto corsi di alfabetizzazione e partecipato ad iniziative svolte nei centri di accoglienza, inidonee ad esprimere un effettivo radicamento nel territorio.

3. Avverso tale decreto nell’interesse del soccombente è stato proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il Ministero intimato si è limitato a depositare atto di costituzione, ai fini della partecipazione ad un’eventuale udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis in combinato disposto con l’art. 46, par. 3 della direttiva 32/2013 e con l’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, art. 111 Cost., commi 1 e 2, art. 117 Cost., comma 1.

Si osserva che la mancata fissazione dell’udienza di comparizione, anche ai fini dell’audizione dell’interessato, nonostante la pacifica mancanza della videoregistrazione di cui al cit. D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14 aveva vanificato la previsione dell’art. 35 bis sopra ricordato, precludendo una diretta percezione, da parte del giudice, delle dichiarazioni del richiedente, fondamentale per apprezzare la credibilità di quest’ultimo.

2. Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, in relazione al mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

Si rileva che il Tribunale di Milano non aveva attribuito alcun rilievo all’inserimento lavorativo del ricorrente e ai corsi di formazione professionali.

3. Il secondo motivo di ricorso, da esaminarsi prioritariamente, per ragioni di ordine logico, è fondato.

Questa Corte ha ribadito che, in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Cass., Sez. Un., 13 novembre 2019, n. 29459).

La valutazione suindicata è sorretta, nel decreto impugnato, da una motivazione sostanzialmente assertiva, che non indica in modo puntuale le fonti del proprio convincimento e non considera gli specifici profili di vulnerabilità connessi al fatto che il richiedente ha abbandonato il proprio Paese, quando era minorenne, che è un dato da considerare anche ai fini del radicamento nel territorio italiano e delle attività di integrazione poste in essere.

4. L’accoglimento del secondo motivo di ricorso comporta l’assorbimento del primo.

In conseguenza il decreto impugnato va cassato, in relazione alle censure accolte, con rinvio, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Milano, in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo, assorbito il primo; cassa il decreto impugnato, in relazione alle censure accolte, e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, al Tribunale di Milano, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2020

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